"Norme relative al funzionamento e al personale del Gruppo Misto - Modificazioni alla L.R. 14 gennaio 1992, n. 2 e alla L.R. 10 novembre 1972, n. 12 e successive modifiche."
(B.U. 28 dicembre 1994, n. 52)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Al
comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2 (Integrazioni e modifiche alla
legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 sul personale dei Gruppi consiliari), sono soppresse le parole "
".
In alternativa al finanziamento di cui al comma 1
Art. 2.[1]
(...)
Art. 3.[2]
(...)
Art. 4.
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 45 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 dicembre 1994
Gian Paolo Brizio
Note:
[1] L'articolo 2 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 50 del 2000.
[2] L'articolo 3 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 50 del 2000.