Legge regionale n. 46 del 28 marzo 1995  ( Versione vigente )
"Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica."
(B.U. 05 aprile 1995, n. 14)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonchè a quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
2. 
Le norme contenute negli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 si applicano anche agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25 , dell' articolo 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94 , dell' articolo 4 della legge 5 aprile 1985, n. 118 e dell' articolo 5 della legge 23 dicembre 1986, n. 899 .
[1]
3. 
Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) 
realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
b) 
di servizio e cioè quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
c) 
di proprietà degli Enti pubblici previdenziali, purchè non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione.
4. 
Sono altresì esclusi, solo relativamente alla procedura di assegnazione, gli alloggi che hanno formato oggetto di interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, se in possesso dei requisiti per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica.
[2]
5. 
Possono inoltre essere esclusi, con atto deliberativo della Giunta Regionale:
a) 
gli alloggi che per modalità di acquisizione, per destinazione funzionale, per caratteristiche dell'utenza insediata quali comunità alloggio terapeutiche o assistenziali, o che per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica;
b) 
gli alloggi di proprietà degli Enti pubblici non economici che non siano stati realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e che siano destinati a soddisfare fasce di redditi superiori a quelli per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.
6. 
I presenti criteri si applicano anche alle assegnazioni delle case parcheggio non appena siano cessati la causa e l'uso contingenti per i quali sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.
Art. 2. 
(Requisiti per l'accesso)
1. 
I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:
a) 
cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali; è ammesso altresì il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, se in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e legalmente residente in Italia da almeno un anno precedente alla data di presentazione della domanda;
b) 
residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) 
non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;
d) 
assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) 
reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, da computarsi ai sensi dell' articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento dell'indizione del bando di concorso. Il reddito è riferito alla famiglia-tipo di due componenti. Il reddito delle famiglie con un diverso numero di componenti è ragguagliato sulla base della tabella A di equivalenza, allegata alla presente legge, tenuto conto che i figli a carico per i quali è operata la deduzione del reddito ai sensi dell' articolo 21 della legge 457/1978 , corrispondono, ai presenti fini, a 0,5 unità. Per le famiglie di nuova formazione, come definite all'articolo 10, comma 1, lettera g), n. 2, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi;
f) 
non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
g) 
non titolarità da parte di alcun componente il nucleo familiare di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione;
h) 
non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
2. 
Particolari requisiti aggiuntivi, legati a peculiari esigenze locali, possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione possono prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche all'eventuale anzianità di residenza.
[3]
3. 
I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) ed f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare.
4. 
I requisiti di cui al comma 1 devono permanere al momento dell'assegnazione nonchè, successivamente, in costanza di rapporto, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera e) per il quale il limite di reddito è moltiplicato per due.
5. 
L'assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi superi il doppio del limite di reddito stabilito per l'assegnazione.
6. 
L'Ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma 5, comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario e l'automatico assoggettamento del rapporto al canone di cui all'articolo 19, comma 2.
Art. 3. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) 
il reddito annuo complessivo è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare, handicappati o disabili. Per la definizione di redditi da lavoro dipendente ed assimilati si fa riferimento a quanto previsto dalle norme fiscali vigenti in materia;
[4]
b) 
per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora, alla data di pubblicazione del bando, la convivenza istituita duri da almeno due anni, abbia quale fine l'assistenza a persone anziane o non autosufficienti, e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi;
[5]
c) 
per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura e originaria finalità non siano destinati ad abitazione. Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano e il tetto senza plafonature;
d) 
per vano abitabile si deve intendere ogni locale, con esclusione della cucina e dei servizi, che abbia i requisiti previsti dall' articolo 3, quarto comma, del decreto legge 27 giugno 1967, n. 460 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1967, n. 628 , e comunque non inferiore a otto metri quadrati;
e) 
per occupante senza titolo si intende chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti.
[6]
Art. 4. 
(Ente legittimato all'emissione del bando)
1. 
Le assegnazioni che, a norma dell' articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , sono di competenza dei Comuni, devono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti territoriali definiti dalla Regione. La Giunta Regionale può autorizzare l'emanazione di bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificatamente individuati.
2. 
I bandi sono emessi con cadenza biennale dai Comuni o dai loro Consorzi, con facoltà di delega alle Agenzie territoriali per la casa (ATC) competenti per territorio e rimborso dei costi sostenuti dall'ATC delegata.
3. 
L'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili nel territorio di Comuni che non hanno adempiuto al disposto di cui al comma 2, avviene attingendo alle graduatorie formate su bandi emessi da altri Comuni, nel cui ambito territoriale il Comune inadempiente è compreso; anche in tal caso si applica la riserva di assegnazione ai residenti di cui all'articolo 5, comma 3.
4. 
Le funzioni esecutive concernenti l'assegnazione degli alloggi possono essere delegate dai Comuni alle ATC, con rimborso dei costi sostenuti dall'ATC delegata.
Art. 5. 
(Ambito territoriale del bando)
1. 
Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge, il territorio regionale è suddiviso negli ambiti territoriali descritti nell'allegato B.
[7]
2. 
La Giunta Regionale, in presenza di Consorzi di Comuni costituiti per l'emissione di bandi di assegnazione, può individuare ambiti territoriali diversi.
3. 
Tutti i cittadini residenti o che prestano la loro attività lavorativa in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2, possono concorrere all'assegnazione di almeno il 50 per cento degli alloggi disponibili in detto ambito territoriale, mentre la quota restante è riservata ai residenti nei singoli Comuni in cui gli alloggi si rendono disponibili; nel caso di alloggi assoggettati ad interventi di recupero, la quota riservata ai residenti nel Comune in cui sono localizzati gli alloggi può essere elevata al 100 per cento.
Art. 6. 
