Legge regionale n. 14 del 24 gennaio 1995  ( Versione vigente )
"Nuova classificazione delle aziende alberghiere."
(B.U. 25 gennaio 1995, n. 4)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
La Regione Piemonte stabilisce, ai sensi dell' articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217 i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende alberghiere.
Art. 2. 
(Aziende alberghiere)
1. 
Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.
2. 
Le aziende alberghiere si distinguono in:
a) 
"alberghi" quando offrono alloggio prevalentemente in camere;
b) 
"residenze turistico-alberghiere" quando offrono alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.
3. 
La classificazione come albergo o come residenza turistico-alberghiera viene determinata dalla prevalenza, nel computo della capacità ricettiva, tra camere e appartamenti.
Art. 2 bis.[1] 
(Dichiarazione di inizio attività)
1. 
Chiunque intende gestire un'azienda alberghiera, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell' articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall' articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.) su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.
2. 
Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso:
a) 
dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b) 
dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;
c) 
dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.
3. 
Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.
4. 
Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.
Art. 3.[2] 
(Classificazione)
1. 
Le aziende alberghiere sono classificate in base agli standard qualitativi obbligatori minimi indicati nell'Allegato A alla presente legge.
2. 
Gli alberghi sono classificati in cinque classi contrassegnate, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 e 1 stella.
3. 
Le residenze turistico-alberghiere sono classificate in tre classi contrassegnate, in ordine decrescente, da 4, 3 e 2 stelle.
4. 
Gli alberghi contrassegnati da 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso " quando sono in possesso di eccezionali standard qualitativi tipici degli esercizi di classe internazionale.
5. 
Le dipendenze sono classificate in classe inferiore a quella della casa madre.
Art. 4.[3] 
(...)
Art. 5. 
(Pubblicità della classe)
1. 
È fatto obbligo alle aziende alberghiere di esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'azienda il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione.
Art. 6. 
(Tipologie alberghiere)
1. 
In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, gli alberghi possono distinguersi altresì nelle tipologie e assumere le denominazioni sotto indicate:
a) 
"motel": albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere o unità abitative degli ospiti maggiorate del dieci per cento, nonchè i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda o fredda e di bar;
b) 
"villaggio albergo ": albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;
c) 
"albergo meublè o garnì ": albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione, senza ristorante;
d) 
"albergo-dimora storica": albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe 4 stelle;
d bis) 
''albergo diffuso '': esercizio ricettivo a gestione unitaria caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, integrate tra loro da servizi centralizzati ed organizzate attraverso la valorizzazione di più immobili esistenti;
[4]
e) 
"albergo-centro benessere": albergo dotato di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con strutture e servizi minimi della classe 3 stelle.
2. 
In alternativa all'indicazione albergo può essere usata l'indicazione "hotel" o, limitatamente agli alberghi contrassegnati con 4 e 5 stelle "grand hotel" o "grande albergo".
3. 
In alternativa all'indicazione residenza turistico-alberghiera possono essere utilizzate le denominazioni "hotel residence", "albergo residenziale" o "aparthotel".
4. 
È vietato usare per le aziende alberghiere denominazioni e indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge.
Art. 7.[5] 
(Denuncia di classificazione)
1. 
Per l'attribuzione della classificazione alberghiera si applicano le procedure di semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui all' articolo 19, comma 2, secondo periodo della l. 241/1990 .
2. 
La denuncia è presentata al comune territorialmente competente, contestualmente alla dichiarazione di inizio attività, su modulistica predisposta dalla struttura regionale competente.
[6]
3. 
Il comune, ai fini delle verifiche della documentazione ricevuta, procede secondo le modalità previste in materia di dichiarazione di inizio attività.
Art. 8.[7] 
(Sanzioni)
1. 
Il comune, ai fini delle verifiche della documentazione ricevuta, procede secondo le modalità previste in materia di dichiarazione di inizio attività.
2. 
La gestione di un'azienda alberghiera in violazione dell'articolo 2 bis comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
Art. 9. 
(Norme transitorie e finali)
1. 
La classificazione prevista dalla presente legge opera dal 1° gennaio 1996.
2. 
Le aziende alberghiere di nuova apertura sono classificate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo gli standard minimi qualitativi indicati nell'Allegato A alla presente legge.
3. 
La classifica attribuita alle aziende alberghiere ai sensi della L.R. 21/1981 ed efficace fino al 31 dicembre 1994, è prorogata al 31 dicembre 1995.
4. 
È consentito alle aziende alberghiere in esercizio di adeguare entro il 31 dicembre 1996 le proprie caratteristiche agli standard qualitativi minimi previsti nell'allegato A alla presente legge alle voci: aria condizionata o impianto di raffrescamento, ascensore per i clienti, locali di ricevimento e soggiorno. Nelle more dell'adeguamento, le aziende alberghiere mantengono la classifica alberghiera in atto nel 1995, sempre che rispettino gli altri standard qualitativi minimi previsti per la classe di appartenenza.
[8]
Art. 10. 
(Norme abrogative e sostitutive)
1. 
Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 44 è sostituito dal seguente: "
3.
Sono iscritti nell'elenco di cui al comma 2 coloro che hanno conseguito l'idoneità con il superamento dell'esame previsto all'articolo 6. Sono altresì iscritti direttamente nell'elenco degli idonei coloro i quali abbiano conseguito analoga idoneità presso altra Regione o altro Stato membro della CEE, ovvero coloro che abbiano maturato, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco, un'anzianità professionale con funzioni direttive in aziende alberghiere per un periodo di almeno trentasei mesi nell'ultimo quinquennio: per l'iscrizione deve essere presentata la domanda e la documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti.
".
2. 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 16 giugno 1981, n. 21 , modificata con leggi regionali 31 dicembre 1981, n. 59 e 30 agosto 1984, n. 46.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 gennaio 1995
Gian Paolo Brizio .


Note:

[1] L'articolo 2 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 38 del 2009.

[2] Il secondo comma dell'art. 21 della l.r. 3/2015 dispone l'abrogazione di questo articolo dalle data di entrate in vigore del regolamento la cui emanazione è previsa dall'art. 8 della della l.r.3/2015. Il regolamento citatao è il r.r. 9/2017 pubblicato sul B.U. 18 maggio 2017, 1° suppl. al n. 20)

[3] L'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2010.

[4] La lettera dbis del comma 1 dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 17 del 2013.

[5] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 38 del 2009.

[6] Nel comma 2 dell'articolo 7 le parole "oppure sei mesi prima della scadenza della classificazione già in atto," sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 18 del 2010.

[7] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 38 del 2009.

[8] Il comma 4 dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 91 del 1995.

[9] Nell'allegato A al numero 4 delle Avvertenze è stato aggiunto l'ultimo periodo ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 1997.