Legge regionale n. 45 del 23 marzo 1995  ( Versione vigente )
"Impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili" [1]
(B.U. 24 marzo 1995, n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione nell'ambito della propria attività a favore dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti attua, d'intesa con i competenti organi del Ministero di giustizia interventi per l'impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare in opere e servizi socialmente utili, promossi d'intesa con gli enti locali e da questi gestiti avvalendosi, di norma, dei cantieri di lavoro.
[2]
Art. 2. 
(Progetti)
1. 
Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, i comuni, le comunità montane e le province interessati ad attuare gli interventi presentano alla Giunta regionale progetti che prevedano l'impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare in opere e servizi di interesse locale socialmente utili, favorendo in tal modo anche il loro reinserimento sociale e lavorativo.
[3]
2. 
La Giunta regionale, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria e con quella giudiziaria, determina annualmente i progetti da attuare dando priorità a quelli presentati dai comuni, dalle comunità montane e dalle province sedi di istituto penitenziario, avvalendosi del parere espresso dall'apposito comitato nominato con le modalità previste dall'articolo 7.
[4]
3. 
Ogni progetto deve contenere:
a) 
le finalità socio lavorative che si intendono perseguire;
b) 
la descrizione delle attività e le caratteristiche professionali richieste ai partecipanti;
c) 
il numero dei soggetti che si intendono utilizzare, che non può essere superiore a dieci;
d) 
le modalità organizzative dell'attività;
e) 
la durata dell'attività prevista per ciascun progetto, che non può essere inferiore a tre mesi nè superiore a dodici mesi;
f) 
il preventivo finanziario con indicazione dei costi ripartiti per categorie principali.
4. 
La responsabilità della gestione dei progetti fa capo agli Enti locali proponenti che dovranno incaricare personale proprio per la guida e il controllo dell'attuazione dell'attività prevista.
Art. 3. 
(Impiego dei detenuti)
1. 
I detenuti da impiegare nei progetti sono individuati per ciascun progetto dall'Amministrazione penitenziaria, tenendo conto delle eventuali professionalità richieste dall'Ente locale proponente in relazione all'attività da svolgere.
2. 
La partecipazione di ciascun detenuto al progetto deve essere preceduta da una dichiarazione di consenso dell'interessato, rilasciata all'Amministrazione penitenziaria. Tale dichiarazione comporta l'obbligo di partecipazione assidua ed efficace a tutte le attività previste dal progetto, eccettuato il caso di legittimo impedimento.
3. 
Il venir meno della condizione di detenuto per fatti sopraggiunti non comporta la decadenza dalla partecipazione all'attività lavorativa sino al termine previsto del progetto.
4. 
In considerazione delle specifiche attribuzioni legislative dell'Amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione della pena, l'Amministrazione penitenziaria stessa, in qualsiasi momento può disporre la cessazione dell'attività lavorativa qualora il detenuto abbia manifestato una condotta incompatibile con le finalità del progetto.
Art. 4. 
(Approvazione dei progetti)
1. 
Con apposite determinazioni dirigenziali vengono annualmente approvati i progetti di attività presentati dagli enti locali.
[5]
2. 
L'attività lavorativa può comprendere anche momenti formativi inerenti l'attività stessa.
Art. 5. 
(Regime lavorativo e modalità di finanziamento)
1. 
Per le prestazioni lavorative dei detenuti interessati dalla legge si applica, di norma, la regolamentazione dei cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto applicabile.
2. 
Per quanto concerne il trattamento assicurativo e assistenziale, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 2, della L.R. n. 55/1984 .
3. 
I costi relativi alla manodopera e agli oneri di cui al comma 2, sono a carico dell'Amministrazione regionale che provvede a trasferire agli Enti locali i quattro quinti delle relative somme, come anticipazione all'avvio del progetto e la quota rimanente al termine del progetto, su presentazione del relativo rendiconto economico, accompagnato da una relazione sull'attuazione dell'intervento. Copia della relazione viene trasmessa dalla Giunta regionale al Ministero di grazia e giustizia.
4. 
Eventuali altri costi dei progetti sono a carico dell'Ente locale proponente il quale favorirà la fruizione dei servizi messi a disposizione dei propri dipendenti.
Art. 6. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, si provvede con l'istituzione, nel bilancio 1995, di un nuovo capitolo di spesa avente la denominazione "Contributi ai Comuni e alle Comunità Montane per l'impiego di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente" La dotazione per l'anno 1995 e per gli anni successivi è determinata dalle relative leggi di bilancio.
Art. 7.[6] 
(Norme attuative)
1. 
La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, le norme attuative della presente legge, sentiti il Tribunale di sorveglianza, il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e le associazioni degli enti locali.
1. 
Nella deliberazione di cui al comma 1 sono stabilite le procedure e i tempi secondo i quali dar corso ogni anno alle attività preparatorie, contestuali e successive agli interventi previsti dalla legge, nonchè la composizione e le modalità di nomina di un apposito comitato che esprime parere sulla proposta dei progetti da finanziare annualmente.
Art. 8. 
(Abrogazione di norma)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 marzo 1995
Gian Paolo Brizio

Note:

[1]

Il titolo della legge è stato sostituito ad opera del comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 1 del 2004.

[2] Il comma 1 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 1 del 2004.

[3] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale 1 del 2004.

[4] Il comma 2 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 63 della legge regionale 1 del 2004.

[5] Il comma 1 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 63 della legge regionale 1 del 2004.

[6] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 63 della legge regionale 1 del 2004.