(Forme di pubblicità)
1. 
Il bando di concorso è pubblicato mediante affissione di manifesti per almeno quindici giorni utili consecutivi nell'Albo Pretorio e nelle sedi di decentramento del Comune o dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando, nonchè nelle sedi delle ATC competenti per territorio, in luogo aperto al pubblico.
2. 
Al fine di assicurare l'informazione ai cittadini italiani emigrati all'estero, i Comuni trasmettono copia del bando alle rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero, nelle forme previste dal Ministero competente.
3. 
Della pubblicazione dei bandi è data inoltre notizia al pubblico mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 7. 
(Contenuti del bando)
1. 
Il bando deve indicare:
a) 
i Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale nel quale si trovano gli alloggi da assegnare;
b) 
la localizzazione di interventi costruttivi speciali per i quali siano previste diverse modalità di assegnazione degli alloggi;
c) 
i requisiti di carattere generale prescritti dall'articolo 2 nonchè gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti nei programmi di intervento;
d) 
le norme per la determinazione del canone di locazione;
e) 
il luogo di presentazione della domanda ed il termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la presentazione stessa;
[8]
f) 
i documenti da allegare alla domanda, tenendo anche conto della particolare situazione dei lavoratori emigrati all'estero.
2. 
Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.
3. 
In deroga a quanto disposto dal comma 1, lettera f), nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati con deliberazione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 maggio 1985, il bando può prevedere che alla domanda non sia allegata la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese. In tal caso il Comune redige un elenco pubblico ordinato per punteggi sulla base di quanto dichiarato in domanda e, seguendone l'ordine, chiede la documentazione a comprova ad un numero di richiedenti uguale alle assegnazioni da effettuare più ad un congruo numero di riserve.
Art. 8. 
(Istruttoria delle domande)
1. 
In applicazione del disposto dell' articolo 95 del D.P.R. 616/1977 , all'istruttoria delle domande pervenute a ciascun Comune provvedono gli uffici del Comune stesso.
2. 
A tal fine i Comuni possono avvalersi degli organi dell'Amministrazione dello Stato e degli Enti locali e richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione denunciata nella domanda, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori trenta giorni.
3. 
Le domande con la documentazione acquisita sono trasmesse, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando, alla Commissione di cui all'articolo 9 per la formazione della graduatoria. Detta scadenza per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 200 mila abitanti può essere prorogata di sessanta giorni.
[9]
4. 
Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 i Comuni possono avvalersi, previa convenzione, della ATC territorialmente competente.
5. 
Nel caso di inadempienza la Giunta Regionale impartisce le istruzioni necessarie per l'esecuzione della graduatoria.
6. 
Al fine di acquisire più ampi elementi di giudizio in base ai quali la Regione possa programmare gli interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, la Giunta Regionale provvede ad impartire disposizioni ai Comuni e alle ATC per la raccolta delle informazioni contenute nei moduli di domanda.
Art. 9. 
(Commissioni preposte alle graduatorie)
1. 
La graduatoria è predisposta da un organo collegiale di nomina regionale con competenza territoriale determinata dalla Regione stessa. La Commissione è istituita presso l'ATC competente per territorio. L'ampiezza dell'ambito territoriale di competenza della Commissione viene definita in relazione all'entità della domanda al fine di assicurare che i tempi di formazione della graduatoria definitiva di assegnazione non superino gli undici mesi dalla emanazione del bando. Tale obiettivo può altresì essere garantito per le aree metropolitane, con la formazione di più Commissioni nominate dalla Regione.
2. 
La Commissione è composta da:
a) 
un Magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di Presidente;
b) 
due rappresentanti degli Enti locali designati dalla Sezione Regionale dell'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI) su proposta dei Comuni dell'ambito territoriale, con la presenza delle minoranze;
c) 
un funzionario regionale;
[10]
d) 
un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base nazionale, designato d'intesa dalle medesime;
e) 
un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato d'intesa dalle medesime;
f) 
un rappresentante dell'Ente gestore nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare.
3. 
La Giunta Regionale provvede alla nomina dei membri effettivi di cui al comma 2, nonchè dei membri supplenti, che devono essere designati dai medesimi Enti e Organizzazioni contestualmente ai componenti effettivi la Commissione.
4. 
La Commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati almeno cinque componenti, sulla base delle designazioni pervenute.
5. 
La Commissione elegge nel proprio seno il Vice Presidente.
6. 
Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la partecipazione di metà più uno dei componenti la Commissione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
7. 
La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati.
[11]
8. 
La Segreteria è formata da dipendenti dell'ATC. Tra essi la Commissione sceglie il Segretario.
9. 
Ai componenti della Commissione viene attribuito un compenso pari a quello determinato per i membri dei Consigli di Amministrazione di ciascuna ATC. La copertura di spesa è assicurata nei programmi di intervento concernenti le attuazioni dei piani di edilizia residenziale sovvenzionata ed i relativi oneri sono a carico di ciascuna ATC.
Art. 10. 
(Punteggi da attribuire ai concorrenti)
1. 
Ai concorrenti sono riconosciuti i seguenti punteggi, in relazione alle condizioni sociali, economiche ed abitative alla data di pubblicazione del bando:
a) 
richiedenti che abitano con il nucleo familiare da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili: punti 4;
b) 
richiedenti che abitano con il nucleo familiare:
1) 
in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato dal Comune, sia considerato scadente ai sensi dell' articolo 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392 : punti 1;
2) 
in alloggio privo di servizio igienico completo composto di WC, lavabo, doccia o vasca, nonchè in alloggio provvisto di servizio igienico completo esterno non in comune con altre famiglie: punti 2;
[12]
3) 
in alloggio con servizio igienico esterno in comune con altre famiglie: punti 3;
c) 
richiedenti che abitano con il nucleo familiare in alloggio in cui il rapporto tra il totale delle persone residenti nell'alloggio ed il totale dei vani abitabili, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d), risulti essere:
[13]
1) 
uguale a 2: punti 1;
2) 
superiore a 2: punti 2;
3) 
superiore a 3: punti 3;
d) 
richiedenti che abitano con il nucleo familiare da almeno due anni in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:
1) 
se la coabitazione non determina sovraffollamento: punti 1;
2) 
se la coabitazione determina sovraffollamento: punti 2;
e) 
richiedenti il cui reddito, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), risulti non superiore al:
1) 
70 per cento del limite di assegnazione: punti 1;
2) 
50 per cento del limite di assegnazione: punti 2;
3) 
30 per cento del limite di assegnazione: punti 3;
f) 
richiedenti che devono abbandonare l'alloggio:
1) 
in quanto fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro: punti 2;
2) 
