La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 38 del 2009.
[2] Il comma 1 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera g del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[3] Il comma 2 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera g del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[4] Il comma 3 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera g del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[5] Il comma 4 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera g del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[6] Il comma 5 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera g del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[7] Il comma 6 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera g del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[8] Il comma 7 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera g del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[9] Il comma 9 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera g del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[10] Il comma 10 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera g del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[11] Il comma 11 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera g del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.