Legge regionale n. 22 del 23 febbraio 1995  ( Versione vigente )
"Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive."
(B.U. 01 marzo 1995, n. 9)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(Oggetto)
1. 
La presente legge disciplina la pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche delle aziende alberghiere, delle strutture ricettive extralberghiere, delle aziende agrituristiche, dell'ospitalità rurale familiare, dei complessi ricettivi all'aria aperta e delle strutture ricettive alpinistiche.
Art. 2.[2] 
(Comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura)
1. 
I prezzi dei servizi delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 1 sono liberamente determinati dai singoli operatori e da essi comunicati, in modalità telematica, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo, all'agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale, (di seguito ATL) territorialmente competente, ai soli fini della pubblicità e la cui ricevuta di trasmissione è tenuta dal gestore presso la struttura ricettiva per eventuali controlli e ispezioni.
2. 
Contestualmente ai prezzi, gli operatori comunicano all'ATL, le informazioni relative alle caratteristiche, alle attrezzature, ai servizi, nonché ai periodi di apertura della struttura ricettiva.
3. 
Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse all'ATL entro il 1° ottobre di ogni anno, per i prezzi che si intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. 
Entro il 1° giugno di ogni anno gli operatori hanno facoltà di effettuare, a modifica della prima, una seconda comunicazione dei prezzi che intendono praticare dal 1° luglio dello stesso anno, nonché eventuali variazioni del periodo di apertura.
5. 
Non è richiesta la trasmissione della comunicazione annuale in assenza di variazioni sostanziali circa le informazioni fornite con la precedente comunicazione; in tal caso, si intende implicitamente confermata la comunicazione precedentemente inviata.
6. 
Nel caso di cessione della struttura ricettiva, il gestore subentrante trasmette all'ATL la comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura entro trenta giorni dall'apertura dell'esercizio; tale comunicazione non è dovuta in caso di conferma dei dati indicati nella comunicazione effettuata per l'anno di riferimento dal gestore uscente.
7. 
I gestori di strutture ricettive ad apertura stagionale che assumono la conduzione dell'esercizio dopo il 1° ottobre trasmettono all'ATL la comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura della struttura ricettiva contemporaneamente alla presentazione al comune territorialmente competente della segnalazione certificata di inizio attività.
8. 
Per le strutture ricettive site in località montane di sport invernali i prezzi comunicati entro il 1° ottobre possono essere applicati a decorrere dal 1° dicembre dello stesso anno in relazione ai relativi periodi di apertura.
9. 
La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura delle strutture ricettive entro i termini previsti, ovvero all'avvio dell'attività o se differenti dal precedente gestore, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 6, comma 1.
Art. 3. 
(Pubblicità dei prezzi nelle strutture ricettive)
1. 
È fatto obbligo ai gestori delle strutture ricettive di tenere esposta in modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella sulla quale siano indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione trasmessa all'ATL.
[3]
2. 
È fatto altresì obbligo ai gestori di tenere esposto in modo ben visibile agli ospiti, nella camera o unità abitativa o altro luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente a quelli comunicati all'ATL.
[4]
3. 
La tabella e i cartellini sono predisposti dai gestori sulla base di modelli determinati dalla Regione per ciascuna tipologia ricettiva.
4. 
I gestori di strutture ricettive devono consegnare agli ospiti, al momento dell'arrivo, un bollettino che indica il nome della struttura, l'eventuale classe, il numero della camera o unità abitativa o piazzola o posto letto assegnato, i servizi offerti e il relativo prezzo, i servizi supplementari e il relativo prezzo; per i gruppi, tale bollettino è consegnato al capogruppo. Si prescinde dalla consegna del bollettino nel caso in cui la prenotazione e il pagamento dei servizi ricettivi vengano effettuati per conto dei clienti da organismi di intermediazione di viaggi o da altri organismi che li rappresentano.
Art. 4. 
(Diffusione delle informazioni)
1. 
Alle informazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, comunicate alle ATL, viene data diffusione e pubblicità dalle ATL stesse e dalla Regione secondo le rispettive competenze, mediante gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), la pubblicazione di annuari e cataloghi, la trasmissione dei dati agli editori di pubblicazioni turistiche e gli altri mezzi di comunicazione e diffusione di informazioni.
[5]
2. 
La Regione trasmette inoltre le informazioni di cui al comma 1 all'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), anche su supporto magnetico, ai fini dell'espletamento degli adempimenti di cui all' articolo 3, lettera g), della legge 11 ottobre 1990, n. 292 .
3. 
(...)
[6]
Art. 5. 
(Applicazioni dei prezzi)
1. 
I gestori di strutture ricettive devono praticare per i servizi offerti i prezzi indicati nella comunicazione trasmessa all'ATL e riportati nella tabella e nei cartellini prezzi.
[7]
2. 
Prezzi inferiori a quelli comunicati possono essere praticati nei seguenti casi:
a) 
gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;
