Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994  ( Versione vigente )
"Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali."
(B.U. 20 luglio 1994, n. 29)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La presente legge disciplina la ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali e detta norme per la valorizzazione e la salvaguardia delle attività idro minerali.
2. 
Rientrano nella disciplina della presente legge tutte le sorgenti la cui mineralità e termalità è riconosciuta ai sensi della legge del 23 dicembre 1978, n. 833 , articolo 6, lettera t) e del decreto legge 25 gennaio 1992, n. 105 e le emergenze termali, limitatamente al regime di concessione, ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896 , articolo 1, commi 5 e 6.
3. 
La Giunta regionale predispone ed adotta, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano regionale di ricerca e di coltivazione al fine di consentire una corretta gestione del patrimonio idro minerale e termale in accordo con gli interessi collettivi generali ed al fine di determinare le scelte e gli indirizzi per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree idro minerali e termali dettando norme e condizioni per la tutela e il rispetto ambientale delle aree stesse.
Titolo I. 
DEL PERMESSO DI RICERCA.
Art. 2. 
(Oggetto del permesso di ricerca)
1. 
I lavori di ricerca delle acque minerali e termali possono essere effettuati solo da chi abbia ottenuto il permesso.
2. 
Il permesso di ricerca ha come oggetto:
a) 
il rinvenimento di falde acquifere sotterranee e la captazione di sorgenti;
b) 
gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, chimico fisiche, microbiologiche e le proprietà favorevoli alla salute;
c) 
lo studio del bacino idrogeologico delle sorgenti e delle falde di acque minerali e/o termali sotto il profilo dell'alimentazione e della potenzialità;
d) 
la delimitazione dell'area in cui si intende sviluppare la ricerca;
e) 
la realizzazione delle opere di captazione di cui all'articolo 9.
Art. 3. 
(La domanda per il permesso di ricerca)
1. 
La domanda, inoltrata alla Giunta regionale, diretta all'ottenimento del permesso di ricerca deve contenere i seguenti dati:
a) 
le generalità e il domicilio per le persone fisiche; per le società, la sede e le generalità del legale rappresentante;
b) 
l'indicazione della dimensione dell'area oggetto della domanda;
c) 
il periodo di tempo per cui viene richiesto il permesso.
2. 
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati che ne formano parte integrante:
a) 
:
1) 
per le persone fisiche certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
2) 
per le Società di persone, certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la Società nel pieno esercizio dei propri diritti, nonchè l'atto costitutivo in vigore ed il relativo Statuto ;
3) 
per le Società di capitali, certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la Società nel pieno esercizio dei propri diritti, il capitale sociale, il nome dei legali rappresentanti ed i poteri ai medesimi conferiti, il testo integrale dello Statuto in vigore, l'estratto autenticato del libro dei soci, nonchè, ove occorra, l'estratto autenticato della deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione da cui risulti il nome del rappresentante della Società abilitato alla sottoscrizione della domanda;
b) 
n. 8 piani topografici della zona interessata in scala adeguata secondo quanto indicato da apposita deliberazione della Giunta regionale;
[1]
c) 
programma della ricerca che si intende effettuare, con la indicazione delle previsioni generali di spesa e dei relativi mezzi finanziari, nonchè la dimostrazione dell'idoneità tecnico economica del richiedente ad attuare il programma stesso;
d) 
impegno a controllare la portata e la temperatura delle sorgenti rinvenute, ad eseguire sulle stesse analisi chimico fisiche e batteriologiche presso laboratori autorizzati;
e) 
relazione idrogeologica della zona interessata dalle ricerche comprendente un rilevamento geologico strutturale in scala adeguata secondo quanto indicato da apposita deliberazione della Giunta regionale;
[2]
f) 
per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblicistica, il provvedimento autorizzativo del competente organo.
3. 
La domanda ed i relativi allegati devono essere depositati presso l'Assessorato regionale alle Acque Minerali e Termali unitamente a n. 2 copie degli stessi.
4. 
La Giunta regionale può sempre richiedere nel corso dell'istruttoria ulteriori integrazioni alla documentazione prescritta.
5. 
Le spese tecniche occorrenti per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.
Art. 4. 
(Rilascio e contenuto del permesso di ricerca)
1. 
