Legge regionale n. 22 del 23 febbraio 1995  ( Versione vigente )
"Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive."
(B.U. 01 marzo 1995, n. 9)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(Oggetto)
1. 
La presente legge disciplina la pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche delle aziende alberghiere, delle strutture ricettive extralberghiere, delle aziende agrituristiche, dell'ospitalità rurale familiare, dei complessi ricettivi all'aria aperta e delle strutture ricettive alpinistiche.
Art. 2. 
(Comunicazione dei prezzi)
1. 
I prezzi dei servizi delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 1 sono liberamente determinati dai singoli operatori e da essi comunicati all'Azienda di promozione turistica (APT) competente territorialmente, ai soli fini della pubblicità.
2. 
Contestualmente ai prezzi, gli operatori devono comunicare all'APT le informazioni sulle caratteristiche, le attrezzature e i servizi della struttura ricettiva.
3. 
Le comunicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche devono essere trasmesse all'APT entro il 1° ottobre di ogni anno, per i prezzi che si intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. 
Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di effettuare, a modifica della prima, una seconda comunicazione dei prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.
5. 
Nel caso di cessione della struttura ricettiva, il gestore subentrante deve trasmettere all'APT la comunicazione sui prezzi e sulle caratteristiche della struttura entro trenta giorni dall'apertura dell'esercizio: tale comunicazione non è dovuta qualora rimangano confermati i dati indicati nella comunicazione effettuata per l'anno di riferimento dal gestore uscente.
6. 
I gestori di strutture ricettive ad apertura stagionale che assumono la conduzione dell'esercizio dopo il 1° ottobre trasmettono all'APT la comunicazione sui prezzi e sulle caratteristiche della struttura contemporaneamente alla presentazione al Comune della dichiarazione di inizio attività.
[2]
7. 
Per le strutture ricettive site in località montane di sport invernali i prezzi comunicati entro il 1° ottobre possono essere applicati a decorrere dal 1° dicembre dello stesso anno.
8. 
Le comunicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive devono essere trasmesse su modelli determinati dalla Regione per ciascuna tipologia ricettiva.
9. 
Copia della comunicazione deve essere tenuta dal gestore presso la struttura ricettiva a dimostrazione dell'avvenuta trasmissione all'APT.
10. 
La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validità dei dati trasmessi con la precedente comunicazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 3. 
(Pubblicità dei prezzi nelle strutture ricettive)
1. 
È fatto obbligo ai gestori delle strutture ricettive di tenere esposta in modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella sulla quale siano indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione trasmessa all'APT.
2. 
È fatto altresì obbligo ai gestori di tenere esposto in modo ben visibile agli ospiti, nella camera o unità abitativa o altro luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente a quelli comunicati all'APT.
3. 
La tabella e i cartellini sono predisposti dai gestori sulla base di modelli determinati dalla Regione per ciascuna tipologia ricettiva.
4. 
I gestori di strutture ricettive devono consegnare agli ospiti, al momento dell'arrivo, un bollettino che indica il nome della struttura, l'eventuale classe, il numero della camera o unità abitativa o piazzola o posto letto assegnato, i servizi offerti e il relativo prezzo, i servizi supplementari e il relativo prezzo; per i gruppi, tale bollettino è consegnato al capogruppo. Si prescinde dalla consegna del bollettino nel caso in cui la prenotazione e il pagamento dei servizi ricettivi vengano effettuati per conto dei clienti da organismi di intermediazione di viaggi o da altri organismi che li rappresentano.
Art. 4. 
(Diffusione delle informazioni)
1. 
Alle informazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, comunicate alle APT, viene data diffusione e pubblicità dalle APT stesse e dalla Regione secondo le rispettive competenze, mediante gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), la pubblicazione di annuari e cataloghi, la trasmissione dei dati agli editori di pubblicazioni turistiche e gli altri mezzi di comunicazione e diffusione di informazioni.
2. 
La Regione trasmette inoltre le informazioni di cui al comma 1 all'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), anche su supporto magnetico, ai fini dell'espletamento degli adempimenti di cui all' articolo 3, lettera g), della legge 11 ottobre 1990, n. 292 .
3. 
I gestori delle strutture ricettive, gli intermediari turistici, gli editori di pubblicazioni turistiche e ogni altro soggetto pubblico e privato, che intendono diffondere informazioni sui prezzi e caratteristiche delle strutture ricettive, devono conformarsi ai dati comunicati e praticati nelle strutture stesse in base alle disposizioni della presente legge.