b) 
ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;
c) 
bambini di età inferiore a dodici anni;
d) 
guide, accompagnatori e interpreti a seguito di gruppi organizzati;
e) 
offerte integrate di servizi turistici: settimane bianche, verdi, azzurre, termali, tour;
f) 
offerte promozionali di servizi ricettivi: periodi di bassissima stagione, formula week-end, accordi con aziende e tour-operator, congressi e manifestazioni.
3. 
I gestori di strutture ricettive devono altresì rispettare le norme e condizioni del contratto di ospitalità stabilite da normative comunitarie, nazionali o regionali in materia, nonchè quelle derivanti da usi e consuetudini vigenti in campo turistico recepiti da accordi stipulati tra associazioni di categoria degli imprenditori e associazioni dei consumatori e comunicati alla Giunta regionale ai fini della pubblicità dei medesimi.
Art. 6.[8] 
(Sanzioni)
1. 
La mancata comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche, nonché dei periodi di apertura delle strutture ricettive o la comunicazione mancante di informazioni essenziali o contenente informazioni errate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 78,00 ad euro 466,00. Non é soggetta alla presente sanzione la mancata comunicazione per assenza di variazioni informative rispetto alla precedente comunicazione che, in tal caso, si intende implicitamente confermata e validata.
2. 
La mancata esposizione delle tabelle e dei cartellini prezzi nella struttura ricettiva o l'esposizione di tabelle e cartellini contenenti informazioni erronee, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 117,00 ad euro 777,00.
3. 
L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ed esposti nelle tabelle e cartellini prezzi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 155,00 ad euro 777,00.
4. 
L'applicazione di prezzi inferiori a quelli praticabili, in violazione delle previsioni dell'articolo 5, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 40,00 ad euro 233,00.
5. 
La pubblicazione di prezzi e di informazioni difformi da quelle comunicate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 117,00 ad euro 233,00. La sanzione non è applicata nel caso di meri errori materiali.
6. 
In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, il comune può procedere, previa diffida, alla sospensione dell'attività per un periodo da uno a cinque giorni ed in caso di ulteriore persistenza della violazione, alla sua cessazione.
7. 
La misura delle sanzioni indicate nel presente articolo è soggetta alle disposizioni di cui all' articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).
Art. 7. 
(Vigilanza e accertamento delle violazioni)
1. 
La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Comune.
2. 
L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e di cui alla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 , dagli agenti di polizia municipale, nonchè dagli altri agenti di polizia giudiziaria.
3. 
Le ATL, qualora nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di inosservanze alle disposizioni della presente legge, trasmettono un rapporto al Comune ai fini dell'accertamento della violazione e dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
[9]
4. 
I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono presentati al Comune cui sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative.
Art. 8. 
(Reclami)
1. 
I reclami contro i gestori di strutture ricettive da parte dei clienti delle strutture stesse per la mancata osservanza delle disposizioni della presente legge possono essere presentati, debitamente documentati, al Comune entro sessanta giorni dalla presunta infrazione, anche tramite gli uffici dell'ATL; il Comune accerta le violazioni e adotta i provvedimenti di competenza.
[10]
Art. 9. 
(Norma abrogativa e di coordinamento)
1. 
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano più nella Regione Piemonte le norme di cui al regio decreto legge 24 ottobre 1935, n. 2049 , modificato con regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2469 e con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
[11]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 febbraio 1995
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 13 del 2017.

[2] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 del 2021.

[3] Nel comma 1 dell'articolo 3 la parola "ATP" è stata sostituita dalla parola "ATL" ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25 del 2021.

[4] Nel comma 2 dell'articolo 3 la parola "APT" è stata sostituita dalla parola "ATL" ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25 del 2021.

[5] Nel comma 1 dell'articolo 4 la parola "APT" è stata sostituita dalla parola "ATL" ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25 del 2021.

[6] Il comma 3 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 del 2021.

[7] Nel comma 1 dell'articolo 5 la parola "APT" è stata sostituita dalla parola "ATL" ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25 del 2021.

[8] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 del 2021.

[9] Nel comma 3 dell'articolo 7 la parola "APT" è stata sostituita dalla parola "ATL" ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25 del 2021.

[10] Nel comma 1 dell'articolo 8 la parola "APT" è stata sostituit dalla parola "ATL*" ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25 del 2021.

[11] Nel comma 1 dell'articolo 9 le parole "; a decorrere dalla stessa data sono abrogate le norme di cui all' articolo 23 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.