a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'Autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 4;
3) 
a seguito di sentenza esecutiva di sfratto:
3.1) 
se la sentenza è motivata da morosità: punti 1;
3.2) 
in tutti gli altri casi: punti 2;
4) 
a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto:
4.1) 
se la sentenza è motivata da morosità: punti 2;
4.2) 
in tutti gli altri casi: punti 4;
g) 
richiedenti che appartengono alle seguenti categorie:
1) 
hanno superato il sessantesimo anno di età, non svolgono alcuna attività lavorativa, vivono soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, eventualmente anche con un minore o maggiorenne a carico: punti 2;
2) 
richiedenti che:
2.1) 
contraggono matrimonio entro la data di scadenza del bando: punti 1;
2.2) 
hanno contratto matrimonio non oltre due anni prima della data del bando: punti 2;
3) 
richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili:
3.1) 
con percentuale di invalidità compresa fra l'80 per cento ed il 100 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella I e II categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 : punti 3;
3.2) 
con percentuale di invalidità compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella III, IV e V categoria di cui al D.P.R. 834/1981 : punti 2;
4) 
lavoratori dipendenti emigrati all'estero, che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 2;
5) 
profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono attività lavorativa: punti 2;
h) 
nuclei familiari composti da cinque o più persone: punti 1.
2. 
La condizione del biennio di cui al comma 1, lettere a) e d), non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica.
3. 
I punteggi connessi allo sfratto per morosità di cui al comma 1, lettera f), nn. 3) e 4), sono riconoscibili soltanto se alla documentazione è allegata l'attestazione del Comune di residenza che si tratta di morosità incolpevole.
4. 
Le certificazioni attestanti le condizioni di cui al comma 1, lettera g), n. 3, devono contenere le descrizioni del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidità e sono rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia:
a) 
per gli invalidi civili dalla Unità Sanitaria Locale (USL);
b) 
per gli invalidi del lavoro dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
c) 
per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio dalle Commissioni mediche territoriali ospedaliere.
5. 
Gli appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettera g), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini della assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini, per determinazione della Regione o per espressa previsione della legge di finanziamento. Tali assegnazioni non vengono computate nella quota di riserva di cui all'articolo 13 ad eccezione di quelle di cui alla lettera g), n. 5.
6. 
Non sono cumulabili fra loro i punteggi di una stessa lettera, nonchè i punteggi previsti alle lettere a) e b). Nel caso di punteggi tra loro non cumulabili si tiene conto del punteggio maggiore.
Art. 11. 
(Formazione delle graduatorie)
1. 
La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, forma la graduatoria provvisoria. Detta scadenza è elevata a novanta giorni per gli ambiti territoriali con popolazione superiore ai 200 mila abitanti.
[14]
2. 
Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione della ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.
3. 
Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonchè dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata ed affissa per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del Comune o dei Comuni nell'ambito territoriale in cui si trovano gli alloggi e nella sede dell'ATC in un luogo aperto al pubblico.
4. 
Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.
5. 
Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
6. 
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione, che provvede in merito, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
7. 
Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che egli avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissato.
8. 
Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
9. 
La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.
10. 
Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.
11. 
In caso di ricorso alle procedure di bando di cui all'articolo 7, comma 3, le assegnazioni possono avvenire soltanto a favore di soggetti che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a quello minimo assunto dal Comune per la richiesta della documentazione a comprova di quanto dichiarato in domanda. Al fine di assicurare un numero adeguato di posizioni utili per l'assegnazione, può procedersi a successive integrazioni della graduatoria, secondo le stesse modalità indicate ai commi precedenti.
Art. 12. 
(Accertamento dei requisiti)
1. 
Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed Enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.
2. 
In particolare, l'accertamento del reddito avviene tramite presentazione da parte del richiedente di copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente il bando di concorso per ogni componente il nucleo familiare che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione.
3. 
In ogni caso il concorrente deve fare attestare sul retro dello stato di famiglia l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio o presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , da cui risulti l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio di ciascuno dei componenti il nucleo familiare.
4. 
L'eventuale mancanza di reddito deve essere documentata da certificazione rilasciata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro attestante lo stato di disoccupazione e, qualora sussistano le condizioni, da apposita dichiarazione dello stato di indigenza rilasciata dagli Uffici Assistenza del Comune di residenza.
5. 
L'assenza di documentazione che comprovi lo stato di indigenza comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria, qualora l'interessato non presenti la documentazione entro il termine stabilito dagli organi di cui al comma 1.
6. 
Nel caso in cui le Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli Enti competenti all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi, in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, hanno l'obbligo di trasmettere agli uffici finanziari per gli opportuni accertamenti tale documentazione, dandone comunicazione all'interessato.
7. 
In pendenza di tali accertamenti i concorrenti sono comunque collocati in graduatoria, fermo restando che, dopo le risultanze dell'accertamento, la loro posizione in graduatoria potrà essere modificata.
8. 
Per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni o documentazioni risultate false o avvenute in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima si applica quanto previsto all'articolo 28.
Art. 13. 
(Riserve)
1. 
I Comuni sono autorizzati ad assegnare, dandone comunicazione alla Regione, un'aliquota non eccedente il 50 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 11, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine o ad altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni.
[15]
2. 
Tutte le quote di riserva previste dalle vigenti disposizioni debbono essere contenute nel predetto 50 per cento di alloggi da assegnare annualmente in ciascun ambito.
[16]
3. 
Al fine di assicurare alle forze dell'ordine la possibilità di richiedere l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i Comuni informano la Prefettura in merito ai bandi emessi ed al numero di alloggi che, nell'ambito della riserva di cui al comma 1, possono essere destinati alle forze dell'ordine; tale riserva speciale deve essere prevista in misura comunque non inferiore al 5 per cento degli alloggi di cui si prevede l'assegnazione. Qualora entro sessanta giorni dall'invio della comunicazione la Prefettura non abbia segnalato l'interesse ad accedere alla riserva speciale, la stessa non è più operante.
