La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 16 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 76 del 1996.
[2] L'articolo 17 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 76 del 1996.
[3] L'articolo 18 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 76 del 1996.
[4] Il comma 2 bis dell'articolo 19 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 76 del 1996.
[5] Il comma 2 ter dell'articolo 19 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 76 del 1996.
[6] Il comma 1 bis dell'articolo 20 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 76 del 1996.
[7] La lettera b bis del comma 1 dell'articolo 21 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 76 del 1996.
[8] La lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 22 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5 del 2001.