Entro 150 giorni dal ricevimento della domanda la Giunta regionale, sentite l'Amministrazione comunale e l'Amministrazione provinciale interessate e la Comunità Montana ove esista, provvede al rilascio del permesso di ricerca secondo i criteri previsti all'articolo 24, indicando l'area del permesso di ricerca.
2. 
Gli Enti di cui al comma 1 devono emettere il proprio parere entro 45 giorni dalla richiesta; decorso tale termine è in facoltà dell'Amministrazione regionale di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. 
Il permesso di ricerca predispone ogni condizione in ordine alle modalità della ricerca e dei relativi lavori, alla salvaguardia della situazione geoidrologica e idrogeologica, alla ricomposizione di siti di ricerca nonchè ai preminenti interessi generali. È inoltre disposto il versamento di una cauzione o la presentazione di idonee garanzie a carico del richiedente in base a quanto stabilito da apposita deliberazione della Giunta regionale.
[3]
4. 
Copia del permesso di ricerca è trasmessa ai Comuni, alla Provincia e alla Comunità Montana interessati.
Art. 5. 
(Domande in concorrenza)
1. 
Due o più domande di permesso di ricerca si considerano in concorrenza qualora presentino interferenza nelle aree richieste e risultino prodotte nelle more dell'istruttoria.
2. 
Il permesso di ricerca è concesso al richiedente che offre le maggiori garanzie per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 24 e che stipula una convenzione con l'Amministrazione comunale a tutela degli interessi dell'economia locale.
3. 
A parità di garanzie offerte è data preferenza alle istanze presentate da Amministrazioni comunali o altri Enti pubblici.
Art. 6. 
(Superficie dell'area oggetto di permesso di ricerca)
1. 
L'estensione dell'area oggetto del permesso di ricerca è correlata alle caratteristiche idrogeologiche del bacino interessato e non può superare 1.000 ettari.
Art. 7. 
(Durata del permesso di ricerca)
1. 
Il permesso di ricerca può essere rilasciato per la durata massima di tre anni.
2. 
Qualora il ricercatore abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso ed offra congrue giustificazioni relative alla necessità di proseguire i lavori di ricerca, il permesso può essere prorogato una sola volta per la durata massima di ulteriori due anni.
3. 
L'istanza per la proroga deve essere presentata alla Giunta regionale almeno 120 giorni prima della scadenza del permesso. La stessa Giunta regionale provvede in merito ai sensi e nelle forme previste negli articoli 4 e 24 della presente legge.
Art. 8. 
(Del prelievo e della sperimentazione delle acque)
1. 
Durante il permesso di ricerca è consentito al ricercatore il prelievo delle acque nella quantità necessaria per gli accertamenti chimico fisici, microbiologici, clinici e farmacologici, alla presenza di un funzionario regionale incaricato e dei tecnici del laboratorio presso il quale verranno eseguite le analisi.
Art. 9. 
(Opere di captazione)
1. 
Il ricercatore, una volta individuate le sorgenti oggetto del permesso, deve presentare all'Amministrazione regionale domanda con allegate 3 copie del progetto esecutivo delle opere di captazione.
2. 
Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda l'Amministrazione regionale provvede in merito.
Art. 10. 
(Obbligo di comunicazione a carico del ricercatore)
1. 
Il ricercatore deve dare comunicazione scritta all'Assessorato regionale competente entro 30 giorni dal rinvenimento di sorgenti o falde acquifere con espressa indicazione delle caratteristiche chimico fisiche e batteriologiche.
2. 
Il ricercatore deve trasmettere al medesimo Assessorato, ogni 4 mesi, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti ed ogni altra notizia inerente all'espletamento dell'attività di ricerca.
Art. 11. 
(Ricerca in area oggetto di concessione)
1. 
Il concessionario di acque minerali e termali, qualora intenda intraprendere nell'ambito del perimetro di concessione altri lavori di ricerca, è tenuto a richiedere il relativo permesso minerario.
2. 
Il rilascio di tale permesso ed il permesso stesso sono regolati da tutte le disposizioni della presente legge.
3. 
Il permesso può solo essere accordato al concessionario.
Titolo II. 
DELLA CONCESSIONE.
Art. 12. 
(Oggetto della concessione)
1. 
Le acque minerali e termali possono essere coltivate solo da chi ne abbia avuta la concessione.
2. 
