Art. 2.
(Soggetti istituzionali)
1.
Sono soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Regionale la Regione e le Aziende Sanitarie regionali.
2.
I Comuni, singoli od associati, partecipano alla definizione ed alla realizzazione degli obiettivi del Servizio Sanitario Regionale concorrendo, in particolare, alla programmazione socio Sanitaria ed alla messa a disposizione di risorse per la gestione integrata delle attività in campo socio Sanitario.
3.
Le Province concorrono alla predisposizione del Piano socio Sanitario Regionale (PSSR) secondo modalità previste dalle norme regionali di programmazione socio Sanitaria.
4.
Le Università concorrono alla predisposizione del PSSR ed alla gestione in convenzione di attività di formazione e di assistenza Sanitaria secondo quanto previsto dai protocolli d'intesa di cui al successivo articolo 5.
5.
Concorrono inoltre alle finalità del Servizio Sanitario Regionale le istituzioni Sanitarie pubbliche e private accreditate. Gli Enti assistenziali pubblici, gli organismi di volontariato e le associazioni di autotutela dei cittadini concorrono alle medesime finalità, con le modalità previste dalle leggi regionali.
Art. 3.
(Regione - Competenze)
1.
La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento nei confronti delle Aziende Sanitarie regionali, le supporta e controlla in fase di attuazione.
2.
La Regione provvede, con proprio atto legislativo, ad una revisione del modello organizzativo delle strutture preposte alla gestione delle competenze regionali in materia di sanità, al fine di realizzare una completa e proficua collaborazione tra Regione e Aziende Sanitarie per il corretto espletamento delle rispettive funzioni.
3.
Fatte salve le competenze del Consiglio Regionale, la Giunta Regionale:
a)
esercita funzioni di indirizzo per la gestione delle Unità Sanitarie Locali (USL) e delle Aziende ospedaliere (AO), in particolare allo scopo di assicurare la conformità delle loro attività agli obiettivi del Piano socio Sanitario Regionale (PSSR) e di garantire l'attuazione degli indirizzi di programmazione nonchè la corrispondenza tra costi dei Servizi e relativi benefici;
b)
stabilisce indirizzi e vincoli, ai quali le USL e le AO devono attenersi nel dare applicazione ai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente e agli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato;
c)
svolge funzioni di promozione, di indirizzo tecnico e di supporto delle USL e delle AO;
d)
vigila sulla corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, sulla imparzialità e sul buon andamento della attività, sulla qualità dell'assistenza;
e)
accerta, anche tramite le USL, i requisiti delle strutture al fine del loro accreditamento.
4.
La Giunta Regionale provvede al riparto del finanziamento di parte corrente con le modalità stabilite dall'articolo 1 della legge regionale approvata dal Consiglio Regionale il 13 dicembre 1994 "Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere".
5.
Nulla è innovato per quanto riguarda le procedure concernenti i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione previsti dalla normativa vigente.
Art. 4.
(Aziende Sanitarie regionali - Competenze)
1.
Le Aziende Sanitarie regionali assicurano la tutela della salute psico fisica della popolazione attraverso l'erogazione delle prestazioni contemplate dai livelli uniformi di assistenza stabiliti dal Piano Sanitario Nazionale (PSN) e da quelli definiti dal Piano socio Sanitario Regionale (PSSR).
2.
In particolare:
a)
le USL provvedono alla gestione:
1)
delle attività Sanitarie, ivi comprese quelle di prevenzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo;
2)
delle attività socio assistenziali a rilievo Sanitario;
3)
delle attività di assistenza sociale la cui gestione sia attribuita, in base a delega, dagli Enti Locali, che assicurano il finanziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo; erogando le prestazioni tramite le articolazioni funzionali di distretto socio Sanitario di base, nonchè tramite le strutture Sanitarie a gestione diretta e le strutture Sanitarie pubbliche e private accreditate;
b)
le AO assicurano relativamente alle attività specialistiche previste sulla base degli atti della programmazione regionale:
1)
le prestazioni di ricovero;
2)
le prestazioni specialistiche ambulatoriali;
3)
le attività di emergenza e urgenza ospedaliera.
