Legge regionale n. 45 del 10 novembre 1994  ( Versione vigente )
"Norme in materia di pianificazione del territorio: modifiche alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e alle LL.RR. 16 marzo 1989, n. 16 e 3 aprile 1989, n. 20."
(B.U. 16 novembre 1994, n. 46)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(...)
Art. 2.[2] 
(...)
Art. 3.[3] 
(...)
Art. 4.[4] 
(...)
Art. 5.[5] 
(...)
Art. 6.[6] 
(...)
Art. 7.[7] 
(...)
Art. 8.[8] 
(...)
Art. 9.[9] 
(...)
Art. 10. 
1. 
L' articolo 8 ter della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , è sostituito dal seguente: "
Art. 8 ter.
(Progetto Territoriale Operativo)
1.
Il Progetto Territoriale Operativo è strumento di specificazione o di attuazione del Piano Territoriale Regionale, del Piano Territoriale Provinciale e del Piano Territoriale Metropolitano; può essere inteso anche come stralcio, eventualmente in variante, degli stessi e riguarda politiche o aree ad alta complessità.
2.
Il Progetto Territoriale Operativo è formato nei casi e con riferimento alle aree o ai progetti indicati dal Piano Territoriale Regionale o dal Piano Territoriale Provinciale o dal Piano Territoriale Metropolitano.
3.
Il Progetto Territoriale Operativo contiene di norma:
a)
la specificazione e l'approfondimento delle definizioni ed individuazioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a), b), c), d), nonchè, ove necessario, dei criteri, indirizzi, discipline e prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 5;
b)
l'individuazione anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle infrastrutture di diretta competenza della Regione e di altri soggetti pubblici, con riferimento ai relativi progetti;
c)
la verifica dei contenuti normativi, già definiti dal Piano Territoriale da osservarsi nella pianificazione comunale;
d)
le prescrizioni e le norme immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
e)
la valutazione dei costi e dei tempi di realizzazione degli interventi; l'individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie; l'indicazione dei soggetti, delle modalità e degli strumenti per la realizzazione, nonchè la disciplina per il coordinamento di programmi pubblici e privati.
4.
I Progetti Territoriali Operativi valutano la compatibilità ambientale degli interventi previsti e delimitano gli ambiti di operatività diretta e di influenza indiretta.
".
Art. 11. 
1. 
Il numero 1) del primo comma dell'articolo 8 quater della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , è sostituito dal seguente: "
1)
la Relazione, che contiene: l'illustrazione delle finalità dei criteri e delle scelte, in riferimento allo stato di fatto, al Programma Regionale di Sviluppo ed alle eventuali analisi socio-economiche disponibili, ai Piani Territoriali ed agli strumenti urbanistici locali; l'individuazione degli effetti indotti, del territorio di operatività diretta e dell'ambito di influenza indiretta
".
2. 
Il numero 4) del primo comma dell'articolo 8 quater della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , è sostituito dal seguente: "
4)
l'Analisi di Compatibilità Ambientale per la valutazione delle scelte proposte
".
Art. 12.[10] 
(...)
Art. 13. 
1. 
L' articolo 8 sexies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , è sostituito dal seguente: "
Art. 8 sexies.
(Validità ed efficacia del Progetto Territoriale Operativo)
1.
Il Progetto Territoriale Operativo ha la validità determinata dal Consiglio Regionale in relazione alla complessità e alle caratteristiche degli interventi previsti, nei limiti della legislazione statale.
2.
Le norme e le altre prescrizioni del Progetto Territoriale Operativo, qualora dichiarate immediatamente prevalenti, hanno immediata applicazione anche in variante alla disciplina urbanistica comunale.
3.
I Comuni interessati provvedono ai necessari adempimenti; qualora i Comuni non provvedano entro tre mesi, la Giunta Regionale esercita i poteri sostitutivi.
4.
Le varianti agli strumenti urbanistici locali di cui al presente articolo, sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale previo parere della Commissione Tecnica Urbanistica la quale si esprime nella prima seduta successiva al ricevimento degli atti e comunque non oltre trenta giorni.
".
Art. 14. 
1. 
Dopo l' articolo 9 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , è inserito il seguente nuovo articolo: "
Art. 9 ter.
(Concorso dei Comuni e delle Comunità Montane alla formazione dei Piani Territoriali di competenza provinciale e metropolitana)
1.
La Provincia e la Città Metropolitana, rispetto alle finalità della presente legge, assicurano il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane interessati nell'ambito dell'elaborazione del Piano Territoriale Provinciale, del Piano Territoriale Metropolitano, dei Progetti Territoriali Operativi e dei Piani Paesistici di loro competenza od a loro affidati.
2.
Ai fini della realizzazione del concorso, di cui al comma 1, le Province e la Città Metropolitana, in sede di elaborazione dei Piani:
a)
attivano periodiche riunioni di Sindaci e dei Presidenti delle Comunità Montane;
b)
raccolgono gli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali esistenti, o in itinere, anche al fine di realizzare una eventuale mosaicatura di sintesi degli stessi;
c)
prendono atto, laddove esistenti, delle indicazioni urbanistiche contenute nei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità Montane.
3.
Le Province e la Città Metropolitana predispongono obbligatoriamente, con atto consiliare, un regolamento relativo allo svolgimento delle riunioni di cui al punto a) del comma 2.
4.
La Giunta Provinciale e la Giunta Metropolitana, nel predisporre il Piano, tengono conto delle risultanze emerse dalle azioni di cui al comma 2.
5.
Dell'avvenuto concorso dei Comuni e delle Comunità Montane i Consigli Provinciali ed il Consiglio Metropolitano devono dare riscontro documentato in sede di adozione dei singoli Piani Territoriali.
".
Art. 15.[11] 
(...)
Art. 16. 
1. 
Dopo l' articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , è inserito il seguente nuovo articolo: "
Art. 10 bis.
(Stato di attuazione del processo di pianificazione)
1.
La Giunta Regionale, le Giunte Provinciali e la Giunta Metropolitana attivano iniziative per favorire la diffusa conoscenza degli strumenti di pianificazione territoriale, promuovono ed assicurano l'aggiornamento del processo di pianificazione del territorio predisponendo, a tal fine, relazioni biennali sullo stato di attuazione del processo di pianificazione.
".
Art. 17.[12] 
(...)
Art. 18.[13] 
(...)
Art. 19.[14] 
(...)
Art. 20. 
1. 
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile1989, n. 20 , le parole: "
di cui all'articolo 9, comma 4
" sono sostituite dalle seguenti: "
a norma
".
Art. 21.[15] 
(...)
Art. 22. 
1. 
Per effetto della presente legge e dalla data della sua entrata in vigore, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) 
gli articoli 80, 80 bis e 82 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
b) 
il secondo comma dell'articolo 2 e il titolo II della legge regionale 16 marzo 1989, n. 16 ;
c) 
gli articoli 3 e 7 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 novembre 1994
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.

[2] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.

[3] L'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.

[4] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.

[5] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.

[6] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.

[7] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.

[8] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.

[9] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.

[10] L'articolo 12 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.

[11] L'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.

[12] L'articolo 17 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.

[13] L'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.

[14] L'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.

[15] L'articolo 21 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.