Formano esclusivamente oggetto di concessione quelle sorgenti di acque minerali e termali nei singoli punti di emergenza naturale o perforata, di cui l'Amministrazione abbia riconosciuta l'esistenza e la coltivabilità, a seguito di espressa ricerca eseguita secondo le modalità previste al Titolo I della presente legge.
3. 
La concessione può essere rilasciata, secondo i criteri di cui all'articolo 24, a chiunque ne faccia richiesta ed abbia le capacità tecnico economiche a condurre l'impresa in relazione al programma dei lavori ed alla potenzialità di portata dell'acqua captata.
Art. 13. 
(Domanda di concessione)
1. 
La domanda di concessione presentata alla Giunta regionale, deve contenere i seguenti dati:
a) 
le generalità e il domicilio per le persone fisiche; la sede e le generalità del legale rappresentante per le società;
b) 
l'indicazione dell'estensione dell'area oggetto della domanda;
c) 
la classificazione di acqua oggetto della domanda ed il suo impiego;
d) 
il periodo di tempo per cui viene richiesta la concessione.
2. 
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati che ne formano parte integrante:
a) 
per le persone fisiche, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
b) 
:
1) 
per le Società di persone, certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la Società nel pieno esercizio dei propri diritti nonchè l'atto costitutivo in vigore e il relativo Statuto ;
2) 
per le Società di capitali, certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la Società nel pieno esercizio dei propri diritti, il capitale sociale, il nome dei legali rappresentanti ed i poteri ai medesimi conferiti, il testo integrale dello Statuto in vigore, l'estratto autenticato della deliberazione dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione da cui risulti il nome del rappresentante della Società abilitato alla sottoscrizione della domanda;
c) 
n. 8 piani topografici in scala adeguata, secondo quanto indicato da apposita deliberazione della Giunta regionale, con indicazione dell'area richiesta in concessione, comprendente il bacino di alimentazione, con l'individuazione precisa e tassativa delle sorgenti o in genere dei punti d'acqua;
[4]
d) 
mappa catastale con delimitazione dell'area di protezione assoluta della sorgente e dell'area di salvaguardia;
e) 
studio geoidrologico dettagliato del bacino di alimentazione e del regime idrologico dei punti d'acqua chiesti in concessione protratto per almeno 18 mesi, redatto da tecnico professionista abilitato;
f) 
certificato degli accertamenti fisici, chimico fisici, microbiologici, farmacologici e clinici, rilasciati dagli Enti autorizzati;
g) 
copia autenticata del decreto del Ministero della Sanità rilasciato ai sensi della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 , articolo 6, lettera t) e dell' articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 10 di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle sorgenti richieste in concessione;
h) 
programma dei lavori comprendenti il progetto definitivo delle opere di adduzione e di deposito, nonchè progetto delle infrastrutture atte all'utilizzazione e delle relative attrezzature;
i) 
piano tecnico finanziario della coltivazione anche con riguardo alle infrastrutture, nonchè prospetto dell'organico che si intende impiegare;
l) 
la documentazione dei mezzi finanziari adeguati al programma ed al piano di cui alle lettere h) e i);
m) 
per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblicistica, il provvedimento autorizzativo del competente organo.
3. 
La domanda ed i relativi allegati devono essere depositati presso l'Assessorato regionale alle Acque minerali e termali unitamente a n. 2 copie degli stessi.
4. 
L'Amministrazione regionale può sempre richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa.
5. 
Le spese tecniche occorrenti per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.
Art. 14. 
(Rilascio e contenuto della concessione)
1. 
Entro 180 giorni dal ricevimento della domanda, la Giunta regionale, sentita l'Amministrazione comunale interessata e la Comunità Montana ove esistente, provvede al rilascio della concessione secondo i criteri previsti all'articolo 24.
2. 
L'atto di concessione contiene:
a) 
la delimitazione dell'area di concessione, dell'area di protezione assoluta e dell'area di salvaguardia;
b) 
le prescrizioni ulteriori, rispetto agli impegni assunti nella domanda, in ordine alla coltivazione;
c) 
le misure di vigilanza sulla coltivazione con le prescrizioni da seguire, ivi compresa la misurazione della portata delle singole sorgenti o dei singoli pozzi da effettuarsi semestralmente alla presenza di un funzionario regionale;
d) 
la prescrizione in merito alla messa in opera alla sorgente di misuratori automatici a registrazione continua di portata e di conducibilità elettrica nonchè di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell'area di concessione; tale disposizione non si applica nei riguardi delle concessioni di acque minerali sfruttate esclusivamente come bibite sul posto;
e) 
le condizioni in ordine al mantenimento e salvaguardia delle caratteristiche di salubrità dell'area di concessione, alle situazioni idrogeologiche, nonchè ai preminenti interessi generali.
