"Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani."
(B.U. 22 febbraio 1995, n. 8)
Art. 1.[1]
(...)
Art. 2.[2]
(...)
Art. 3.[3]
(...)
Art. 4.
(Consulta Regionale dei giovani)
1.
La Consulta Regionale dei giovani è istituita con deliberazione del Consiglio Regionale, che ne definisce la composizione e le caratteristiche operative.
2.
La Consulta Regionale dei giovani esplica funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio e della Giunta Regionale.
3.
La Consulta Regionale dei giovani può avvalersi della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, e dell'Osservatorio di cui all'art. 3, comma 1, al fine dell'acquisizione di informazioni utili allo svolgimento dei suoi compiti.
Art. 5.[4]
(...)
Art. 6.[5]
(...)
Note:
[1] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 6 del 2019.
[2] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 6 del 2019.
[3] L'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 del 2007.
[4] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 6 del 2019.
[5] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 6 del 2019.