La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[2] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[3] L'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[4] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[5] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[6] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[7] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[8] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[9] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[10] L'articolo 12 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[11] L'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[12] L'articolo 17 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[13] L'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[14] L'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[15] L'articolo 21 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.