4. 
A norma dell' articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 , la Giunta Regionale può riservare, anche su proposta dei Comuni interessati, una quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica non superiore al 10 per cento dell'aliquota prevista al comma 1, a favore degli emigrati che ne facciano richiesta entro tre anni dalla data del rientro e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2.
5. 
Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti all'articolo 2.
6. 
Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli di permanenza.
7. 
L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 9 previa istruttoria dei Comuni interessati.
8. 
Qualora, in presenza delle situazioni di emergenza abitativa di cui al comma 1, sussistano condizioni di particolare urgenza il Comune può procedere, anche in deroga ai commi 5 e 6, ma nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni.
9. 
Ogni altra forma di riserva al di fuori di quelle previste dal presente articolo deve essere determinata da leggi regionali, fatte salve diverse disposizioni stabilite da leggi nazionali.
Art. 14. 
(Ente competente alle assegnazioni)
1. 
All'assegnazione degli alloggi provvede il Comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono stati realizzati, con atto deliberativo assunto nelle forme previste dalla legislazione vigente. Qualora il Comune non provveda all'assegnazione entro novanta giorni dalla comunicazione di messa a disposizione, per tutto il tempo eccedente è tenuto a corrispondere all'Ente gestore il corrispettivo delle quote a), b), c) e d), di cui all' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 , non introitate.
2. 
Dell'avvenuta assegnazione il Comune dà notizia agli aventi diritto con lettera raccomandata, nella quale deve essere indicato il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.
3. 
La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.
4. 
La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona delegata. In caso di mancata presentazione o scelta dell'alloggio entro i termini stabiliti dal Comune, il Sindaco comunica all'assegnatario con lettera raccomandata che può fornire giustificazione, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documentazioni.
5. 
Qualora non sia documentato il grave impedimento alla presentazione o scelta dell'alloggio, il Sindaco pronuncia la decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 29.
6. 
I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato nel caso in cui questo non sia adeguato alla composizione del loro nucleo familiare. In tal caso essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, per il periodo di validità della stessa.
7. 
Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, devono presentarsi nella sede dell'Ente gestore nel giorno indicato dallo stesso con lettera raccomandata, per la sottoscrizione della convenzione di assegnazione.
8. 
In caso di mancata stipula della convenzione di assegnazione, salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell'interessato, l'assegnatario decade dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 29.
9. 
Non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d), superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.
10. 
La Giunta Regionale, su motivata e documentata richiesta congiunta dell'Ente gestore e del Comune nel quale è ubicato l'alloggio, può autorizzare la deroga alla norma di cui al comma 9.
11. 
La Giunta Regionale, su documentata richiesta congiunta del Comune in cui sono ubicati gli alloggi e dell'ATC competente per territorio, in cui si attesti l'impossibilità di assegnazione a soggetti aventi titolo, può autorizzare l'esclusione temporanea di alloggi di edilizia residenziale pubblica dall'applicazione delle norme della presente legge. In tal caso l'intero gettito dei canoni di locazione determinati ai sensi del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , al netto delle spese riconosciute all'Ente gestore, è versato in Gestione Speciale come definita all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 .
Art. 15. 
(Successione nella domanda e nella convenzione)
1. 
In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, gli succedono nella domanda o nella assegnazione o nella convenzione relativa alla assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al comma 1, lettera b), dell'articolo 3 e secondo l'ordine ivi indicato.
2. 
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, di cessazione della convivenza more uxorio, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione uniformandosi alla decisione del giudice o alla volontà delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologato dal Tribunale.
3. 
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di cessazione della stabile convivenza come causa di successione nell'assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole.
4. 
Qualora l'assegnatario, titolare della convenzione da almeno cinque anni, chieda la risoluzione della stessa per il trasferimento della residenza in altro Comune o presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero o di cura, possono subentrare nella convenzione stessa nel seguente ordine: il coniuge, gli ascendenti in linea retta di primo grado, i discendenti in linea retta di primo grado e, in caso di loro premorienza, i congiunti dei discendenti in linea retta di primo grado e i discendenti in linea retta di secondo grado. L'aspirante assegnatario deve presentare domanda di voltura della convenzione nei sessanta giorni successivi al rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario e deve risultare stabilmente residente nell'alloggio da almeno tre anni.
[17]
5. 
Nei casi previsti ai commi 1, 2, 3 e 4 l'Ente gestore verifica, al momento della successione nell'assegnazione o della richiesta di voltura della convenzione, che il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare siano in possesso dei requisiti prescritti dal comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), dell'articolo 2 e che il nuovo nucleo familiare abbia un reddito annuo complessivo non superiore a quello indicato al comma 1, lettera e), dell'articolo 29.
Art. 16. 
(Cambi alloggi)
1. 
Ai fini delle eliminazioni delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonchè di disagi abitativi di carattere sociale, l'Ente gestore predispone programmi di mobilità dell'utenza attraverso il cambio di alloggi di risulta, previa verifica dello stato d'uso e di affollamento del patrimonio ed attivando forme di partecipazione e di informazione dell'utenza medesima.
2. 
Per raggiungere gli scopi di cui al comma 1, l'Ente gestore, d'intesa con il Comune, può altresì utilizzare un'aliquota non superiore al 10 per cento degli alloggi di nuova costruzione.
3. 
L'Ente gestore provvede a sostituire l'aliquota di alloggi di nuova costruzione di cui al comma 2 con un corrispondente numero di alloggi di risulta, al fine di non sottrarre disponibilità ai partecipanti ai bandi generali.
4. 
Il programma di mobilità è comunicato agli interessati, i quali, nei trenta giorni successivi, possono presentare opposizione al legale rappresentante dell'Ente gestore, che decide entro sessanta giorni.
[18]
5. 
Qualora gli interessati rifiutino la mobilità obbligatoria, anche dopo l'eventuale rigetto dell'opposizione presentata al legale rappresentante dell'Ente gestore, sono collocati d'ufficio nella fascia di canone di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).
[19]
6. 
Per soddisfare le esigenze di cui sopra sono comunque consentiti cambi consensuali, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
