La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 15 della l.r. 24/2001 salvo quanto disposto dal comma 1 dell' art. 3 e dal comma 2 dell'art. 14 della stessa legge
[2] Il comma 1 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 del 2000.
[3] Il comma 1 ter dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 del 2000.
[4] Il comma 2 dell'art. 14 della l.r. 24/2001 modifica il coefficente di determinazione previsto in questo comma.
[5] L'art. 6 della l.r. 35/1997 dispone che l'ammontare dell'assegno vitalizio è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice medio annuo di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente secondo le rilevazioni ISTAT.
[6] Il comma 4 dell'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 del 2000.