Legge regionale n. 62 del 21 dicembre 1994  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 'Norme in materia di Polizia locale '."
(B.U. 28 dicembre 1994, n. 52)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
All' articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 sono aggiunti i seguenti tre commi: "
Sono ammesse, nel territorio della Regione in caso di calamità o disastri, o di contingenze eccezionali e temporanee, missioni esterne onde rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia municipale.
Le missioni verranno effettuate previ accordi tra le Amministrazioni interessate con espresso riferimento anche alla definizione dell'impiego tecnico operativo degli agenti. Sono fatte salve le disposizioni dei Regolamenti comunali del Servizio di Polizia municipale.
Vi è l'obbligo per le Amministrazioni interessate di dare comunicazione degli accordi alle rispettive Prefetture.
"
Art. 2. 
1. 
Il terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 è abrogato ed è sostituito dal seguente: "
Le Commissioni esaminatrici dei corsi saranno nominate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e costituite dal dirigente o da un funzionario di qualifica non inferiore alla settima dell'Assessorato regionale Polizia locale con funzione di Presidente, dal direttore tecnico del corso, che provvederà anche alla verbalizzazione dei lavori della Commissione, da due docenti del corso dei quali almeno uno Comandante di Polizia municipale inquadrato in una qualifica non inferiore alla settima, di un rappresentante dell'Amministrazione comunale presso la quale è stato effettuato il corso da designarsi tra i dirigenti o funzionari purchè di qualifica non inferiore alla settima, anche estranei all'Amministrazione comunale o docenti di materie giuridiche o liberi professionisti esperti, tutti, nelle materie trattate nel corso.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 dicembre 1994
Gian Paolo Brizio