Legge regionale n. 21 del 23 febbraio 1995  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 : 'Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte '."
(B.U. 01 marzo 1995, n. 9)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 , è sostituito dal seguente: "
Art. 1.
Oggetto della legge
1.
La Regione Piemonte, in applicazione dell' articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , concede contributi per le attività corsuali di orientamento musicale, allo scopo di diffondere il gusto della musica, di sviluppare tra i frequentanti personali attitudini alla conoscenza e all'esecuzione di tutti i generi musicali, di promuovere attività disciplinate di gruppo.
2.
Tali attività si distinguono in corsi di tipo corale, strumentale, bandistico; nell'ambito dei corsi strumentali sono compresi tutti gli strumenti musicali:
a)
ad aria e a fiato: a bocca, ad ancia, a bocchino;
b)
a percussione, sia a suono determinato che a suono indeterminato: strumenti a percussione di metallo, di legno, con membrana, con corde ed a percussione eccezionale;
c)
a corda, a pizzico, ad arco e ruota;
d)
elettronici.
3.
Rispetto all'organizzazione si distinguono in:
a)
corsi organizzati direttamente dai Comuni che si possono avvalere anche delle Associazioni musicali;
b)
corsi professionali di Istituti e Scuole di musica civiche e private.
4.
Le Associazioni musicali, gli Istituti e le Scuole di musica devono essere legalmente costituite, senza scopo di lucro, nella Regione Piemonte.
".
Art. 2. 
1. 
L' articolo 2, della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 , è sostituito dal seguente: "
Art. 2.
Commissione per le attività di orientamento musicale
1.
È istituita la Commissione consultiva per le attività di orientamento musicale.
2.
Tale Commissione è composta da:
a)
l'Assessore competente o un suo delegato che la presiede e la convoca;
b)
tre esperti, designati dal Consiglio Regionale ai sensi della legge 18 febbraio 1985, n. 10 , ed individuati tra persone competenti nel campo della musica; tale competenza è attestata da titoli o esperienze acquisite nel settore;
c)
i componenti della Commissione rimangono in carica per la durata della legislatura. L'incarico non è immediatamente rinnovabile.
3.
I componenti della Commissione sono retribuiti a norma della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 .
".
Art. 3. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 , sono abrogate le parole "
in carta legale
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 , sono abrogate le parole "
bandistiche e corali
".
Art. 4. 
1. 
All'articolo 4, comma 3, dopo le parole "
Per i corsi bandistici
" sono aggiunte le parole "
e corali
".
2. 
Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 , è sostituito dal seguente: "
4.
Per ottenere il contributo regionale per i corsi strumentali le classi di primo, secondo e terzo anno devono avere un minimo di quattro allievi ed un massimo di quindici. Le classi dal secondo anno in poi, pur mantenendo i criteri di numero minimo e numero massimo di allievi che le compongono, possono essere formate da allievi provenienti da più classi del medesimo strumento del corso dell'anno precedente.
".
Art. 5. 
1. 
All' articolo 5, comma 2, della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 , dopo le parole "
quelli iscritti in un apposito Albo Regionale
" sono aggiunte le seguenti: "
nonchè fra coloro che risultano di chiara fama e in possesso di particolare professionalità da valutarsi a cura della competente Commissione tecnica di cui all'articolo 2.
".
Art. 6. 
1. 
2. 
Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 , le parole "
28 febbraio
" sono sostituite dalle seguenti: "
15 novembre.
".
Art. 7. 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 , è sostituito dal seguente: "
4.
Il passaggio all'anno successivo si consegue, di norma, sulla base di semplice scrutinio di fine anno, per gli allievi che abbiano frequentato almeno i due terzi delle lezioni.
".
Art. 8. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 , le parole: "
31 ottobre
" sono sostituite dalle seguenti: "
30 settembre
".
Art. 9. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 , è sostituto dal seguente:
2.
" È previsto altresì un biennio preparatorio, al quale possono accedere aspiranti di età non inferiore agli 8 anni, al termine del quale una Commissione composta da almeno tre docenti esamina i candidati per l'accertamento attitudinale e l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 10; per l'iscrizione ai corsi gli aspiranti devono presentare il certificato di nascita.".
Art. 10. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 , le parole: "
31 dicembre
" sono sostituite dalle seguenti: "
30 novembre
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 febbraio 1995
Gian Paolo Brizio .