Legge regionale n. 14 del 24 gennaio 1995  ( Versione vigente )
"Nuova classificazione delle aziende alberghiere."
(B.U. 25 gennaio 1995, n. 4)

Art. 1.[1] 
(...)
Art. 2.[2] 
(...)
Art. 2 bis.[3] 
(...)
Art. 3.[4] 
(Classificazione)
1. 
Le aziende alberghiere sono classificate in base agli standard qualitativi obbligatori minimi indicati nell'Allegato A alla presente legge.
2. 
Gli alberghi sono classificati in cinque classi contrassegnate, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 e 1 stella.
3. 
Le residenze turistico-alberghiere sono classificate in tre classi contrassegnate, in ordine decrescente, da 4, 3 e 2 stelle.
4. 
Gli alberghi contrassegnati da 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso " quando sono in possesso di eccezionali standard qualitativi tipici degli esercizi di classe internazionale.
5. 
Le dipendenze sono classificate in classe inferiore a quella della casa madre.
Art. 4.[5] 
(...)
Art. 5.[6] 
(...)
Art. 6.[7] 
(...)
Art. 7.[8] 
(...)
Art. 8.[9] 
(...)
Art. 9.[10] 
(...)
Art. 10.[11] 
(...)


Note:

[1] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 3 del 2015.

[2] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 3 del 2015.

[3] L'articolo 2 bis è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 3 del 2015.

[4] Il secondo comma dell'art. 21 della l.r. 3/2015 dispone l'abrogazione di questo articolo dalle data di entrate in vigore del regolamento la cui emanazione è previsa dall'art. 8 della della l.r.3/2015. Il regolamento citatao è il r.r. 9/2017 pubblicato sul B.U. 18 maggio 2017, 1° suppl. al n. 20)

[5] L'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2010.

[6] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 3 del 2015.

[7] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 3 del 2015.

[8] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 3 del 2015.

[9] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 3 del 2015.

[10] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 3 del 2015.

[11] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 3 del 2015.

[12] Nell'allegato A al numero 4 delle Avvertenze è stato aggiunto l'ultimo periodo ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 1997.