"Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."
(B.U. 03 agosto 1994, n. 31)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Capo I.
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità ed ambito di applicazione della legge)
1.
La presente legge riconosce e disciplina la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e l'accesso ai relativi documenti stabilendo i principi generali per la semplificazione dei procedimenti dell'Amministrazione Regionale.
2.
L'attività amministrativa è retta da criteri di democraticità, economicità, efficacia e pubblicità.
3.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti strumentali o dipendenti dall'Amministrazione Regionale provvedono con proprio Regolamento ad adeguare l'attività amministrativa ai principi ed alle norme in essa contenute.
Art. 2.
(Obbligo di adozione del provvedimento espresso)
1.
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione Regionale, gli Enti strumentali o dipendenti dall'Amministrazione Regionale hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2.
Il procedimento amministrativo non può essere aggravato o ritardato, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi e comunicarsi agli interessati da parte del responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 7.
3.
Nel caso in cui il procedimento avente ad oggetto un beneficio economico la cui concessione sia subordinata all'esistenza di sufficienti disponibilità finanziarie in relazione al numero di richieste complessivamente presentate non può concludersi favorevolmente nei termini previsti dall'articolo 5 per l'indisponibilità dei mezzi finanziari, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le ragioni che rendono impossibile l'attribuzione del beneficio. L'omissione della comunicazione può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 3.
(Obbligo di motivazione)
1.
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto, le norme giuridiche e le ragioni che hanno determinato la decisione della Amministrazione Regionale in relazione alle risultanze dell'istruttoria, anche in riferimento alle eventuali memorie presentate ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b).
2.
La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3.
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'Amministrazione Regionale richiamato dalla decisione stessa, insieme con la comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto a cui essa si richiama.
4.
In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'Autorità cui è possibile ricorrere.
Art. 4.
(Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi)
1.
I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Regionale deve attenersi per la concessione, ai sensi della normativa vigente, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, sono determinati, qualora non siano già previsti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante deliberazione della Giunta Regionale.
2.
Qualora vengano successivamente previsti ulteriori benefici economici i criteri e le modalità di concessione sono determinati dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dalla loro istituzione.
3.
I criteri e le modalità determinati ai sensi dei commi 1 e 2, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4.
L'effettiva osservanza dei medesimi deve risultare dai provvedimenti relativi ai singoli interventi.
Capo II.
TERMINI DEL PROCEDIMENTO
Art. 5.
(Termini)
2.
Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, o qualora il procedimento sia ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente; ovvero dal termine ultimo fissato dall'Amministrazione Regionale per la presentazione della domanda medesima.
3.
Qualora l'Amministrazione Regionale non abbia provveduto ai sensi del comma 1, il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni.
Art. 6.
(Sospensione dei termini)
1.
I termini per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:
a)
in pendenza dei termini eventualmente stabiliti per soggetti di cui all'articolo 12, commi 2 e 3 e a quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 15, per presentare memorie scritte e documenti, nonchè per il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete;
b)
in pendenza dell'acquisizione degli atti di cui all'
articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241
, qualora in possesso di Amministrazione pubblica diversa da quella procedente;
c)
in pendenza degli accertamenti di cui all'articolo 21, comma 3 della presente legge, qualora i fatti, gli stati e le qualità debbano essere certificati da Amministrazione pubblica diversa da quella procedente;
d)
in pendenza di pareri obbligatori e valutazioni tecniche degli organi consultivi dell'Amministrazione Regionale o di altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 20, commi 1 e 3 della presente legge;
e)
in pendenza di pareri facoltativi o documentazione integrativa che il responsabile del procedimento ritenga necessari per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
2.
La sospensione dei termini di cui al comma 1, lettera b), c) ed e) è comunicata all'interessato contestualmente alla richiesta di atti, di pareri o di documenti integrativi. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione dei predetti pareri o documenti.
Capo III.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 7.
(Responsabile del procedimento e dell'istruttoria)
1.
Ove non sia già stabilito per legge o per Regolamento, l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Settore competente per materia.
2.
Fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle funzioni dirigenziali, il responsabile di Settore può assegnare con delega formale ad altri dirigenti, operanti nel Settore, la responsabilità del procedimento.
Art. 8.
(Procedimenti intersettoriali)
1.
