La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 13 del 2017.
[2] Nel comma 6 dell'articolo 2 le parole "domanda di autorizzazione all'apertura" sono state sostituite dalle parole "dichiarazione di inizio attività" ad opera della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 38 del 2009.
[3] Nel comma 8 dell'articolo 6 le parole "dell'autorizzazione di esercizio" sono state sostituite dalle parole "dell'attività" ad opera della lettera b del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 38 del 2009.
[4] Nel comma 1 dell'articolo 9 le parole "; a decorrere dalla stessa data sono abrogate le norme di cui all' articolo 23 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.