3. 
È inoltre disposto il versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente.
4. 
Copia dell'atto di concessione è trasmessa alle Amministrazioni comunali, all'Amministrazione provinciale e alla Comunità Montana interessati per gli adempimenti di cui all'articolo 39.
5. 
L'atto di concessione deve essere trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari a spese del concessionario.
Art. 15. 
(Domande in concorrenza)
1. 
In caso di domande in concorrenza è preferito il ricercatore scopritore qualora possieda le capacità tecnico economiche.
2. 
Il ricercatore, nel caso in cui non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del titolare della concessione, una indennità in ragione delle opere utilizzabili determinata nell'atto di concessione.
Art. 16. 
(Modificazione dell'atto di concessione)
1. 
La Giunta regionale può, per motivi di pubblico interesse, introdurre modifiche ai provvedimenti di concessione rilasciati.
2. 
Eventuali variazioni al programma dei lavori ed al piano tecnico finanziario di cui all'articolo 13, comma 2, lettera h) ed i) potranno essere approvate dalla Giunta regionale, su specifica istanza del concessionario.
Art. 17. 
(Durata della concessione)
1. 
La concessione può essere rilasciata per la durata massima di 20 anni e rinnovata, per periodi non superiori a 20 anni, previa osservanza delle norme previste per il rilascio.
Art. 18. 
(Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta)
1. 
L'estensione dell'area oggetto di concessione è correlata alle caratteristiche idrogeologiche del bacino ed alla specificità della sorgente.
2. 
Nell'area di concessione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a) non si possono intraprendere attività estrattive, trivellazioni di pozzi o scavi che possano arrecare modificazioni qualitative e quantitative al giacimento.
3. 
Nell'area di protezione assoluta di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a) non può svolgersi alcuna attività nè agricola nè antropica ed in ogni caso nessuna trasformazione del suolo, mentre nell'area di salvaguardia di cui allo stesso articolo eventuali interventi di trasformazione d'uso del territorio sono sottoposti alla previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale.
4. 
L'eventuale mancato guadagno, derivante dal vincolo imposto dall'area di protezione assoluta, è risarcito al proprietario del terreno da parte del concessionario.
5. 
In caso di disaccordo tra le parti la Giunta regionale determina l'entità del risarcimento.
Art. 19. 
(Obblighi di comunicazione a carico del concessionario)
1. 
Il concessionario deve dare, ogni 6 mesi, comunicazione scritta all'Assessorato regionale competente riguardo a:
a) 
dati giornalieri di portata, di temperatura e di conducibilità elettrica con i relativi grafici originali delle sorgenti in concessione desunti dagli strumenti misuratori di cui all'articolo 14;
b) 
dati giornalieri pluviometrici e termografici con i relativi grafici originali desunti dagli strumenti di cui all'articolo 14;
c) 
dati relativi al numero del personale impiegato nello stabilimento di imbottigliamento;
c bis) 
i dati relativi alla quantità di acqua imbottigliata mensilmente.
[5]
2. 
(...)
[6]
Art. 20. 
(Pertinenze minerarie)
1. 
Sono pertinenze minerarie le opere di captazione, nonchè gli impianti di adduzione e raccolta delle acque.
2. 
Sono inoltre pertinenze minerarie le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termominerali, le opere e le attrezzature necessarie per la maturazione del fango, escluse le attrezzature e gli impianti esclusivamente alberghieri e sanitari.
Art. 21. 
(Dichiarazione di pubblica utilità)
1. 
All'interno dell'area di concessione, tutte le opere strettamente necessarie alla coltivazione della miniera e per la protezione del giacimento sono considerate di pubblica utilità.
2. 
In caso di contestazione circa la necessità e le caratteristiche costruttive delle opere anzidette si pronuncia la Giunta regionale, sentite l'Amministrazione comunale e l'Amministrazione provinciale interessate e la Comunità Montana ove esistente.
3. 
Qualora le opere indicate nel comma 1 debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il concessionario può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità: tale dichiarazione è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, sentite l'Amministrazione comunale e l'Amministrazione provinciale interessate e la Comunità Montana ove esistente.
