La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 1 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 2015.
[2] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 265 del 8/11/2016 pubblicata sulla G.U. n. 51 del 21/12/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 luglio 2015, n. 14, recante "Misure urgenti per il contrasto dell’abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)"; contemporaneamente dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Piemonte n. 14 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, comma primo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
[3] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 del 1997.
[4] La lettera f del comma 3 dell'articolo 5 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 del 2011.
[5] Il comma 2 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 del 2015.
[6] La lettera a del comma 2 dell'articolo 11 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 22 del 2006.
[7] Il comma 1 dell'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 1 del 2000.