La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera f del comma 1 dell'articolo 5 è stata abrogata dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[2] Nel comma 3 dell'articolo 6 le parole "Il collegio provvede altresì a cancellare dall'albo coloro che hanno trasferito l'iscrizione in altro albo regionale." sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 38 del 2009.
[3] Il comma 3 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 38 del 2009.
[4] Il comma 7 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera b del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 33 del 2001.
[5] Il comma 8 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera b del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 33 del 2001.
[6] Il comma 8 bis dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 33 del 2001.
[7] L'articolo 12 è stato abrogato dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[8] Il comma 2 dell'articolo 17 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 38 del 2009.
[9] La lettera a del comma 3 dell'articolo 17 è stata abrogata dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[10] Nella lettera b del comma 3 dell'articolo 17 le parole "facente parte dell'organico di cui alla lettera a)" sono state soppresse ad opera del comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 38 del 2009.
[11] Il comma 4 dell'articolo 17 è stato abrogato dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[12] Il comma 5 dell'articolo 17 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 38 del 2009.