Art. 22. 
(Dell'ipoteca mineraria)
1. 
L'iscrizione delle ipoteche sul bene oggetto della concessione e sulle pertinenze inseparabili senza pregiudizio del giacimento è subordinata all'autorizzazione della Giunta regionale.
2. 
La domanda di autorizzazione deve essere corredata:
a) 
dall'elenco delle pertinenze inseparabili con indicazione dei relativi valori;
b) 
dal programma dei lavori, con l'indicazione anche dei tempi di esecuzione, per il finanziamento dei quali si chiede l'iscrizione ipotecaria.
3. 
L'iscrizione ipotecaria non può essere autorizzata per una somma superiore al 50% del valore delle pertinenze quale determinato dall'Amministrazione regionale.
4. 
L'autorizzazione è vincolata all'osservanza, da parte del concessionario, del programma dei lavori sopraindicato.
5. 
L'espropriazione del diritto di concessione può essere promossa soltanto da creditori ipotecari.
6. 
Il precetto deve essere notificato all'Organo che ha rilasciato la concessione.
7. 
L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti nell'atto di concessione, a favore ed a carico del concessionario, sempre che, a giudizio insindacabile della Giunta regionale, possieda adeguati requisiti di capacità tecnico economica.
Art. 23. 
(Fallimento)
1. 
In caso di fallimento del concessionario, copia della sentenza di fallimento è comunicata, a norma dell' articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , al Presidente della Giunta regionale.
2. 
Il curatore assume le funzioni di temporaneo custode del bene oggetto della concessione, con l'assistenza di un funzionario delegato dall'Amministrazione regionale e sotto la direzione del giudice delegato ai sensi dell' articolo 31 del R.D. n. 267/1942 .
3. 
Dopo il decreto previsto dall' articolo 97 del R.D. n. 267/1942 , il giudice delegato, con l'assistenza del curatore e del funzionario regionale incaricato dall'Amministrazione regionale, procede alla formazione del bando d'asta della concessione.
4. 
L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti nell'atto di concessione a favore ed a carico del concessionario sempre che possieda i requisiti richiesti.
Titolo III. 
PROVVEDIMENTI COMUNI AL PERMESSO DI RICERCA ED ALLA CONCESSIONE.
Art. 24. 
(Criteri di valutazione)
1. 
La Giunta regionale provvede in merito alle domande di permesso di ricerca e di concessione tenuto conto:
a) 
delle condizioni idrogeologiche con particolare riferimento alla stabilità delle aree;
b) 
degli interessi preminenti in ordine alle esigenze di carattere pubblico;
c) 
dell'importanza dell'oggetto dell'istanza nell'economia regionale;
d) 
degli impegni assunti dal richiedente e delle capacità tecnico economiche dello stesso.
Art. 25. 
(Diritto proporzionale annuo)
1. 
A carico del ricercatore ed a favore dell'Amministrazione regionale è stabilito un diritto proporzionale annuo di lire 4.500 per ogni ettaro o frazione dello stesso compreso nell'area oggetto del permesso con un minimo non inferiore a lire 100.000.
2. 
A carico del concessionario è stabilito nell'atto di concessione un diritto proporzionale annuo per ogni ettaro o frazione dello stesso compreso nell'area oggetto di concessione:
a) 
(...)
[7][8]
b) 
di lire 14.500 con un minimo complessivo di lire 1.500.000 per le concessioni di acque termali e di acque minerali per cure idropiniche.
b bis) 
gli importi del canone annuo e del relativo minimo complessivo di cui alla lettera b) sono ridotti del 50 per cento per le concessioni per acque minerali e termali distribuite a titolo gratuito a cura del concessionario;
[9]
b ter) 
sono esonerate dal pagamento del canone annuo tutte le Amministrazioni comunali, titolari di concessioni per acque minerali e termali, che provvedono direttamente alla gestione delle fonti minerali, senza esercitare attività di imbottigliamento e commercializzazione.
[10]
3. 
I versamenti devono essere effettuati la prima volta all'atto del rilascio del permesso di ricerca o della concessione e successivamente entro la scadenza di ciascun anno di validità dei relativi provvedimenti.
4. 
I diritti proporzionali in parola possono essere adeguati ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale, sulla base degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica e riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
4 bis. 
