Legge regionale n. 47 del 14 novembre 1994  ( Versione vigente )
"Modificazione dell' art. 41 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 'Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo sindacale di comparto per il triennio 1985/1987. '."
(B.U. 16 novembre 1994, n. 46)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Personale docente della formazione professionale)
1. 
Il comma 11 dell'articolo 41 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34 è così modificato: "
11.
L'Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, continua ad utilizzare per incarichi di docenza temporaneamente e comunque fino all'attuazione della legge di delega alle Province delle funzioni della formazione professionale, i dipendenti collocati nella 8a qualifica funzionale. Gli Enti destinatari della delega possono utilizzare il predetto personale, ad esaurimento, per l'attività di docenza.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 novembre 1994
Gian Paolo Brizio