7. 
L'Ente gestore può altresì concedere su richiesta dell'assegnatario cambi di alloggi per avvicinamento al posto di lavoro, motivi di salute o altre gravi e comprovate esigenze.
8. 
Il cambio è assentito o disposto dall'Ente gestore, previa verifica dell'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.
9. 
La gestione della mobilità dell'utenza è disciplinata da apposito Regolamento predisposto dall'Ente gestore.
Art. 17. 
(Canone di locazione)
1. 
Il canone di locazione degli alloggi di cui all'articolo 1 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, nonchè a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi.
2. 
Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo degli stessi.
3. 
I componenti del nucleo familiare sono obbligati, in solido con l'assegnatario, a corrispondere quanto dovuto all'Ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.
Art. 18. 
(Determinazione del canone oggettivo di locazione)
1. 
Il canone di locazione degli alloggi di cui all'articolo 1 è determinato in relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 392/1978 , nella misura del 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato.
2. 
Alle autorimesse singole ed ai posti macchina in autorimesse di uso comune è applicato, con contratto separato rispetto a quello dell'alloggio, un canone determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore.
3. 
Il canone di locazione determinato ai sensi del comma 1 si applica anche nei Comuni di cui all' articolo 26, secondo comma, della legge 392/1978 . Ad essi viene attribuito il coefficiente demografico di 0,80 ed il coefficiente di ubicazione di cui all' articolo 18, primo comma, lettera b), della legge 392/1978 .
4. 
Qualora si sia proceduto ad integrale ristrutturazione dell'edificio, ai fini della determinazione del canone dei singoli alloggi che lo costituiscono, l'anno di costruzione è quello di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.
5. 
Il costo di costruzione, in carenza di specifico provvedimento statale, è aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale con riferimento all'indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.
Art. 19. 
(Applicazione del canone di locazione)
1. 
Il canone di locazione, determinato ai sensi dell'articolo 18, è applicato nelle seguenti misure, in relazione alla fascia in cui si colloca il reddito del nucleo familiare determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e):
a) 
75 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo inferiore al limite di assegnazione. Il canone, per i nuclei fruenti di soli redditi da lavoro dipendente o pensione, anche in presenza di possesso di un bene la cui rendita catastale rivalutata sia pari o inferiore a lire 50 mila annue, non può eccedere l'8 per cento del reddito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); qualora gli stessi redditi siano inferiori a due pensioni integrate al minimo Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) il canone non può eccedere il 6 per cento del reddito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). In ogni caso il canone non può essere inferiore al 30 per cento del canone di riferimento;
[20]
b) 
100 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso tra il limite di assegnazione e lo stesso limite incrementato del 50 per cento;
c) 
130 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso tra il limite superiore della lettera b) ed il limite di decadenza di cui all'articolo 29, comma 1, lettera e).
2. 
Per tutto il tempo intercorrente tra la pronuncia della decadenza ed il rilascio dell'immobile, è applicato un corrispettivo di concessione d'uso pari a due volte l'equo canone.
3. 
Le spese di registrazione della convenzione di locazione sono ripartite in parti uguali tra l'assegnatario e l'Ente gestore.
Art. 20. 
(Collocazione nelle fasce di reddito)
1. 
Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'articolo 19 sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati.
2. 
In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge, la collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di appartenenza ha effetto, ai fini della determinazione del relativo canone di locazione, dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 
I dati relativi alle condizioni reddituali dei nuclei familiari degli assegnatari, con conseguente verifica ed eventuale variazione delle fasce di reddito e dei canoni di cui all'articolo 19, sono rilevati contestualmente agli aggiornamenti, da effettuare con frequenza almeno biennale, delle anagrafi della utenza e del patrimonio.
4. 
La collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e l'applicazione del relativo canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata l'indagine reddituale.
5. 
L'assegnatario ha in ogni caso diritto, su specifica e documentata richiesta, di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'Ente gestore con decorrenza dal mese successivo alla richiesta. L'assegnatario è tenuto ad autocertificare trimestralmente il perdurare della diminuzione di reddito, fino alla successiva indagine reddituale.
[21]
6. 
Qualora l'assegnatario non produca, entro i termini stabiliti dall'Ente gestore, la documentazione richiesta o presenti una documentazione incompleta, si applica un canone pari a due volte l'equo canone. Entro novanta giorni dalla segnalazione da parte dell'Ente gestore dell'inadempienza, il Comune nel quale è situato l'alloggio provvede a verificare che la mancata o incompleta produzione di documentazione sia involontaria, in quanto dipendente da particolari condizioni dell'assegnatario, quali invalidità, anzianità, analfabetismo o altre particolari gravi cause. In tal caso gli uffici comunali provvedono ad attestare all'Ente gestore l'involontarietà della mancata o incompleta produzione di documentazione, nonchè a coadiuvare l'assegnatario nella compilazione della documentazione stessa. In presenza della suddetta attestazione di involontarietà, non si applica l'incremento del canone nella misura prevista al primo capoverso del presente comma.
[22]
7. 
L'assegnatario di cui al comma 6 viene collocato nella fascia di competenza, qualora produca la documentazione richiesta, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della documentazione stessa.
8. 
Qualora l'assegnatario produca una documentazione da cui risulti un reddito ritenuto inattendibile ai fini fiscali, l'Ente gestore ha l'obbligo di trasmettere agli Uffici Finanziari, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione, dandone comunicazione all'interessato. In pendenza di tale accertamento, all'assegnatario è applicato il canone di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 19.
9. 
Qualora gli Uffici Finanziari accertino in capo all'assegnatario un reddito inferiore a quello previsto per l'applicazione del canone di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 19, la riduzione del canone con i relativi conguagli decorre dalla data di applicazione dello stesso.
Art. 21. 
(Fondo sociale)
1. 
È istituito nell'ambito regionale il fondo sociale per la corresponsione di contributi per i servizi accessori dell'abitazione, destinato agli assegnatari appartenenti alla fascia di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 19, il cui nucleo familiare sia percettore di soli redditi da pensione di importo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS.
[23]
2. 
L'utilizzo del fondo sociale è esteso anche ai casi contemplati all'articolo 31.
3. 
La Giunta Regionale determina le modalità, le forme di costituzione ed il funzionamento del fondo sociale, ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 , come modificato dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 8 .
Art. 22. 
(Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi)
1. 
Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nella presente legge.
2. 
Per gli alloggi di nuova costruzione o recupero, la convenzione di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.
Art. 23. 
(Struttura organizzativa dell'autogestione)
1. 
L'assemblea degli assegnatari è regolata dall' articolo 10, ultimo comma, della legge 392/1978 .
2. 
L'assemblea nomina un rappresentante degli assegnatari, in qualità di Amministratore, e il comitato di gestione, approva i bilanci e delibera quanto occorre per la gestione.
3. 
L'assemblea dell'autogestione è convocata dall'Amministrazione almeno una volta all'anno.
4. 
L'Amministratore esegue le delibere dell'assemblea, esige i crediti, paga i debiti e rappresenta l'autogestione in giudizio.
5. 
Il funzionamento delle autogestioni, con particolare riguardo ai rapporti tra gli assegnatari e l'Ente gestore, e tra gli assegnatari, è disciplinato da apposito Regolamento predisposto dall'Ente gestore, sentite le organizzazioni dell'utenza.
6. 
Il Regolamento è soggetto al controllo ai sensi dell' articolo 20 della L.R. 11/1993 .
Art. 24. 
(Assistenza all'autogestione)
1. 
L'Ente gestore presta assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale alle autogestioni, in particolare nella fase della loro costituzione, convoca l'assemblea quando l'Amministratore non provvede, e può utilizzare per le necessità di amministrazione fondi provenienti sia dalla quota b) dell' articolo 19 del D.P.R. 1035/1972 , sia da altre disponibilità di bilancio, sia da appositi finanziamenti della Regione.
2. 
L'Ente gestore può essere surrogato nei diritti verso gli assegnatari debitori, con atto dell'Amministratore, qualora siano stati esperiti inutilmente gli atti di esazione.
3. 
L'Ente gestore richiede alla Regione ed al Comune gli interventi di competenza per gli indigenti.
Art. 25. 
(Misura del canone)
1. 
Gli assegnatari degli stabili dei quali sia stata autorizzata l'autogestione sono tenuti a versare all'Ente gestore il canone nella misura prevista dalla presente legge, detratte le quote riferentesi ai servizi autogestiti.
2. 
Negli stabili, assegnati in locazione o con patto di futura vendita, nei quali non è attuata l'autogestione il canone deve comprendere il costo relativo ai servizi a rimborso, come indicato al punto 3, secondo comma, della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 142/c in data 27 febbraio 1986.
3. 
È facoltà dell'Ente gestore, sulla base di apposito Regolamento definito d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari, di estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al 30 per cento.
4. 
Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dalla convenzione di locazione.
5. 
Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'Ente.
Art. 26. 
(Sospensione dell'autogestione)
1. 
La sospensione dell'autogestione può essere richiesta, ove ricorrano gravi motivi, con deliberazione dell'assemblea degli assegnatari. L'Ente gestore delibera in merito alla richiesta nei sessanta giorni successivi all'adozione della deliberazione dell'assemblea.
2. 
L'Ente gestore, in caso di particolari e motivate esigenze, può deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione o di sospendere la prosecuzione della stessa per il tempo necessario a far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.
Art. 27. 
(Alloggi in amministrazione condominiale)
1. 
È fatto divieto agli Enti gestori di continuare o di assumere l'amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà o in locazione con patto di futura vendita l'obbligo di corrispondere all'Ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, fatta eccezione per quelle relative al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto.
2. 
Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'Ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'Amministratore.
Art. 28. 
(Annullamento dell'assegnazione)
1. 
L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del Comune competente, nei seguenti casi:
a) 
per non permanenza dei requisiti previsti all'articolo 2 accertata prima della stipula della convenzione o prima della consegna dell'alloggio, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 2, fino al limite previsto per la decadenza di cui all'articolo 29, comma 1, lettera e);
b) 
per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
c) 
per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
2. 
In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune trasmette alla Commissione di cui all'articolo 9 le risultanze degli accertamenti effettuati, dandone contemporanea comunicazione all'ATC o ad altro Ente gestore, che sospende la stipula della convenzione o la consegna dell'alloggio nel caso di cui al comma 1, lettera a).
3. 
La Commissione di cui all'articolo 9, dopo aver comunicato al richiedente con lettera raccomandata le risultanze degli accertamenti compiuti dal Comune e di quelli da essa eventualmente disposti, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, esprime il proprio parere sull'annullamento dell'assegnazione.
4. 
I termini di cui al comma 3 sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.
5. 
Il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione sentita la Commissione di cui all'articolo 9, il cui parere è obbligatorio e vincolante.
6. 
L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto della convenzione. L'ordinanza del Sindaco, che deve contenere un termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.
7. 
Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo e compete al medesimo darne esecuzione.
Art. 29. 
(Decadenza)
1. 
Il Sindaco dispone con proprio provvedimento la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, nei confronti di chi:
a) 
abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi. In tal caso nei confronti del cedente viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, determinata dalla Giunta Comunale;
b) 
abbia trasferito altrove volontariamente la propria residenza o abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'Ente gestore, o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
[24]
c) 
abbia usato l'alloggio per scopi illeciti od immorali;
d) 
abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'articolo 2, comma 1, salvo quanto indicato alla lettera e) del presente comma;
e) 
fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza, pari al doppio del limite di reddito previsto per l'assegnazione;
f) 
non effettui la scelta dell'alloggio o non stipuli la convenzione di assegnazione ai sensi dell'articolo 14.
f bis) 
si renda moroso per un periodo superiore a sei mesi, salvo quanto previsto dall'articolo 31, commi 3 e 4.
[25]
2. 
Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ricevono dall'Ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite.
3. 
Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati viene applicato il canone di cui all'articolo 19, comma 2.
4. 
Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, ad eccezione del caso di trasferimento della residenza da parte dell'assegnatario, della mancata scelta dell'alloggio o stipula della convenzione e della morosità, ove la decadenza è pronunciata d'ufficio ed ha decorrenza immediata.
[26]
5. 
La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto della convenzione.
6. 
Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere un termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.
7. 
Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo e compete al medesimo darne esecuzione.
Art. 30. 
(Occupanti senza titolo)
1. 
L'Ente gestore dispone, con provvedimento del proprio legale rappresentante, il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.
2. 
A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio.