Il titolare di concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento è tenuto alla corresponsione di un canone annuo rapportato all'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione e al quantitativo d'acqua imbottigliato.
[11]
4 ter. 
La Giunta regionale é autorizzata ad emanare un regolamento per la disciplina del canone di cui al comma 4 bis ed in particolare per la definizione:
[12]
a) 
della misura del canone, nonché delle eventuali riduzioni od esenzioni dal medesimo;
b) 
degli enti territoriali destinatari dei relativi proventi;
c) 
delle modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e devoluzione del canone.
4 quater. 
Il regolamento di cui al comma 4 ter è adottato entro il 30 settembre 2012, sentita la commissione consiliare competente, sulla base dei seguenti principi:
[13][14]
a) 
differenziazione della misura del canone in rapporto all'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione e del quantitativo d'acqua imbottigliato;
b) 
individuazione degli enti territoriali e locali destinatari dei proventi in ragione della sottrazione di risorsa e degli impatti dagli stessi subiti per effetto dell'esercizio dell'attività;
c) 
previsione delle eventuali riduzioni o esenzioni in ragione della mitigazione degli impatti ambientali delle modalità di produzione o di imbottigliamento, nonchè nel caso di sottoscrizione di protocolli d'intesa con la Regione recanti patti sulla difesa dei livelli occupazionali;
d) 
individuazione delle modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e devoluzione del canone improntate alla semplificazione dei relativi adempimenti.
Art. 26. 
(Rapporti con i proprietari dei terreni)
1. 
Il ricercatore o il concessionario, con preavviso di almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori di ricerca o di sfruttamento, deve notificare il relativo atto regionale ai proprietari dei terreni interessati, i quali non possono opporsi ai lavori stessi.
2. 
I proprietari dei terreni interessati dai lavori di ricerca o di concessione possono richiedere, entro 30 giorni dalla notificazione di cui al comma 1, il deposito, da parte dei titolari del relativo provvedimento, di una cauzione a garanzia del risarcimento dei danni che potrebbero essere causati dai lavori.
3. 
In caso di disaccordo tra le parti, su istanza anche di una sola delle stesse, l'ammontare della cauzione è determinato dal Presidente della Giunta regionale.
4. 
L'inizio dei lavori è, in tal caso, subordinato all'effettuazione del deposito.
Art. 27. 
(Della cessazione del permesso di ricerca e della concessione)
1. 
Il permesso di ricerca e la concessione cessano per:
a) 
scadenza del termine;
b) 
rinuncia;
c) 
decadenza;
d) 
revoca.
Art. 28. 
(La rinuncia)
1. 
La dichiarazione di rinuncia deve essere comunicata per iscritto dal ricercatore o dal concessionario alla Giunta regionale e non deve contenere condizione alcuna.
2. 
Dalla data di presentazione di tale dichiarazione il ricercatore o il concessionario non possono eseguire lavori di ricerca o di coltivazione nè variare in qualsiasi modo lo stato del bene oggetto della concessione e delle sue pertinenze, ma devono custodire tali beni e provvedere alla loro manutenzione sino al momento della consegna degli stessi all'Amministrazione regionale.
3. 
Qualora il ricercatore o il concessionario rinunciante apporti modifiche allo stato di detti beni è obbligato al ripristino a proprie spese ed in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla Giunta regionale.
4. 
La rinuncia, sia nel caso di permesso di ricerca sia nel caso di concessione, ha effetto dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione da parte della Giunta regionale.
5. 
Il rinunciante, nel caso di concessione, deve consegnare il giacimento e le pertinenze inseparabili all'Amministrazione regionale; egli ha diritto soltanto di trattenere, con le cautele all'uopo stabilite dalla Giunta regionale, gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio del giacimento.
Art. 29. 
(La decadenza)
1. 
La Giunta regionale può pronunciare la decadenza della concessione o del permesso di ricerca quando il concessionario o il ricercatore:
a) 
non abbia dato inizio ai lavori nel termine previsto e comunque entro 6 mesi dalla data di rilascio del permesso di ricerca o della concessione;
b) 
abbia sospeso i lavori per oltre 6 mesi, salvo il caso di forza maggiore ovvero senza specifica autorizzazione della Giunta regionale;
c) 
non abbia versato il diritto proporzionale annuo di cui all'articolo 25;
d) 
contravvenga alle prescrizioni contenute nei rispettivi provvedimenti regionali o nella presente legge, ovvero non dia alla coltivazione o alla ricerca adeguato sviluppo;
e) 
subisca la revoca del provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera g).
