La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 1 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 3 del 2023.
[2] Nel comma 1 dell'articolo 3 prima delle parole "Le Province" è stato inserito il seguente periodo "Gli ambiti di svolgimento dei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada corrispondono al territorio delle province, salvo quanto disposto dal comma 7 " e dopo la parola " territoriali " sono state inserite le seguenti parole "omogenee per i servizi di taxi e di noleggio con conducente" ad opera del comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 3 del 2023.
[3] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 del 1997.
[4] La lettera f del comma 3 dell'articolo 5 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 del 2011.
[5] Il comma 2 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 del 2015.
[6] La lettera a del comma 2 dell'articolo 11 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 22 del 2006.
[7] L'articolo 14 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 3 del 2023.
[8] L'articolo 14 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 3 del 2023.
[9] Il comma 1 dell'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 1 del 2000.