3. 
Il provvedimento dell'Ente gestore, che deve contenere per l'occupante senza titolo un termine per il rilascio non superiore a trenta giorni, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 474 del Codice di Procedura Civile , titolo esecutivo nei confronti di chi occupa l'alloggio.
4. 
Nei confronti di chi fruisce di un alloggio ceduto il termine di cui al comma 3 non deve essere superiore a novanta giorni.
5. 
Il provvedimento dell'Ente gestore deve essere notificato al Comune per l'applicazione della sanzione pecuniaria.
6. 
L'occupante senza titolo è tenuto al risarcimento dei danni in misura corrispondente all'importo del canone di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), e dei servizi, salvo i maggiori danni che possono essere rivendicati dall'Ente proprietario dell'alloggio.
Art. 31. 
(Morosità)
1. 
L'Ente gestore, previa messa in mora dell'inquilino, procede alla risoluzione della convenzione in caso di morosità superiore a sei mesi, con conseguente decadenza dall'assegnazione entro tre mesi dalla richiesta della pronuncia di decadenza il Sindaco non vi provveda, la ulteriore morosità è posta a carico dell'Amministrazione comunale.
[27]
2. 
La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone può essere sanata entro sessanta giorni dalla messa in mora per non più di una volta nel corso dell'anno.
3. 
Non è causa di risoluzione della convenzione la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario o di componente il proprio nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'Ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.
[28]
4. 
La Regione, tramite il fondo sociale di cui all'articolo 21, provvede a sanare, per un periodo massimo di nove mesi nell'anno e comunque per non più di nove mesi consecutivi e nel limite della quota del fondo sociale annualmente attribuito a ciascuna ATC, la situazione di morosità dell'assegnatario nei confronti dell'Ente gestore, versando allo stesso, secondo le modalità fissate dal Regolamento di funzionamento del fondo sociale, l'ammontare dei canoni sociali e delle quote per servizi non introitate dall'Ente per i motivi di cui al comma 3. Qualora lo stato di disoccupazione o di grave malattia perduri oltre i termini predetti, la Regione, sempre nel limite della quota del fondo attribuita, provvede a versare le somme non introitate dall'Ente gestore per i periodi successivi, previa attestazione dello stesso comprovante l'avvenuto riaccertamento della situazione di morosità incolpevole.
Art. 32. 
(Ospitalità)
1. 
L'Ente gestore può concedere l'ospitalità temporanea per il periodo di un anno, alle seguenti condizioni:
a) 
per motivi di studio, di lavoro, di assistenza o motivi similari che devono essere valutati di volta in volta da parte dell'Ente gestore;
b) 
per i casi di convivenza more uxorio, dichiarata con atto di notorietà sia da parte dell'assegnatario, sia da parte del convivente.
2. 
Il periodo di un anno può essere eventualmente prorogato con nuova autorizzazione dell'Ente gestore.
3. 
La concessione dell'ospitalità temporanea comporta la revisione dei canoni di locazione, con riferimento al reddito cumulato dei soggetti ospitati.
4. 
L'ospite temporaneo non ha diritto a subentrare nel rapporto locativo in caso di decesso del titolare o di interruzione per qualsiasi causa del rapporto locativo stesso.
5. 
L'eventuale sovraffollamento che potrebbe venirsi a determinare non dà diritto al titolare di avanzare richiesta di cambio alloggio.
6. 
Dopo due anni di ospitalità temporanea l'Ente gestore può autorizzare, su richiesta dell'assegnatario, l'ampliamento stabile del nucleo familiare, semprechè l'ingresso del nuovo componente non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza.
7. 
L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro, con relativa applicazione della normativa di gestione.
8. 
L'ospitalità abusiva, configurando una cessione parziale dell'alloggio, comporta per il cedente e l'occupante senza titolo l'applicazione della normativa di cui agli articoli 29 e 30.
Art. 33. 
(Inadempimenti)
1. 
Nel caso di mancato assolvimento di alcuno degli adempimenti attribuiti alla competenza dei Comuni, la Giunta Regionale si riserva, decorso un termine perentorio preventivamente assegnato, di surrogare gli adempimenti avvalendosi delle ATC competenti per territorio.
Art. 35. 
(Norme finali)
1. 
La Giunta Regionale, fino al 31 dicembre 1995, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa di cui all'articolo 13, comma 1, può autorizzare i Comuni, su richiesta motivata, ad eccedere l'aliquota del 25 per cento ivi prevista.
2. 
Le assegnazioni a titolo provvisorio effettuate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 15 della l.r. 64/1984 , come modificato dall' articolo 11 della l.r. 46/1994 , possono essere convertite in assegnazioni definitive qualora gli assegnatari comprovino il possesso, al momento dell'assegnazione a titolo provvisorio o della conversione della stessa in assegnazione definitiva, dei requisiti per l'accesso, di cui all'articolo 2 della presente legge. Alla relativa verifica provvedono le Commissioni previste all'articolo 9. Qualora non si possa procedere all'assegnazione, l'Ente gestore, previa comunicazione del Comune, dispone il rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo così come previsto all'articolo 30.
[29]
3. 
I Comuni possono disporre la regolarizzazione del rapporto locativo nei confronti di coloro che alla data del 31 dicembre 1991 occupavano senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica, come definito all'articolo 1, comma 1, e che presentano apposita domanda entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a condizione che:
a) 
l'occupazione sia ancora in corso;
b) 
gli occupanti siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti per l'assegnazione prescritti all'articolo 2, comma 1, ad esclusione del requisito di cui alla lettera h), verificati dalla Commissione prevista all'articolo 9;
c) 
gli occupanti provvedano al pagamento all'Ente gestore, anche in forma rateizzata, delle somme dovute per l'occupazione e le spese, a decorrere dalla data di occupazione senza titolo;
d) 
l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente assegnatario già individuato.
4. 
Gli Enti gestori che, in esecuzione dei provvedimenti della Giunta Regionale assunti ai sensi del comma 10 dell'articolo 14 della L.R. 33/1984 , come modificato dall' articolo 2 della L.R. 17/1994 , hanno applicato canoni superiori a quelli determinati in applicazione della presente legge, provvedono al conguaglio a favore degli assegnatari dei versamenti eccedenti a far data dal 1° luglio 1994.
5. 
I Comuni che non abbiano ancora provveduto all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica agli occupanti senza titolo alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 1986, n. 54 , che hanno presentato domanda nei termini e rispettato le condizioni ivi prescritte, possono procedervi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 35 bis.[30] 
(Particolari adempimenti)
1. 
Gli Enti proprietari e gestori di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nonchè gli organismi presso gli stessi operanti, sono tenuti, dietro specifica richiesta, a trasmettere alla Regione, a fini statistici e di osservatorio, atti e documenti prodotti nella materia disciplinata dalla presente legge.
Art. 35 ter.[31] 
(Norma transitoria)
1. 
La Regione, ritenuta la presente legge conforme ai criteri generali previsti per la fase applicativa transitoria della deliberazione CIPE 13 marzo 1995, provvede, successivamente alla revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane, ad adottare ulteriori provvedimenti recettivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 marzo 1995
Gian Paolo Brizio

