La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera b del comma 2 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 del 1997.
[2] La lettera e del comma 2 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 del 1997.
[3] Il comma 3 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 del 1997.
[4] La lettera c del comma 2 dell'articolo 13 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 del 1997.
[5] La lettera a del comma 2 dell'articolo 25 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 5 del 2012.
[6] L'abrogazione della lettera a) entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore del r.r. n. 8/2013 il 1°gennaio 2014
[7] La lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 25 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 del 1997.
[8] La lettera b ter) del comma 2 dell'articolo 25 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 del 1997.
[9] Il comma 4 bis dell'articolo 25 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 5 del 2012.
[10] Il comma 4 ter dell'articolo 25 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 5 del 2012.
[11] Il comma 4 quater dell'articolo 25 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 5 del 2012.
[12] Il regolamento regionale previsto dal comma 4 ter è il r.r. n. 8/2013 entrato in vigore il 1 gennaio 2014