La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La l.r.40/2000 dispone che il decorso dei termini previsti dalla l.r. 39/1995 sia sospeso dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprenda a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
[2] Nel comma 3 dell'articolo 2 le parole "nel rispetto della rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 72, commi 3 e 6, dello Statuto" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 42 del 1997.
[3] L'articolo 7 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 42 del 1997.
[4] Il comma 1 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 del 2001.
[5] Il comma 3 dell'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 42 del 1997.
[6] Nel punto 2 della lettera b del comma 1 dell'articolo 13 le parole "nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale" sono state aggiunte e le parole "anche se in congedo o in aspettativa" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 del 1996.
[7] Il comma 2 dell'articolo 18 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 42 del 1997.
[8] La legge regionale 17 agosto 1995, n. 68 dipone che in sede di prima applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 il termine di 90 giorni di cui al primo comma dell'art. 19 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.