Legge regionale n. 48 del 03 aprile 1995  ( Versione vigente )
"Valorizzazione e promozione dell'associazionismo."
(B.U. 12 aprile 1995, n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile, culturale ed economico.
2. 
La Regione, nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, ricreative, turistiche naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.
3. 
La Regione favorisce il ruolo degli Enti locali nella diffusione e valorizzazione delle realtà associative di ogni ispirazione ideale, culturale, etnica, religiosa, che concorrono alla vita democratica.
4. 
La Regione favorisce inoltre interventi e progetti di formazione professionale degli operatori addetti alle attività delle associazioni.
Art. 2. 
(Requisiti delle associazioni)
1. 
La Regione per svolgere le attività di cui all'articolo 1 considera le associazioni, i movimenti, i gruppi, i coordinamenti, le federazioni di associazioni o di gruppi liberamente costituite, che nell'atto costitutivo e nello Statuto , oltre a quanto disposto dal Codice Civile , abbiano i seguenti requisiti:
a) 
l'assenza di fini di lucro;
b) 
la elettività delle cariche associative;
c) 
i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, i loro doveri e diritti;
d) 
l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le sue modalità di approvazione;
e) 
le modalità di estinzione e devoluzione del patrimonio residuo per fini di utilità sociale e culturale.
Art. 3. 
(Albo delle associazioni)
1. 
Sulla base delle competenze trasferite alle Regioni, ai sensi dell' articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , in materia di promozione educativa e culturale e tenuto conto delle nuove attribuzioni alle Province, ai sensi dell' articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , è istituito presso ogni Amministrazione provinciale l'albo delle associazioni aventi le finalità di cui all'articolo 1 e i requisiti di cui all'articolo 2.
2. 
Possono richiedere l'iscrizione all'albo le associazioni che operano con continuità da almeno un triennio e che hanno la loro sede legale nel territorio della Provincia.
3. 
Possono altresì richiedere l'iscrizione all'albo le associazioni a carattere nazionale o regionale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività nell'ambito della Provincia.
4. 
Le domande di iscrizione sono presentate all'Amministrazione provinciale dal legale rappresentante dell'associazione unitamente a copia dell'atto costitutivo e dello Statuto , dell'elenco dei soggetti che ricoprono cariche sociali, dell'indicazione della consistenza associativa, delle eventuali adesioni di o ad altre organizzazioni.
5. 
Alla documentazione concernente i dati ed i requisiti richiesti è unita una relazione sulle attività svolte nell'ultimo triennio e la dichiarazione di eventuali contributi ricevuti da Enti pubblici.
6. 
L'Amministrazione provinciale, accertati i requisiti, delibera l'iscrizione all'albo delle associazioni, dandone comunicazione alla Regione ed al Comune territorialmente competente.
7. 
Ogni variazione dell'atto costitutivo e dello statuto è comunicata entro tre mesi all'amministrazione competente.
8. 
La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'albo.
9. 
Entro il 30 gennaio di ciascun anno ogni Provincia comunica alla Giunta regionale l'elenco delle associazioni iscritte all'albo.
10. 
La Giunta provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di tali elenchi.
Art. 4. 
(Iniziativa degli enti locali)
1. 
In relazione alle finalità di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alle materie proprie e delegate, gli Enti locali favoriscono le attività delle associazioni.
2. 
Gli Enti locali possono stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni iscritte agli albi provinciali.
Art. 5. 
(Progetti di rilievo regionale)
1. 
Le condizioni ed i requisiti per l'ammissione ai finanziamenti regionali di specifici piani e progetti di attività presentati da associazioni iscritte agli albi provinciali, sono disciplinati dalle leggi regionali di settore.
2. 
Per progetti di rilevante interesse regionale, la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con associazioni iscritte agli albi provinciali.
3. 
La Regione promuove iniziative di studio e di ricerca sui temi della realtà associativa, favorendo la più larga diffusione delle conoscenze e dei dati informativi.
4. 
Annualmente la Giunta regionale provvede ad informare il Consiglio regionale, attraverso una comunicazione alla Commissione consiliare competente, sullo stato di attuazione della legge e sulle convenzioni stipulate.
Art. 6. 
(Conferenza regionale sull'associazionismo)
1. 
La Giunta regionale convoca, d'intesa con le Province del Piemonte, una conferenza annuale al fine di armonizzare le politiche di interesse associazionistico.
2. 
La Giunta regionale, d'intesa con le Province, definisce le modalità di partecipazione alla conferenza di Comuni ed associazioni.
Art. 7. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si fa fronte con i fondi stanziati sui capitoli delle corrispondenti leggi regionali di settore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 aprile 1995
Gian Paolo Brizio