Legge regionale n. 64 del 21 dicembre 1994  ( Versione vigente )
"Modifica art. 11 L.R. 27 ottobre 1982, n. 31 , come modificata dalla L.R. 3 settembre 1986, n. 39 'Disciplina degli organi collegiali sanitarì - Commissione invalidi civili, ciechi civili, sordomuti - Rideterminazione compensi."
(B.U. 28 dicembre 1994, n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 11 legge regionale 27 ottobre 1982, n. 31 come sostituito dall' articolo 1 legge regionale 3 settembre 1986, n. 39 è così modificato: "
Art. 11.
1.
A ciascun componente, delle Commissioni sanitarie per gli invalidi civili, per i ciechi civili e per i sordomuti, di cui all' articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 , non dipendente regionale o del Servizio Sanitario Regionale, spetta, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza nella misura di lire quindicimila, nonchè la somma di lire cinquemila per ogni domanda definita.
2.
Tale ultima somma può essere periodicamente aggiornata dalla Giunta Regionale, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati accertati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
".
Art. 2. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, le Unità Sanitarie Locali (USL) fanno fronte con le disponibilità derivanti dal riparto annuale del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) di parte corrente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 dicembre 1994
Gian Paolo Brizio