Entro i termini di cui all'articolo 5, comma 1, la Giunta Regionale individua, qualora il procedimento interessi una pluralità di settori, un unico responsabile.
2.
Transitoriamente, per i procedimenti di cui al comma 1, la responsabilità del procedimento è affidata al Responsabile del Settore che avvia il procedimento.
Art. 9.
(Pubblicizzazione)
1.
Ai fini di agevolare la partecipazione e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, l'Amministrazione Regionale provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei Settori competenti per i singoli procedimenti ed i relativi termini.
Art. 10.
(Compiti del responsabile del procedimento)
1.
Fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e responsabilità per il personale dell'Amministrazione Regionale, il responsabile del procedimento:
a)
provvede a tutti gli adempimenti per un'adeguata e sollecita conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 5 adottando, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettendo gli atti all'organo competente per l'adozione;
b)
assegna, qualora lo ritenga opportuno, ad altro funzionario la responsabilità dell'istruttoria di ciascun procedimento;
c)
chiede, anche su proposta del funzionario cui è affidata la conduzione dell'istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o di istanze erronee o incomplete e può disporre accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
d)
indica le conferenze di servizi di cui all'articolo 18, commi 1 e 2 e con le modalità in esso specificate;
e)
cura le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai Regolamenti;
f)
sottoscrive le ipotesi di accordo sostitutive di provvedimento di cui all'articolo 16;
g)
controfirma le proposte di atti di competenza degli organi regionali attestando il completamento dell'istruttoria e la legittimità della proposta;
h)
dispone in merito all'accesso ai documenti amministrativi.
Art. 11.
(Compiti del responsabile dell'istruttoria)
1.
Fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e responsabilità per il personale dell'Amministrazione Regionale, il responsabile dell'istruttoria o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento:
a)
provvede alla verifica della documentazione relativa al procedimento ed alla predisposizione degli atti all'uopo richiesti;
b)
provvede alla verifica dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti richiesti per l'emanazione del provvedimento;
c)
provvede agli adempimenti volti a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad Amministrazioni pubbliche previste dalla
legge 4 gennaio 1968, n. 15
e successive modificazioni ed integrazioni;
d)
provvede d'ufficio all'acquisizione di documenti già in possesso dell'Amministrazione Regionale o di altra Amministrazione pubblica ed all'accertamento di fatti, stati e qualità che la stessa Amministrazione Regionale o altra Amministrazione pubblica siano tenute a certificare;
e)
provvede agli adempimenti relativi al rilascio di copie conformi;
f)
provvede agli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
g)
propone al responsabile del procedimento l'adozione degli atti di sua competenza.
Capo IV.
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 12.
(Comunicazione dell'avvio del procedimento)
1.
L'Amministrazione Regionale provvede a dare comunicazione dell'avvio del procedimento.
2.
La comunicazione viene trasmessa ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenirvi.
3.
Medesima comunicazione viene trasmessa anche a soggetti diversi da quelli di cui al comma 2, individuati ovvero facilmente individuabili, cui possa derivare dal provvedimento finale un pregiudizio giuridicamente rilevante.
4.
Qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari e motivate esigenze di celerità del procedimento, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 vengono trasmesse a procedimento già avviato.
Art. 13.
(Oggetto e forma della comunicazione)
1.
La comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere personale, redatta in forma scritta e contenere:
a)
l'oggetto del procedimento promosso;
b)
l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento;
c)
l'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti;
d)
l'organo o l'ufficio regionale competenti per l'adozione del provvedimento finale.
2.
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di Regolamento.
3.
L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 14.
(Facoltà di intervento nel procedimento)
1.
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, mediante motivata istanza all'Amministrazione Regionale, agli Enti strumentali o dipendenti dall'Amministrazione Regionale.
Art. 15.
(Diritti dei soggetti interessati)
1.
I soggetti di cui all'articolo 12, commi 2 e 3 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 14 hanno diritto:
a)
di accedere ai documenti amministrativi salvi i casi di esclusione previsti nel Regolamento di cui all'articolo 23, comma 3;
b)
di presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione Regionale ha l'obbligo di valutare e di dare risposta scritta entro i termini di conclusione del procedimento ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 16.
(Accordi con gli interessati)
1.
In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 15, comma 1, lettera b), l'Amministrazione Regionale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2.
Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del
Codice Civile
in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3.
Gli accordi sostituitivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione Regionale recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5.
Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 17.
(Casi di inapplicabilità)
1.
Le disposizioni contenute nel presente Capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'Amministrazione Regionale diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le norme che ne regolano la formazione.
2.
Dette disposizioni non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le norme che li regolano.
Capo V.
SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 18.
(Conferenze di servizi)
1.
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici in un procedimento amministrativo ovvero si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati nell'ambito dell'Amministrazione Regionale, il responsabile del procedimento indice, se necessario, una conferenza di servizi fra tutte le strutture interessate, cui partecipano i dirigenti responsabili. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le strutture interessate e risultanti da apposito verbale, tengono luogo degli atti predetti.
2.
La conferenza di servizi può essere indetta anche quando l'Amministrazione Regionale ritenga opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate fra tutte le Amministrazioni pubbliche interessate tengono luogo degli atti predetti.
3.
La conferenza di servizi di cui al comma 2 viene indetta dal responsabile del procedimento, previa delega dell'organo regionale competente qualora al responsabile stesso non competa l'adozione del provvedimento finale.
4.
Nel solo caso di conferenze indette ai sensi del comma 2 l'Amministrazione Regionale considera acquisito l'assenso della Amministrazione pubblica la quale formalmente convocata con comunicazione contenente l'oggetto della determinazione da assumere, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che l'Amministrazione pubblica convocata non comunichi al responsabile del procedimento il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previsto.
5.
Qualora l'Amministrazione Regionale sia chiamata a partecipare, ai sensi dell'
articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
, a conferenze di servizi indette da altre Amministrazioni pubbliche, le manifestazioni di volontà espresse dal rappresentante dell'Amministrazione Regionale individuato nel dirigente competente per materia, tengono luogo degli atti dell'Amministrazione stessa.
6.
Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle Amministrazioni pubbliche preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
Art. 19.
(Accordi tra Amministrazioni pubbliche)
1.
Anche al di fuori dei casi previsti all'articolo 18, commi 1 e 2 e ferme restando le ipotesi di accordi di programma previsti dalle leggi regionali vigenti, l'Amministrazione Regionale può concludere accordi con altre Amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2.
Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241
.
Art. 20.
(Pareri e valutazioni tecniche)
1.
Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di Regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
2.
In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è facoltà del responsabile del procedimento procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, dandone comunicazione all'organo interessato.
3.
Ove per disposizione espressa di legge o di Regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od Enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'Amministrazione Regionale nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'Amministrazione pubblica o ad Enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad Istituti universitari.
4.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri o di valutazioni che debbano essere rilasciati da Amministrazioni pubbliche preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale ed urbanistica e della salute dei cittadini.
5.
Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato al responsabile del procedimento esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui ai commi 1 e 3, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie e dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
Art. 21.
(Autocertificazione e presentazione di atti e documenti)
1.
L'Amministrazione Regionale e gli Enti di cui all'articolo 1, comma 3, adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad Amministrazioni pubbliche previste dalla
legge 4 gennaio 1968, n. 15
e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa Amministrazione Regionale o di altra Amministrazione pubblica, il responsabile dell'istruttoria procede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3.
Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile dell'istruttoria i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione Regionale o altra Amministrazione pubblica siano tenute a certificare. Qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente.
Art. 22.
(Silenzio-assenso)
1.
Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione Regionale provvede, con proprie leggi di settore, a determinare i casi in cui trovano applicazione le fattispecie di cui agli articoli 19 e 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241
.
Capo VI.
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 23.
(Diritto di accesso)
1.
Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2.
È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche Amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3.
I criteri e le modalità di esercizio del diritto di accesso di cui al comma 1, nonchè i casi di esclusione del medesimo, sono disciplinati con Regolamento Regionale, in accordo ai principi stabiliti dalla
legge 241/90
, articoli 23, 24, 25 e 26.
4.
Il rilascio di copie di documenti amministrativi richiesti, per motivi di ufficio, da altre Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici è esente dal rimborso del costo di riproduzione.
5.
Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino della dirigenza in attuazione dei principi stabiliti dal
decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29
, il diniego, il differimento e/o la limitazione all'accesso sono apposti con decreto motivato dal Presidente della Giunta Regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 25 luglio 1994
Gian Paolo Brizio
Note:
[1] Il comma 1 dell'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera r del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 51 del 1997.