3.
Le USL, per assicurare i livelli assistenziali individuati dalla programmazione nazionale e regionale, stipulano convenzioni con le AO in relazione alle prestazioni di assistenza Sanitaria specialistica, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
Art. 5.
(Università - Competenze)
1.
La Giunta Regionale e l'Università, ai sensi del decreto legislativo e nell'ambito del PSSR vigente, stipulano appositi protocolli di intesa:
a)
per regolamentare l'apporto delle facoltà di medicina e chirurgia e medicina veterinaria alle attività assistenziali del Servizio Sanitario Regionale e l'apporto del Servizio stesso alle attività didattiche, nel rispetto delle finalità istituzionali proprie dell'Università e del Servizio Sanitario nazionale; analogamente possono essere regolamentati i rapporti con altre facoltà che possono contribuire allo svolgimento delle funzioni del Servizio Sanitario Regionale;
b)
per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Regionale connesse alla formazione degli specializzandi per l'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio Sanitario nazionale;
2.
La Giunta Regionale istituisce la commissione paritetica Regione-Università con compiti propositivi per la predisposizione dei protocolli di intesa e per la verifica sull'attuazione degli stessi.
3.
La Commissione è formata da rappresentanti dell'Università e della Regione, che designa i propri secondo la normativa regionale vigente in materia di nomine.
4.
I protocolli d'intesa, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo e dagli atti della programmazione regionale nonchè tenuto conto delle finalità istituzionali dei contraenti, indirizzano e vincolano, nelle aree indicate, i successivi accordi convenzionali tra le AO e le Università, attraverso l'individuazione:
a)
relativamente alle attività assistenziali di:
1)
criteri per la determinazione dei volumi reciproci delle prestazioni assistenziali erogabili dai contraenti, distinti tra attività di ricovero ed attività specialistiche ambulatoriali, tenuto conto delle esigenze istituzionali proprie dell'Università e del Servizio Sanitario Regionale;
2)
criteri per la riconduzione di tali volumi reciproci a quelli di valorizzazione economica delle attività relative;
3)
criteri per la riconduzione di tale valorizzazione economica alla consistenza ed alla tipologia delle strutture organizzative proprie dei contraenti;
4)
criteri per l'individuazione di attività Sanitarie finalizzate alla maggiore qualificazione dei Servizi erogati, individuati dalle parti contraenti;
b)
relativamente alle attività formative di:
1)
criteri per la determinazione degli apporti reciproci, tenuto conto del fabbisogno formativo delle strutture del Servizio Sanitario Regionale;
2)
criteri per l'individuazione e l'organizzazione, sulla base degli ordinamenti didattici vigenti, delle scuole e dei corsi di formazione;
3)
criteri per la ripartizione degli oneri.
5.
Le materie per le quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo, è necessaria l'acquisizione del parere della facoltà di medicina, sono concordate nell'ambito dei protocolli d'intesa.
Art. 6.
(Comuni e Province - Competenze)
1.
I Comuni concorrono all'indirizzo e al controllo delle attività delle USL, secondo quanto previsto dal decreto legislativo e nei modi indicati all'articolo 15.
2.
I Comuni, singoli od associati, e le Comunità Montane possono concordare con l'USL competente per territorio, forme di assistenza Sanitaria e socio Sanitaria che integrino i livelli di assistenza stabiliti dalla Regione, o che concorrano ad assicurare una costante integrazione tra Servizi sanitari e socio assistenziali e tra questi e altre attività territoriali di competenza degli Enti Locali (con riferimento particolare alle attività educative e scolastiche, all'educazione ambientale ed alle politiche giovanili). I relativi costi verranno sostenuti interamente dai Comuni singoli od associati, e dalle Comunità Montane proponenti con finanziamento a carico dei propri bilanci, fatta salva la possibilità di accordo nell'ambito di convenzioni di cui al successivo comma 4, che prevedano la messa a disposizione reciproca di risorse professionali ed operative, allo scopo di favorire vantaggiose forme di collaborazione.
