Legge regionale n. 32 del 14 marzo 1995  ( Versione vigente )
"Istituzione del Parco Naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero."
(B.U. 22 marzo 1995, n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione del Parco naturale)
1. 
Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , è istituito il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero, Ente di diritto pubblico.
Art. 2. 
(Confini)
1. 
I confini del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero, incidente sui Comuni di Baceno, Crodo, Varzo e Trasquera, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.
2. 
I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo visibile e portanti la scritta "Regione Piemonte - Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero".
3. 
Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
Art. 3. 
(Finalità)
1. 
Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell' articolo 1 della L.R. 12/1990 , le finalità dell'istituzione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero sono le seguenti:
a) 
tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio del Parco, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori;
b) 
promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, culturali, scientifici e ricreativi;
c) 
promuovere attività di studio e di ricerca didattiche e scientifiche;
d) 
promuovere studi e ricerche di carattere mineralogico;
e) 
tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio;
f) 
promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali qualificando le dotazioni agricole e garantendo la continuità del pascolo montano;
g) 
programmare interventi di utilizzo del territorio in ragione delle esigenze economiche e di sviluppo dello stesso compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi.
Art. 4. 
(Gestione)
1. 
Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni gestionali dei Parchi naturali dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero.
2. 
L'Ente di gestione di cui al comma 1 assume la denominazione di Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero.
3. 
La composizione del Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero è così definita:
a) 
dieci rappresentanti della Comunità del Parco costituita ai sensi dell' articolo 14 ter della L.R. 12/1990 , come integrata dall' articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 ;
b) 
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;
c) 
due membri nominati dalla Provincia interessata, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle Associazioni ambientaliste.
4. 
Il Consiglio direttivo di cui al comma 3 è nominato entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. 
l membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere rinominati ai sensi dell' articolo 9, comma 29, della L.R. 12/1990 , come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20 .
Art. 5. 
(Personale)
1. 
Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, l'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6. 
(Norme di salvaguardia)
1. 
Sull'intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:
a) 
aprire e coltivare cave di qualsiasi natura. È consentito l'utilizzo di materiale per lavori di recupero e ripristino inerenti realizzazioni approvate dal Consiglio direttivo ed ubicate all'interno dell'area istituita a Parco naturale;
b) 
esercitare attività venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 ;
c) 
alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) 
danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attività agricole e forestali per la manutenzione dell'area;
e) 
abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati nel Piano d'area di cui all'articolo 9;
f) 
asportare rocce e minerali, ad esclusione della raccolta a scopi scientifici previa autorizzazione rilasciata dal Presidente del Parco;
g) 
costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità previste dall'articolo 3;
h) 
esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
i) 
effettuare interventi di modificazione o di demolizione di edifici esistenti o costruzione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi.
2. 
L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere alle finalità di cui all'articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal Piano di cui all'articolo 9.
3. 
Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate in apposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi dell' articolo 24 della L.R. 12/1990 .
4. 
Sino all'approvazione del Piano d'area di cui all'articolo 9 la costruzione di nuovi edifici ed opere di qualsiasi genere che determinino alterazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge, è sottoposta ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 7. 
(Sanzioni)
1. 
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso.
2. 
Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di caccia.
3. 
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f), h) comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.
4. 
Per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere g) ed i), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
5. 
Le violazioni al disposto dell'articolo 6, comma 3, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
6. 
Le violazioni al disposto di cui all'articolo 6, comma 4, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.
7. 
Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dei luoghi nel rispetto delle indicazioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
8. 
Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 , per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
9. 
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione.
Art. 8. 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza sull'area di cui alla presente legge è affidata:
a) 
al personale di sorveglianza dell'Ente di gestione di cui all'articolo 4;
b) 
agli addetti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato in base alle disposizioni di cui all' articolo 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .
Art. 9. 
(Piano d'area)
1. 
Il Consiglio Regionale approva un Piano d'area del Parco oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio di Piano territoriale, redatto ai sensi dell' articolo 23 della L.R. 12/1990 come modificato dall' articolo 7 della L.R. 36/1992 .
2. 
L'Ente di gestione del Parco naturale provvede all'adozione del Piano entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 
Il Piano d'area è trasmesso agli Enti territoriali interessati e pubblicato a cura del soggetto adottante sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
4. 
Entro novanta giorni dalla pubblicazione chiunque può far pervenire le proprie osservazioni all'Ente adottante il quale, esaminate le stesse, entro i successivi novanta giorni provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano d'area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano d'area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione.
5. 
Le indicazioni contenute nel Piano d'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che lo approva. Il Piano d'area sostituisce la strumentazione territoriale urbanistica e paesaggistica di qualsiasi livello, come disposto dall' articolo 25, comma 2, della legge 394/1991 .
Art. 10. 
(Piano di assestamento forestale e Piano naturalistico)
1. 
Il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero è oggetto di apposito Piano di assestamento forestale redatto ed approvato secondo le procedure richiamate dall' articolo 24 della L.R. 12/1990 .
2. 
Il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero è oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure richiamate dall' articolo 25 della L.R. 12/1990 .
3. 
Il Piano naturalistico deve contenere quanto espressamente stabilito dall' articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7 .
Art. 11. 
(Finanziamenti per la gestione)
1. 
Agli oneri per la gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero si provvede utilizzando il riparto delle risorse finanziarie iscritte al capitolo 15315 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi secondo le procedure stabilite dall' articolo 9 della L.R. 36/1992 , come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23 giugno 1993, n. 31 .
Art. 12. 
(Entrate)
1. 
I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 7 sono iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1995 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Art. 13. 
(Abrogazioni e modificazioni di norme)
1. 
La legge regionale 20 marzo 1978, n. 14 , come modificata dalle leggi regionali 4 dicembre 1978, n. 72, 2 marzo 1984, n. 15, 25 giugno 1986, n. 24, è abrogata.
4. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 12/1990 , è sostituita dalla seguente: "
a) Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;
".
5. 
La lettera a1) del comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 12/1990 è sostituita dalla seguente: "
a1) all'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale istitutiva del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;
".
6. 
Il comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 12/1990 , è sostituito dal seguente: "
2.
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero è così composto:
a)
dieci rappresentanti della Comunità del Parco costituita ai sensi dell'articolo 14 ter;
b)
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;
c)
due membri nominati dalla Provincia interessata, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle Associazioni ambientaliste.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 marzo 1995
Gian Paolo Brizio

Allegato A 
OMISSIS