Allegato A 

(ALLEGATO A: TABELLA DI EQUIVALENZA)

Componenti fino a 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - > 4,5 convenzionali Coefficiente 1 - 1,11 - 1,22 - 1,32 - 1,42 - 1,51 - 1,6.


Note:

[1] Il comma 2 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 51 del 1996.

[2] Il comma 4 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 51 del 1996.

[3] Il comma 2 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 51 del 1996.

[4] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 51 del 1996.

[5] Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 le parole "Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora, alla data di pubblicazione del bando, la convivenza istituita duri da almeno due anni e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi" sono state sostituite dalle parole "Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora, alla data di pubblicazione del bando, la convivenza istituita duri da almeno due anni, abbia quale fine l'assistenza a persone anziane o non autosufficienti, e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi" ad opera del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 51 del 1996.

[6] La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 51 del 1996.

[7] Il comma 1 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 51 del 1996.

[8] La lettera e del comma 1 dell'articolo 7 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 51 del 1996.

[9] Il comma 3 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 51 del 1996.

[10] La lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 51 del 1996.

[11] Il comma 7 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 51 del 1996.

[12] Il punto 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 51 del 1996.

[13] La lettera c del comma 1 dell'articolo 10 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 51 del 1996.

[14] Il comma 1 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 51 del 1996.

[15] Nel comma 1 dell'articolo 13 le parole "25 per cento" sono state sostituite dalle parole "50 per cento" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 del 1998.

[16] Nel comma 2 dell'articolo 13 le parole "25 per cento" sono state sostituite dalle parole "50 per cento" ad opera del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 5 del 1998.

[17] Il comma 4 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 51 del 1996.

[18] Il comma 4 dell'articolo 16 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 51 del 1996.

[19] Il comma 5 dell'articolo 16 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 51 del 1996.

[20] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 51 del 1996.

[21] Il comma 5 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 51 del 1996.

[22] Il comma 6 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 51 del 1996.

[23] Il comma 1 dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 51 del 1996.

[24] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 51 del 1996.

[25] La lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 29 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 51 del 1996.

[26] Il comma 4 dell'articolo 29 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 51 del 1996.

[27] Il comma 1 dell'articolo 31 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 51 del 1996.

[28] Nel comma 3 dell'articolo 31 la parola "contratto" è stata sostituita dalla parola "convenzione" ad opera del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 51 del 1996.

[29] Il comma 2 dell'articolo 35 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 51 del 1996.

[30] L'articolo 35 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 51 del 1996.

[31] L'articolo 35 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 51 del 1996.