3.
Allo scopo di rendere possibile il massimo livello di integrazione tra i Servizi sanitari, i Servizi socio assistenziali ed altre attività sociali ed educative presenti nel territorio, possono essere stipulate convenzioni tra le USL, le Comunità Montane ed i Comuni, singoli od associati; le convenzioni dovranno prevedere la costituzione di organismi per la consultazione fra i diversi Enti e per l'organizzazione integrata tra le attività.
4.
I rapporti tra i Comuni e le Comunità Montane, da un lato, e le USL dall'altro, previsti dai precedenti commi 2 e 3, vengono regolati da apposite convenzioni conformi ad una convenzione tipo adottata dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5.
Fermo restando quanto previsto dall'
articolo 2, comma 3 della L.R. 39/1994
, le Province concorrono alla predisposizione dei Piani sanitari regionali (PSR) secondo le modalità che saranno stabilite dalla legge regionale di programmazione Sanitaria. In particolare le Province contribuiscono alla definizione della Localizzazione delle maggiori infrastrutture Sanitarie.
Art. 8.
(Organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali)
1.
Le Organizzazioni sindacali (OS), le organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori sanitari, gli organismi di volontariato e di cooperazione, le associazioni di autotutela dei diritti dei cittadini possono intervenire, in via consultiva, al processo di programmazione regionale e alla programmazione attuativa delle USL, secondo le modalità che saranno definite dalla Giunta Regionale.
Art. 10.
(Funzioni e competenze del Direttore Generale)
1.
Al Direttore Generale spettano tutti i poteri di gestione delle Aziende Sanitarie regionali, nonchè la rappresentanza legale delle medesime.
2.
Al Direttore Generale competono altresì gli adempimenti attribuitigli dalla normativa statale e regionale.
3.
Il Direttore Generale esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole al Direttore amministrativo o al Direttore Sanitario.
4.
Sono comunque riservati al Direttore Generale i seguenti atti:
a)
la nomina, la sospensione o la decadenza del Direttore amministrativo o del Direttore Sanitario;
b)
la nomina dei membri del Collegio dei Revisori, su designazione delle amministrazioni competenti e la prima convocazione del Collegio, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo;
c)
la nomina dei direttori delle strutture organizzative ed il conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi di responsabilità Aziendali, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 15 del decreto legislativo e del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modifiche ed integrazioni;
d)
il piano di organizzazione di cui all'articolo 16;
f)
gli atti di programmazione socio Sanitaria locale.
5.
Nei casi di assenza o impedimento, il Direttore Generale può delegare al Direttore amministrativo o al Direttore Sanitario, l'adozione degli atti di cui al comma 4, ad esclusione dei provvedimenti di nomina e sospensione di cui alla lettera a).
Art. 11.
(Nomina e rapporto di lavoro del Direttore Generale)
1.
Alla nomina del Direttore Generale provvede la Giunta Regionale nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.
2.
I direttori Generali delle AO: San Giovanni Battista di Torino, San Luigi di Orbassano e Maggiore della Carità di Novara, sono nominati d'intesa con il Rettore dell'Università.
3.
La Giunta Regionale, ai fini della nomina di cui ai commi 1 e 2, può avvalersi di tre esperti nella materia ovvero di una agenzia di Servizi, accreditata a livello nazionale, per la consulenza, la formazione e la selezione dei quadri e dirigenti Aziendali.
4.
L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto quinquennale di diritto privato, tra il Presidente della Giunta Regionale ed il Direttore Generale nominato. La stipula del contratto deve intervenire entro quindici giorni dalla nomina e, comunque, entro sessanta giorni dalla vacanza dell'ufficio.
5.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'Azienda; sono altresì a carico del bilancio dell'Azienda gli oneri di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo. Non può gravare sul bilancio dell'Azienda altro onere a titolo di compenso o rimborso spese per il Direttore Generale, salvo quelli espressamente previsti dalla legislazione vigente di riferimento.
6.