2. 
La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi al concessionario o al ricercatore, al quale viene fissato il termine non superiore a 30 giorni per le controdeduzioni.
3. 
La decadenza ha effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. 
Il concessionario decaduto deve osservare le prescrizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 5.
Art. 30. 
(La revoca)
1. 
La Giunta regionale può disporre la revoca della concessione o del permesso di ricerca per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse, determinando nel contempo l'indennità dovuta.
2. 
La revoca ha effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. 
Il concessionario revocato deve osservare le prescrizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 5.
Art. 31. 
(Disposizioni comuni alla rinuncia ed alla decadenza)
1. 
In nessun caso il concessionario o il ricercatore hanno diritto a compensi, rimborsi o indennità dall'Amministrazione regionale o dagli eventuali successivi concessionari e ricercatori.
2. 
In caso di nuova concessione la Giunta regionale determina, nel provvedimento di concessione, il corrispettivo dovuto per l'utilizzo delle pertinenze.
Art. 32. 
(Trasferimento del permesso o della concessione per atto tra vivi)
1. 
Qualunque trasferimento per atto tra vivi del permesso di ricerca o della concessione è soggetto, pena di nullità, all'autorizzazione preventiva della Giunta regionale la quale, in caso positivo, rilascia nuovo provvedimento di permesso o di concessione.
2. 
Sull'istanza la Giunta regionale si pronuncia entro 120 giorni dal ricevimento della domanda.
3. 
Qualora non sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione preventiva al trasferimento di cui al comma 1, la Giunta regionale può pronunciare la decadenza del permesso di ricerca o della concessione.
4. 
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di trasformazione o fusione della società concessionaria o titolare del permesso di ricerca con altra società.
Art. 33. 
(Trasferimento del permesso di ricerca o della concessione mortis causa)
1. 
Nel caso di morte del ricercatore o del concessionario il relativo permesso di ricerca o la concessione possono essere trasferiti, con provvedimento della Giunta regionale, agli eredi che ne facciano domanda entro sei mesi dall'apertura della successione e che, nello stesso termine, abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell' articolo 1105 del Codice Civile , un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'Amministrazione e con i terzi, sempre che gli eredi soddisfino le condizioni previste dalla presente legge.
2. 
Il permesso di ricerca o la concessione si intendono rinunciati e si applicano le disposizioni relative alla rinuncia nel caso in cui non trovi attuazione quanto previsto al comma 1.
Titolo IV. 
VIGILANZA, SANZIONI, REGIME TRANSITORIO
Art. 34. 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza sui lavori di ricerca e sull'utilizzazione delle acque minerali e termali è attuata dall'Assessorato regionale competente per materia e dalle Amministrazioni locali competenti per territorio.
Art. 35. 
(Dati statistici)
1. 
I concessionari debbono fornire all'Assessorato regionale competente per materia i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro richiesto e mettere a disposizione dei funzionari regionali addetti i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso.
2. 
In caso di rifiuto i funzionari suddetti possono richiedere alla pubblica autorità la necessaria assistenza.
3. 
I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godranno della guarentigia stabilita dalla legge 9 luglio 1926, n. 1162 , articolo 11.
Art. 36. 
(Programma dei lavori)
1. 
Entro l'ultimo trimestre di ciascun anno, deve essere inviato all'Assessorato regionale competente per materia il programma dei lavori, relativo al permesso di ricerca ed alla concessione, nonchè degli eventuali interventi previsti per lo stabilimento di imbottigliamento, che ciascun ricercatore o concessionario intende svolgere nell'anno successivo.
2. 
Il Presidente della Giunta regionale può, non oltre il mese di febbraio, disporre varianti al programma suddetto.
3. 
Decorso detto termine, il programma che non abbia dato luogo a rilievi si intende approvato. La mancata presentazione del programma dei lavori o l'inosservanza di esso costituisce causa di decadenza ai termini dell'articolo 29.
Art. 37. 
(Sanzioni)
1. 
A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza il relativo permesso è comminata una sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.
2. 
A chiunque intraprenda la coltivazione dei giacimenti di acque minerali o termali senza il prescritto titolo è comminata una sanzione amministrativa da lire 4.000.000 a lire 20.000.000.
