La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il secondo comma dell'art. 21 della l.r. 3/2015 dispone l'abrogazione di questo articolo dalle data di entrate in vigore del regolamento la cui emanazione è previsa dall'art. 8 della della l.r.3/2015. Il regolamento citatao è il r.r. 9/2017 pubblicato sul B.U. 18 maggio 2017, 1° suppl. al n. 20)
[2] Il comma 4 dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 91 del 1995.
[3] Nell'allegato A al numero 4 delle Avvertenze è stato aggiunto l'ultimo periodo ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 1997.