Legge regionale n. 50 del 18 novembre 1994  ( Versione vigente )
"Iniziative per l'attuazione di accordi di collaborazione fra la Regione ed entità istituzionali di Paesi esteri - Modalità di esercizio e di finanziamento delle competenze regionali in materia."
(B.U. 23 novembre 1994, n. 47)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
La Regione, per l'attuazione delle competenze proprie nelle materie di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto delle direttive emanate dal Governo ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 (attuazione della delega di cui all' articolo 1 della legge n. 382 del 22 luglio 1975 ), può definire, previa intesa governativa, accordi di collaborazione con entità istituzionali di Paesi esteri.
2. 
Gli accordi di cui al comma 1 sono stipulati con le corrispondenti entità istituzionali di Stati esteri con preferenza per quelle Nazioni in cui:
a) 
la presenza dell'emigrazione piemontese riveste un ruolo di predominanza o di rilievo;
b) 
si rendono opportuni interventi per lo sviluppo delle economie locali, nell'ambito degli accordi internazionali nord sud ed est ovest;
c) 
l'immagine del Piemonte, nelle sue varie espressioni: culturale, scientifica, tecnologica, finanziaria, necessiti di essere consolidata o potenziata in relazione agli obiettivi di sviluppo socio-economico della Regione.
Art. 2. 
1. 
Per l'attuazione degli accordi di cui all'articolo 1 sono definiti programmi particolari e progetti specifici, contenenti fra l'altro l'indicazione di precisi limiti di spesa e di tempo, da approvarsi dalla Giunta Regionale, con riferimento alle materie di propria competenza, informatane preventivamente la competente Commissione consiliare.
2. 
L'approvazione della Giunta deve essere preceduta, nei casi e nei modi previsti dalla legge e dalle direttive del Governo nazionale, dal conseguimento delle occorrenti intese governative ai sensi dell' articolo 4 del D.P.R. 616/1977 .
3. 
L'esercizio delle relative funzioni è assicurato, fino all'emanazione della legge di attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , dal Settore Segreteria della Giunta.
Art. 3. 
1. 
Al finanziamento dei programmi e dei progetti direttamente gestiti dalla Regione si provvede in via ordinaria con riferimento ai capitoli di spesa del bilancio regionale, pertinenti alle iniziative da realizzare.
2. 
Per quelle iniziative per il cui finanziamento non esiste uno specifico capitolo nel bilancio regionale, la copertura degli oneri relativi è assicurata da apposito capitolo da istituire nel bilancio medesimo, avente la denominazione: "Iniziative straordinarie per l'attuazione della legge regionale sugli accordi di collaborazione internazionale della Regione Piemonte" e con le dotazioni, in termini di competenza e di cassa, che saranno annualmente stabilite con la legge di bilancio.
3. 
Per l'anno 1994 il capitolo di cui sopra ha la dotazione di lire 200.000.000, in termini di competenza e di cassa. Per il medesimo esercizio alla dotazione finanziaria del capitolo si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15950.
Art. 4. 
1. 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 novembre 1994
Gian Paolo Brizio