La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 1 le parole "e del comma 1 bis del presente articolo" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 69 del 1996.
[2] Il comma 1 bis dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 69 del 1996.
[3] Il comma 4 dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 69 del 1996.
[4] Il comma 5 dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 69 del 1996.
[5] Il comma 6 dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 69 del 1996.
[6] Il comma 7 dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 69 del 1996.
[7] Nel comma 7 dell'articolo 9 le parole "alle associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e ad altre strutture riconosciute dall'ASL in base all' articolo 7 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione), che garantiscono la prima accoglienza o servizio sanitario ovvero il primo e pronto soccorso degli animali rinvenuti vaganti" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 5 del 2012.
[8] Il comma 1 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 69 del 1996.
[9] Nella lettera a del comma 4 dell'articolo 15 le parole "ed al valore dell'ECU, determinato in sede nazionale" sono state abrogate ad opera del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 69 del 1996.
[10] La rubrica del capo I del Titolo III della l.r. 8/1995 è stata sostituita ad opera dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 69 del 1996.
[11] La rubrica dell' articolo 16 della l.r. 8/1995 è stata sostituita ad opera dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 69 del 1996.
[12] L'articolo 16 bis è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 69 del 1996.
[13] Nel comma 2 dell'articolo 21 dopo le parole "il bilancio consuntivo di esercizio" sono state aggiunte le parole "corredato dal rendiconto finanziario predisposto sulla base dei principi di consolidamento del conto settoriale nazionale della sanità ed utilizzabile ai fini della definizione della configurazione del possibile ripiano finanziario, nonché dalla relazione di revisione avente per oggetto il bilancio stesso ed il relativo rendiconto finanziario," ad opera dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 31 del 2004 tramite l'inserimento dell'articolo 25 bis nella l.r. 9/2004.
[14] L'articolo 40 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 14 del 2005.
[15] L'art. 1 della l.r. 94/1995 proroga il termine previsto dall' art. 42 al 31 dicembre 1996.
[16] Il comma 1 dell'articolo 43 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 69 del 1996.
[17] Nel comma 2 dell'articolo 43 le parole "e 1996" sono state aggiunte ad opera del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 69 del 1996.
[18] Nel comma 1 dell'articolo 47 le parole "al Presidente del comitato di gestione" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 69 del 1996.