La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nella lettera e del comma 1 dell'articolo 3 le parole "Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè e Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco" sono state sostituite dalle parole "Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano" ad opera del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 12 del 1998.