La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 2 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 38 del 2009.
[2] Il secondo comma dell'art. 21 della l.r. 3/2015 dispone l'abrogazione di questo articolo dalle data di entrate in vigore del regolamento la cui emanazione è previsa dall'art. 8 della della l.r.3/2015. Il regolamento citatao è il r.r. 9/2017 pubblicato sul B.U. 18 maggio 2017, 1° suppl. al n. 20)
[3] L'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2010.
[4] La lettera dbis del comma 1 dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 17 del 2013.
[5] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 38 del 2009.
[6] Nel comma 2 dell'articolo 7 le parole "oppure sei mesi prima della scadenza della classificazione già in atto," sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 18 del 2010.
[7] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 38 del 2009.
[8] Il comma 4 dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 91 del 1995.
[9] Nell'allegato A al numero 4 delle Avvertenze è stato aggiunto l'ultimo periodo ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 1997.