Legge regionale n. 65 del 21 dicembre 1994  ( Versione vigente )
"Norme relative al funzionamento e al personale del Gruppo Misto - Modificazioni alla L.R. 14 gennaio 1992, n. 2 e alla L.R. 10 novembre 1972, n. 12 e successive modifiche."
(B.U. 28 dicembre 1994, n. 52)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 sul personale dei Gruppi consiliari), sono soppresse le parole "
In alternativa al finanziamento di cui al comma 1
".
Art. 2. 
1. 
Dopo l' articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 sul personale dei Gruppi consiliari) è introdotto il seguente articolo 4 bis: "
1.
Al Gruppo Misto viene assegnato personale nella misura di una unità per ogni Consigliere assegnato a tale Gruppo.
2.
La qualifica funzionale del predetto personale non può comunque essere superiore alla ottava.
3.
Per il personale assegnato al Gruppo Misto, ogni Consigliere appartenente al Gruppo stesso svolge, per l'unità di personale a cui ha diritto, le funzioni assegnate dagli articoli 1 e 3 della presente legge ai Presidenti dei Gruppi.
".
Art. 3. 
1. 
All' articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 , il secondo comma aggiunto dall' articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 , è sostituito dal seguente: "
2.
Per il funzionamento del Gruppo Misto non sono erogati i contributi mensili di cui alle lettere a) e c) del comma precedente. Il contributo di cui alla lettera b) dello stesso comma è stabilito nella misura mensile di lire 1.500.000, ed è erogato a ciascuno dei componenti del Gruppo.
".
Art. 4. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 dicembre 1994
Gian Paolo Brizio