Legge regionale n. 21 del 12 luglio 1994  ( Versione vigente )
"Disposizione interpretativa dell' articolo 3 della L. R. 18 giugno 1992, n. 30 , relativa alla realizzazione della Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce."
(B.U. 20 luglio 1994, n. 29)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Disposizione interpretativa)
1. 
L' articolo 3 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 30 (Per la Casa della Resistenza nell'area monumentale di Verbania Fondotoce) si interpreta nel senso che l'obiettivo di realizzare la Casa della Resistenza di Fondotoce può essere conseguito anche mediante assegnazione del contributo di lire 1.500.000.000, ripartito in tre annualità, all'Ente locale o al consorzio di Enti locali territoriali proprietario del terreno su cui l'opera dovrà insistere.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 luglio 1994
Gian Paolo Brizio