Legge regionale n. 27 del 01 marzo 1995  ( Versione vigente )
"Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri."[1]
(B.U. 08 marzo 1995, n. 10)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.[2] 
(...)
Art. 2.[3] 
(...)
Capo II. 
ASSEGNO VITALIZIO
Art. 3. 
(Assegno vitalizio)
1. 
L'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 2 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 4.
1 bis. 
La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di età.
[4]
1 ter. 
In tal caso, le misure dell'assegno vitalizio di cui all' articolo 6 della l.r. 27/1995 sono determinate, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione all'età di pensionamento e secondo i coefficienti di cui alla seguente tabella:
Età di pensionamento - Coefficiente di determinazione
Anni 55 - 0,7604 Anni
Anni 56 - 0,8016 Anni
Anni 57 - 0,8460 Anni
Anni 58 - 0,8936 Anni
Anni 59 - 0,9448 Anni.






[5][6]
2. 
(...)
[7]
3. 
(...)
[8]
Art. 4.[9] 
(...)
Art. 5.[10] 
(...)
Art. 6.[11] 
(...)
Art. 7.[12] 
(...)
Art. 8.[13] 
(...)
Capo III. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 9.[14] 
(...)
Art. 10. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
(...)
[15]
2. 
(...)
[16]
3. 
(...)
[17]
4. 
Al termine di ogni legislatura i Consiglieri regionali hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio per il periodo corrispondente alla legislatura stessa e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Tale facoltà si esercita con apposita domanda inoltrata all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio regionale.
[18]
5. 
(...)
[19]
Art. 11.[20] 
(...)
Art. 12.[21] 
(...)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 marzo 1995
Gian Paolo Brizio.

Note:

[1] La legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 15 della l.r. 24/2001 salvo quanto disposto dal comma 1 dell' art. 3 e dal comma 2 dell'art. 14 della stessa legge

[2] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[3] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[4] Il comma 1 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 del 2000.

[5] Il comma 1 ter dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 del 2000.

[6] Il comma 2 dell'art. 14 della l.r. 24/2001 modifica il coefficente di determinazione previsto in questo comma.

[7] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[8] Il comma 3 dell'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[9] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[10] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[11] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[12] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[13] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[14] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[15] Il comma 1 dell'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[16] Il comma 2 dell'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[17] Il comma 3 dell'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[18] Il comma 4 dell'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 del 2000.

[19] Il comma 5 dell'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[20] L'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[21] L'articolo 12 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.