Legge regionale n. 54 del 21 novembre 1994  ( Versione vigente )
"Istituzione dell'Osservatorio regionale Prezzi e Tecnologie - Istituzione Elenco regionale Fornitori delle Unità Socio Sanitarie Locali (USSL)."
(B.U. 30 novembre 1994, n. 48)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La legge concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, in conformità a quanto stabilito dall' articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 .
Art. 2. 
(Istituzione dell'Osservatorio Prezzi e Tecnologie)
1. 
È istituito, nell'ambito delle competenze del settore gestione risorse strumentali e finanziarie dell'Assessorato alla sanità, l'Osservatorio Prezzi e Tecnologie (OPT), quale strumento di trasparenza nella gestione e mezzo di controllo della spesa pubblica.
Art. 3. 
(Struttura dell'Osservatorio Prezzi e Tecnologie)
1. 
Il sistema informativo OPT è costituito da:
a) 
Osservatorio Prezzi (OP);
b) 
Osservatorio Tecnologie (OT).
2. 
L'OP è una banca dati delle trattative per l'acquisizione di beni, prodotti e servizi, svolte e concluse dalle USSL.
3. 
L'OT è una banca dati delle varianti codificate e valorizzate dei beni e dei prodotti presenti sul mercato.
Art. 4. 
(Comitato Tecnico Scientifico)
1. 
Presso l'Assessorato alla sanità è istituito il Comitato Tecnico scientifico, a supporto del settore gestione risorse strumentali e finanziarie, con i seguenti compiti:
a) 
elaborare proposte operative per la realizzazione del progetto OPT;
b) 
fornire pareri al settore gestione risorse strumentali e finanziarie in merito alla formazione e gestione dell'Elenco regionale Fornitori; fornire consulenza al settore gestione risorse strumentali e finanziarie in materia di tecnologie sanitarie;
c) 
fornire consulenza in materia di tecnologie sanitarie.
2. 
Il Comitato Tecnico scientifico è costituito da due funzionari dell'Assessorato alla sanità della Regione Piemonte e da cinque esperti esterni.
3. 
La nomina dei componenti il Comitato è demandata alla Giunta Regionale.
4. 
Il Comitato è presieduto da un funzionario regionale dell'Assessorato sanità.
5. 
La partecipazione al Comitato non dà luogo al riconoscimento di alcun compenso.
Art. 5. 
(Formazione dell'Elenco Fornitori)
1. 
È costituito l'Elenco regionale Fornitori delle USSL, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 7 novembre 1991, emanato in attuazione dell' articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 .
2. 
È gestito dal settore gestione risorse strumentali e finanziarie dell'Assessorato alla sanità e consiste nell'elencazione delle ditte idonee ad effettuare le forniture di beni e servizi alle USSL della Regione Piemonte.
3. 
L'iscrizione all'Elenco è libera e non costituisce requisito indispensabile per partecipare alle trattative private indette dalle USSL, ai sensi dell'articolo 70 punti 1, 7, 8 della legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2 , per valori contrattuali entro i limiti massimi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1989, n. 56 .
Art. 6. 
(Criteri)
1. 
I criteri per l'iscrizione e la gestione dell'Elenco regionale Fornitori ed il funzionamento dell'OPT sono approvati con deliberazione della Giunta Regionale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 7. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 novembre 1994
Gian Paolo Brizio