Art. 5. 
(Applicazioni dei prezzi)
1. 
I gestori di strutture ricettive devono praticare per i servizi offerti i prezzi indicati nella comunicazione trasmessa all'APT e riportati nella tabella e nei cartellini prezzi.
2. 
Prezzi inferiori a quelli comunicati possono essere praticati nei seguenti casi:
a) 
gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;
b) 
ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;
c) 
bambini di età inferiore a dodici anni;
d) 
guide, accompagnatori e interpreti a seguito di gruppi organizzati;
e) 
offerte integrate di servizi turistici: settimane bianche, verdi, azzurre, termali, tour;
f) 
offerte promozionali di servizi ricettivi: periodi di bassissima stagione, formula week-end, accordi con aziende e tour-operator, congressi e manifestazioni.
3. 
I gestori di strutture ricettive devono altresì rispettare le norme e condizioni del contratto di ospitalità stabilite da normative comunitarie, nazionali o regionali in materia, nonchè quelle derivanti da usi e consuetudini vigenti in campo turistico recepiti da accordi stipulati tra associazioni di categoria degli imprenditori e associazioni dei consumatori e comunicati alla Giunta regionale ai fini della pubblicità dei medesimi.
Art. 6. 
(Sanzioni)
1. 
La mancata comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive o la comunicazione mancante di informazioni essenziali o contenente informazioni errate comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione, nonchè l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.
2. 
La mancata esposizione delle tabelle e dei cartellini prezzi nella struttura ricettiva o l'esposizione di tabelle e cartellini contenenti informazioni erronee, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000.
3. 
La mancata consegna del bollettino ai clienti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.
4. 
L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ed esposti nelle tabelle e cartellini-prezzi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000.
5. 
L'applicazione di prezzi inferiori a quelli praticabili, in violazione delle previsioni dell'articolo 5, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.
6. 
La pubblicazione di prezzi e di informazioni difformi da quelle comunicate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 300.000; la sanzione non è applicata nel caso di meri errori materiali.
7. 
Il mancato rispetto delle norme e condizioni del contratto di ospitalità comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000.
8. 
In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge il comune può procedere, previa diffida, alla sospensione dell'attività della struttura ricettiva e successivamente alla revoca.
[3]
Art. 7. 
(Vigilanza e accertamento delle violazioni)
1. 
La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Comune.
2. 
L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e di cui alla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 , dagli agenti di polizia municipale, nonchè dagli altri agenti di polizia giudiziaria.
3. 
Le APT, qualora nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di inosservanze alle disposizioni della presente legge, trasmettono un rapporto al Comune ai fini dell'accertamento della violazione e dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. 
I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono presentati al Comune cui sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative.
Art. 8. 
(Reclami)
1. 
I reclami contro i gestori di strutture ricettive da parte dei clienti delle strutture stesse per la mancata osservanza delle disposizioni della presente legge possono essere presentati, debitamente documentati, al Comune entro sessanta giorni dalla presunta infrazione, anche tramite gli uffici dell'APT; il Comune accerta le violazioni e adotta i provvedimenti di competenza.
Art. 9. 
(Norma abrogativa e di coordinamento)
1. 
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano più nella Regione Piemonte le norme di cui al regio decreto legge 24 ottobre 1935, n. 2049 , modificato con regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2469 e con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
[4]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 febbraio 1995
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 13 del 2017.

[2] Nel comma 6 dell'articolo 2 le parole "domanda di autorizzazione all'apertura" sono state sostituite dalle parole "dichiarazione di inizio attività" ad opera della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 38 del 2009.

[3] Nel comma 8 dell'articolo 6 le parole "dell'autorizzazione di esercizio" sono state sostituite dalle parole "dell'attività" ad opera della lettera b del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 38 del 2009.

[4] Nel comma 1 dell'articolo 9 le parole "; a decorrere dalla stessa data sono abrogate le norme di cui all' articolo 23 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.