Legge regionale n. 29 del 01 marzo 1995  ( Versione vigente )
"Modificazione della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51 , istitutiva del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand."
(B.U. 08 marzo 1995, n. 10)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51 , è sostituito dal seguente: "
I confini del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, incidente sui Comuni di Chiomonte, Exilles, Oulx, Pragelato, Salbertrand, Sauze d'Oulx e Usseaux, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:50000 facente parte integrante della presente legge.
".
Art. 2. 
1. 
L' articolo 5 della L.R. 51/1980 , è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
(Consiglio Direttivo)
1.
Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, il cui Consiglio Direttivo è così composto:
a)
otto rappresentanti della Comunità del Parco costituita ai sensi dell' articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , come integrata dall' articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 ;
b)
tre membri nominati dal Consiglio Regionale di cui uno espresso dalla minoranza;
c)
due membri nominati dalla Provincia di Torino;
d)
due membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole e uno designato dalle Associazioni ambientaliste.
2.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere rinominati ai sensi dell' articolo 9, comma 29, della L.R. 12/1990 , come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20 .
3.
Il Consiglio Direttivo di cui al comma 1 è nominato entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
".
Art. 3. 
1. 
Il comma 11 dell'articolo 9 della L.R. 12/1990 , è sostituito dal seguente: "
11.
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand è così composto:
a)
otto rappresentanti della Comunità del Parco costituita ai sensi dell'articolo 14 ter;
b)
tre membri nominati dal Consiglio Regionale di cui uno espresso dalla minoranza;
c)
due membri nominati dalla Provincia di Torino;
d)
due membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole e uno designato dalle Associazioni ambientaliste.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 marzo 1995
Gian Paolo Brizio

Allegato A 
OMISSIS