Decorsi cinque anni dalla stipula del contratto, il rapporto di lavoro si risolve.
7.
La Giunta Regionale, trenta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 6, può, valutato l'operato del Direttore Generale, procedere, con provvedimento motivato alla conferma dell'incarico ed alla stipula del nuovo contratto. Al rinnovo del contratto del Direttore Generale delle AO di cui al comma 2, si procede previa intesa con il Rettore dell'Università.
8.
In attuazione dell'
articolo 1, comma 6, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512
, convertito con
legge 17 ottobre 1994, n. 590
, la Giunta Regionale, trascorso un anno dalla nomina, dispone, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto.
Art. 12.
(Incompatibilità e cause di decadenza del Direttore Generale)
1.
L'accertamento delle condizioni di incompatibilità del Direttore Generale al momento della nomina spetta alla Giunta Regionale. Il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato, in qualunque momento, al Direttore Generale, dal Presidente della Giunta Regionale; il Direttore Generale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al Presidente della Giunta Regionale. Decorso tale termine senza che le cause siano rimosse, il Direttore Generale è dichiarato decaduto.
2.
La sussistenza o la sopravvenienza degli impedimenti di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo, è sempre causa di decadenza del Direttore Generale dalla nomina.
3.
Cause di decadenza dalla nomina di Direttore Generale sono anche:
a)
assenza dall'ufficio o impedimento a svolgere le proprie funzioni per un periodo superiore a centottanta giorni;
b)
superamento del settantesimo anno di età;
c)
presenza di gravi motivi, situazione di grave disavanzo nella gestione o violazione di leggi o principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione;
d)
mancata dichiarazione di decadenza, da parte del Direttore Generale, del Direttore amministrativo o del Direttore Sanitario nei casi di cui all'articolo 18, comma 5;
e)
nelle altre ipotesi previste dal contratto di cui all'articolo 11, comma 4.
4.
La decadenza del Direttore Generale può essere dichiarata, previa diffida, anche in caso di mancato rispetto dei termini previsti dalla legge regionale di programmazione Sanitaria per gli adempimenti concernenti la predisposizione degli atti di programmazione locale, degli atti di bilancio ed in prima applicazione, per la mancata adozione del Piano di organizzazione nel termine fissato all'articolo 16.
5.
Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 la Giunta Regionale delibera la decadenza entro quindici giorni. Al Direttore Generale subentra il Direttore più anziano per età tra il Direttore amministrativo e Sanitario, fino alla nomina del nuovo Direttore Generale. Il subentro opera anche nel caso di vacanza dell'ufficio.
6.
Nei casi di ritardata adozione degli atti di cui al comma 4, il contratto di lavoro del Direttore Generale prevede che il compenso pattuito venga decurtato della metà per il periodo di durata del ritardo.
7.
Nei casi di decadenza o vacanza dell'ufficio, in alternativa al subentro del Direttore più anziano fino alla nomina del nuovo Direttore Generale, la Giunta Regionale può procedere, in via eccezionale, al commissariamento dell'Azienda mediante la nomina di un commissario. Il commissario resta in carica fino alla nomina del nuovo Direttore Generale.
8.
Della decadenza del Direttore Generale della USL nonchè dei casi di commissariamento, è data informazione alla Conferenza dei Sindaci o dei Presidenti delle Circoscrizioni di cui all'articolo 15 e al Consiglio Regionale.
9.
Per le AO di cui all'articolo 11, comma 2, il Presidente della Giunta Regionale informa il Rettore dell'Università delle dichiarazioni di decadenza nei casi previsti ai commi 1, 2 e 3 lettere a), b) e d). Le dichiarazioni di decadenza nei casi previsti ai commi 3, lettera c) e 4, sono effettuate dalla Giunta Regionale previo parere del Rettore dell'Università. Al commissariamento Aziendale la Giunta Regionale provvede informando preliminarmente il Rettore dell'Università.
10.
La dichiarazione di decadenza dalla nomina è sempre motivo di risoluzione del contratto.
(Collegio di direzione)
1.
