"Modificazioni alla L.R. 2 dicembre 1992, n. 51 : 'Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali '."
(B.U. 12 aprile 1995, n. 15)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
L'
articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 è modificato come segue: al termine del comma 5 viene aggiunta la seguente frase, "
"; al termine del comma 6 viene aggiunta la seguente frase, "
".
ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 6, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della
legge 142/90 , secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'
articolo 133, ultimo comma, della Costituzione
ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 5
Art. 2.
1.
L'
articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 è modificato come segue: al termine del comma 4 viene aggiunta la seguente frase, "
"; al termine del comma 5 viene aggiunta la seguente frase, "
".
ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della
legge 142/90 , secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'
articolo 133, ultimo comma, della Costituzione
ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 4
Art. 3.
1.
L'
articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 è modificato come segue: al termine del comma 4 viene aggiunta la seguente frase, "
"; al termine del comma 5 viene aggiunta la seguente frase, "
".
ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della
legge 142/90 , secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'
articolo 133, ultimo comma, della Costituzione
ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 4
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 aprile 1995
Gian Paolo Brizio