La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 15 della l.r. 24/2001 salvo quanto disposto dal comma 1 dell' art. 3 e dal comma 2 dell'art. 14 della stessa legge
[2] L'art. 6 della l.r. 35/1997 dispone che l'ammontare dell'assegno vitalizio è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice medio annuo di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente secondo le rilevazioni ISTAT.
[3] Le disposizioni contenute in questo comma si applicano anche ai Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della l.r. 21/2000.