Presso ogni azienda sanitaria regionale è istituito, quale organo dell'azienda, il Collegio di direzione.
2.
Il Collegio di direzione esercita le seguenti funzioni:
a)
concorre al governo delle attività cliniche;
b)
partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica ed i programmi di formazione;
c)
indica le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria.
3.
La partecipazione alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica avviene, in seno alle aziende ospedaliero universitarie, nell'ambito di quanto definito dall'Università.
4.
Il Collegio di direzione concorre, inoltre, allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa, altresì, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.
5.
La Giunta regionale definisce la composizione ed il funzionamento del Collegio di direzione, in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'azienda, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo, dei direttori di dipartimento e dei direttori di presidio, fatte salve le disposizioni, in materia di aziende costituite da un unico presidio, di cui all' articolo 3, comma 7 del d.lgs. 502/1992 .
6.
La composizione del Collegio di direzione nelle aziende sanitarie locali è integrata con la partecipazione dei direttori dei distretti alle stesse afferenti.
7.
Le modalità di funzionamento, la convocazione periodica, nonché i rapporti tra il Collegio di direzione e gli altri organi delle aziende sanitarie regionali sono disciplinati nei rispettivi atti aziendali, in conformità alle indicazioni generali impartite dalla Giunta regionale.
8.
Ai componenti del Collegio di direzione non spetta alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.
Art. 13.
(Nomina e funzionamento del Collegio dei Revisori)
1.
Il Collegio sindacale è organo delle Aziende sanitarie regionali per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 3 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).
[4]
2.
Il Collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'Azienda sanitaria ed è composto da tre membri, in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992 , designati rispettivamente:
[5][6]
a)
uno dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, con funzioni di Presidente del Collegio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati);
b)
uno dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c)
uno dal Ministero della salute.
2 bis.
I requisiti per la nomina dei componenti dei Collegi sindacali devono garantire elevati standard di qualificazione professionale e sono definiti previa intesa sancita in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, relativamente al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 10, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
[7]
4.
Non possono far parte del collegio:
[9]
a)
parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado del Direttore Generale;
b)
i dipendenti dell'Azienda, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa, nonchè coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'Azienda medesima;
c)
i fornitori dell'Azienda, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni Sanitarie private ubicate nel territorio dell'Azienda;
d)
coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'Azienda, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'
articolo 1219 del codice civile
oppure si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219 comma 2.
5.
Il provvedimento di nomina è notificato, entro tre giorni, ai componenti del Collegio nonchè alle amministrazioni che hanno provveduto alle designazioni di competenza.
[10]
6.
Il Collegio dei Revisori, nella prima seduta, convocata dal Direttore Generale entro cinque giorni dal provvedimento di nomina, elegge il Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.
7.
Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni. I revisori possono essere riconfermati.
[11]
8.
In caso del venir meno di uno o più componenti del Collegio dei Revisori, per scadenza del mandato, decadenza, dimissioni, o per altre cause, il Direttore Generale provvede, entro i tre giorni successivi, ad inoltrare richiesta alle amministrazioni competenti per la relativa sostituzione. In caso di venir meno di più di due componenti, il Collegio deve essere interamente ricostituito.
9.
Qualora il Collegio non sia stato ricostituito nel termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ne determina la cessazione, per inerzia del Direttore Generale ovvero dei soggetti tenuti alle designazioni, il Collegio è costituito in via straordinaria dalla Giunta Regionale a norma dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo. Il Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del Collegio ordinario.
10.
Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta al mese. Le sedute sono convocate dal Presidente del Collegio, su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno altri due componenti. Le convocazioni sono effettuate, per iscritto almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa nonchè degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Collegio può essere convocato anche telegraficamente con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
11.
Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dell'esercizio a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Decade altresì il componente la cui assenza, ancorchè giustificata, si protragga oltre tre mesi. La decadenza è dichiarata dal Direttore Generale su richiesta motivata degli altri componenti in carica.
12.
Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione viene redatto processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti. Il componente dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
13.
