Legge regionale n. 48 del 14 novembre 1994  ( Versione vigente )
"Integrazione alla L.R. 27 maggio 1980, n. 64 'Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale. '."
(B.U. 16 novembre 1994, n. 46)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
All' articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 64 sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5: "
4.
La Regione assicura analogo trattamento ai dipendenti che vengono trasferiti ad Enti locali per l'esercizio di funzioni ai predetti Enti delegate.
5.
La corresponsione del trattamento di cui al comma precedente resta subordinata ad apposita domanda dell'avente titolo, da presentare dopo l'avvenuta liquidazione dell'indennità premio di servizio da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP).
".
Art. 2. 
1. 
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante lo stanziamento di cui al capitolo 10140 del bilancio di previsione per l'esercizio 1995 e successivi, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 novembre 1994
Gian Paolo Brizio