3. 
Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o del permesso di ricerca è comminata una sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 15.000.000, oltre all'avvio della pronuncia di decadenza.
4. 
Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, oltre alle sanzioni previste, comportano l'obbligo del ripristino idrogeologico e ambientale, da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate dalla Giunta regionale.
5. 
Al ricercatore che utilizzi l'acqua minerale o termale rinvenuta è comminata una sanzione amministrativa da lire 4.000.000 a lire 20.000.000.
6. 
In caso di omessa o tardiva installazione o di inattivazione per un periodo superiore a trenta giorni da quello stabilito dall'Amministrazione regionale o di manomissione anche parziale degli strumenti misuratori di cui all'articolo 14 è comminata una sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 15.000.000.
7. 
Per l'inosservanza degli adempimenti previsti all'articolo 35 è comminata una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
8. 
In caso di omessa o tardiva comunicazione in ordine ai dati di cui all'articolo 10 è comminata una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000 .
9. 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , Capo I.
Art. 38. 
(Polizia Mineraria)
1. 
Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle acque minerali e termali di cui alla legge regionale 21 gennaio 1985, n. 4 , nonchè le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 .
2. 
In tali materie il Presidente della Giunta regionale può in ogni tempo disporre prescrizioni a carico del concessionario o del ricercatore di giacimenti di acque minerali o termali.
Art. 39. 
(Regime transitorio)
1. 
I permessi di ricerca rilasciati secondo il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 , sono mantenuti in vigore per la durata stabilita dai relativi provvedimenti con l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge.
2. 
Rimane in vigore la durata delle concessioni di qualsiasi tipo vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
3. 
I titolari delle concessioni in atto hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni contenute nella presente legge ed a presentare istanza concernente la definizione delle aree di cui all'articolo 18, comma 3, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine dovranno inoltre essere presentati i progetti relativi all'installazione degli strumenti misuratori di cui all'articolo 14.
4. 
Le Amministrazioni comunali sono tenute ad adeguare i propri strumenti urbanistici entro 6 mesi dall'accoglimento delle istanze di cui al comma 3 recependo le indicazioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d).
Art. 40. 
(Norma urbanistica transitoria)
1. 
In attesa della formazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 3 della presente legge, i Comuni sedi di stabilimenti termali oppure di sorgenti d'acqua di interesse termale possono approvare le necessarie varianti ai Piani Regolatori Generali volte ad individuare le aree di interesse termale.
Art. 41. 
(Tasse di concessione regionale)
1. 
Gli atti ed i provvedimenti di cui alla presente legge sono soggetti alle tasse di concessione regionale ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 .
Art. 42. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per quanto è previsto all'ultimo comma degli articoli 3 e 13 ed all'articolo 37 della presente legge, vengono istituiti nello stato di previsione del bilancio 1994 i seguenti nuovi capitoli in entrata:
a) 
"Proventi a compenso e rimborso delle spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di permessi e concessioni minerarie per lo sfruttamento delle acque minerali e termali";
b) 
"Proventi connessi alle sanzioni amministrative in materia di acque minerali e termali".
2. 
Il diritto proporzionale annuo di cui all'articolo 25 viene introitato sul corrispondente capitolo del bilancio del corrente anno e successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 luglio 1994
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] La lettera b del comma 2 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 del 1997.

[2] La lettera e del comma 2 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 del 1997.

[3] Il comma 3 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 del 1997.

[4] La lettera c del comma 2 dell'articolo 13 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 del 1997.

[5] La lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 19 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 3 del 2015.

[6] Il comma 2 dell'articolo 19 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 3 del 2015.

[7] La lettera a del comma 2 dell'articolo 25 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 5 del 2012.

[8] L'abrogazione della lettera a) entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore del r.r. n. 8/2013 il 1°gennaio 2014

[9] La lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 25 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 del 1997.

[10] La lettera b ter) del comma 2 dell'articolo 25 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 del 1997.

[11] Il comma 4 bis dell'articolo 25 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 5 del 2012.

[12] Il comma 4 ter dell'articolo 25 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 5 del 2012.

[13] Il comma 4 quater dell'articolo 25 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 5 del 2012.

[14] Il regolamento regionale previsto dal comma 4 ter è il r.r. n. 8/2013 entrato in vigore il 1 gennaio 2014