Ai membri del Collegio sindacale spetta una indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento di quella fissata per gli altri componenti. Ai membri del Collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali e, comunque, per un totale annuo non superiore al 10 per cento dell'indennità annuale lorda. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva un regolamento per disciplinare le modalità di computo del rimborso
[12]
Art. 14.
(Compiti del Collegio dei Revisori)
1.
Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti e verifica la regolarità amministrativa contabile dell'USL o della AO.
2.
Il Collegio in particolare:
a)
verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto Generale annuale alle risultanze delle scritture contabili e dei registri obbligatori, li sottoscrive e redige apposita relazione da allegare al rendiconto stesso esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
c)
effettua, almeno ogni trimestre, verifiche intese ad accertare la consistenza di cassa;
d)
può chiedere notizie al Direttore Generale, che è tenuto a fornirle, sull'andamento dell'Azienda;
e)
redige, almeno semestralmente, una relazione sull'andamento dell'Azienda e la trasmette alla Regione, al ministero del tesoro nonchè al Direttore Generale e nel caso delle USL, alla rappresentanza dei Comuni di cui all'articolo 15 e, nel caso di AO, per conoscenza, al Sindaco del Comune in cui è ubicata l'Azienda stessa;
f)
svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata dalla legge.
3.
Gli atti deliberativi individuati alla lettera b) del comma 2 sono trasmessi al Collegio dei Revisori almeno cinque giorni prima della pubblicazione nell'albo dell'Azienda.
4.
Entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto, il Collegio dei Revisori notifica al Direttore amministrativo gli eventuali rilievi. Il mancato inoltro di rilievi entro tale termine equivale a riscontro positivo.
5.
Relativamente agli atti di bilancio il Collegio dei Revisori redige, entro quindici giorni dal loro ricevimento, apposita relazione.
6.
I Revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo presso gli uffici e le strutture dell'Azienda e prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili.
7.
Qualora dalle attività di vigilanza e di verifica effettuate a norma del presente articolo emergano gravi irregolarità nella gestione o questa presenti situazioni di disavanzo, il Collegio dei Revisori ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale.
(Controllo societario e di gestione e obbligo di certificazione del bilancio)
1.
La Giunta regionale, annualmente, può attribuire al Collegio sindacale ulteriori funzioni di controllo rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, mediante la predisposizione di un piano che individua aree prioritarie oggetto di controllo, con relazioni periodiche sulle evidenze emerse.
2.
Al completamento del percorso attuativo della certificabilità, assistito e verificato dalle competenti strutture regionali e ministeriali, la Giunta regionale, con procedure ad evidenza pubblica, incarica, per la revisione dei bilanci, una primaria società di revisione iscritta al registro dei revisori presso il Ministero dell'economia e finanza.
Art. 15.
(Conferenza dei Sindaci e Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni)
1.
Le funzioni di indirizzo e controllo di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo sono esercitate dalla Conferenza dei Sindaci tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti, nominati dalla Conferenza medesima.
2.
La Conferenza dei Sindaci provvede con proprio regolamento a disciplinare:
a)
le modalità di nomina ed i criteri di composizione della rappresentanza di cui al comma 1;
b)
le modalità di funzionamento ed i criteri da seguire nell'esercizio delle funzioni cui dovrà attenersi la rappresentanza;
3.
La disciplina dei criteri di composizione della rappresentanza dovrà tener conto:
a)
della rappresentatività dei Comuni in ragione della loro dimensione demografica;
b)
della collocazione dei Comuni all'interno dei distretti socio sanitari ai fini della massima articolazione possibile della loro rappresentatività territoriale.
4.
Qualora l'ambito territoriale di riferimento comprenda un numero di Comuni pari o inferiori a cinque, la nomina della rappresentanza è facoltativa.
5.
Per le USL torinesi valgono le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, intendendosi sostituita alla Conferenza dei Sindaci, la Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni di riferimento territoriale. In tal caso la Conferenza è presieduta dal Sindaco o suo delegato.
6.
Gli oneri per l'esercizio delle funzioni delle Conferenze di cui al presente articolo sono a carico delle USL interessate.