Legge regionale n. 45 del 10 novembre 1994  ( Versione vigente )
"Norme in materia di pianificazione del territorio: modifiche alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e alle LL.RR. 16 marzo 1989, n. 16 e 3 aprile 1989, n. 20."
(B.U. 16 novembre 1994, n. 46)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , è sostituito dal seguente: "
Art. 2.
(Soggetti della pianificazione del territorio)
1.
I soggetti della pianificazione del territorio sono:
a)
la Regione, in forza delle competenze sancite dall' articolo 117 della Costituzione ;
b)
le Province e, ove istituita, la Città Metropolitana, per quanto attribuito dagli articoli 15 e 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
c)
i Comuni, singoli o riuniti in consorzio, e le Comunità Montane.
".
Art. 2. 
1. 
L' articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
(Strumenti e livelli di pianificazione)
1.
Sono strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio:
a)
a livello regionale: il Piano Territoriale Regionale formato dalla Regione che considera il territorio regionale, anche per parti, e ne esplica ed ordina gli indirizzi di pianificazione del territorio;
b)
a livello provinciale e di area metropolitana: i Piani Territoriali Provinciali formati dalle Province ed il Piano Territoriale Metropolitano formato dalla Città Metropolitana che considerano il territorio della provincia o dell'area metropolitana, delineano l'assetto strutturale del territorio e fissano i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità con gli indirizzi di pianificazione regionale;
c)
a livello sub regionale e sub provinciale, per particolari ambiti territoriali o per l'attuazione di progetti o politiche complesse: i Progetti Territoriali Operativi e i Piani Paesistici; i Progetti Territoriali Operativi considerano particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico ovvero interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa, mentre i Piani Paesistici considerano, anch'essi, particolari ambiti territoriali aventi preminenti caratteristiche di rilevante valore ambientale-paesistico;
d)
a livello comunale: i Piani Regolatori Generali, aventi per oggetto il territorio di un singolo Comune, o di più Comuni riuniti in forme associate, ed i relativi strumenti di attuazione.
".
Art. 3. 
1. 
Il titolo II della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , è sostituito dal seguente: "
Titolo II - Pianificazione Territoriale
".
Art. 4. 
1. 
L' articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "
Art. 4.
(Processo di pianificazione del territorio)
1.
Il processo di pianificazione del territorio è realizzato dai soggetti di cui all'articolo 2, nell'ambito delle rispettive competenze, tenendo conto dei Piani riguardanti l'ambito territoriale considerato o comunque interessato, ed assicurando il rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, formulate dallo Stato in attuazione dell' articolo 81, primo comma, lettera a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
2.
Gli strumenti di pianificazione territoriale considerano i contenuti e le prescrizioni dei piani e dei programmi settoriali che hanno incidenza territoriale e che sono redatti in applicazione di disposizioni normative nazionali e regionali e provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze degli organi statali interessati.
3.
Il Piano Territoriale Regionale, i Piani Territoriali Provinciali, il Piano Territoriale Metropolitano ed i Progetti Territoriali Operativi, qualora contengano una specifica ed esauriente considerazione dei valori ambientali delle porzioni di territorio da tutelare e da valorizzare, hanno anche efficacia ai fini della tutela del paesaggio e ottemperano al disposto dell' articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 ; l'esistenza di detta condizione e l'efficacia dei Piani ai fini paesaggistici sono riconosciute e dichiarate espressamente in sede di adozione.
4.
Gli strumenti di pianificazione territoriale costituiscono quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali i quali devono dimostrare la congruenza con gli stessi.
5.
Per quanto attiene ai contenuti ed agli elaborati dei Piani Paesistici si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 .
6.
Per quanto attiene ai Piani dei Parchi e delle altre aree protette naturali si applicano le norme previste dalle vigenti leggi di settore.
7.
Le previsioni e le normative di cui alla presente legge, concernenti il Piano Territoriale Metropolitano si applicano a far tempo dalla individuazione dell'area e dalla istituzione dell'autorità della Città Metropolitana.
8.
I Piani Territoriali hanno valore di programmi, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo, per il coordinamento, di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , per la predisposizione dei Piani di Bacino.
".
Art. 5. 
1. 
L' articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
(Contenuti del Piano Territoriale)
1.
Il Piano Territoriale Regionale, in coordinamento con gli indirizzi di sviluppo economico e sociale del Piemonte, contenuti in atti di programmazione regionale, laddove questi ultimi siano vigenti, definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione e provvede al riordino organico dei piani, programmi e progetti regionali di settore, nonchè delle direttive e degli atti programmatici comunque formulati dal Consiglio Regionale aventi rilevanza territoriale.
2.
Il Piano Territoriale Provinciale ed il Piano Territoriale Metropolitano, in conformità con le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, configurano l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerano la pianificazione comunale esistente e coordinano le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.
3.
Per l'attuazione delle politiche individuate, il Piano Territoriale:
a)
può definire direttamente i vincoli e gli interventi che si rendono necessari, valutando gli effetti ambientali e socio-economici che la realizzazione di tali interventi può complessivamente determinare;
b)
fornisce indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore;
c)
fornisce indicazioni per il coordinamento dei programmi, relativi ai più rilevanti interventi territoriali delle Amministrazioni e delle Aziende pubbliche, nel rispetto delle competenze statali definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
4.
A tale scopo, e secondo le modalità di cui al comma 3, il Piano Territoriale definisce:
a)
le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;
b)
le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;
c)
i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse regionale; con particolare attenzione ai trasporti, alle reti telematiche ed alle attività produttive e commerciali di livello sovracomunale;
d)
i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
e)
i casi in cui la specificazione o l'attuazione del Piano Territoriale sono subordinate alla formazione di Progetto Territoriale Operativo, individuandone anche l'area relativa.
5.
Il Piano Territoriale definisce inoltre i criteri, gli indirizzi e gli elementi territoriali per la formazione di programmi e provvedimenti di settore e può dettare particolari discipline e prescrizioni relative alle materie di competenza regionale; in particolare definisce le linee di indirizzo territoriale relative alle attività di cava, allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela ed uso delle risorse idriche e dello smaltimento dei reflui, ai piani di qualità dell'aria e del rumore.
6.
Il Piano Territoriale costituisce quadro di riferimento per l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio.
".
Art. 6. 
1. 
Al numero 1) del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate le seguenti parole: "
e del relativo programma pluriennale di intervento e di spesa secondo quanto previsto al punto d) dell' articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43
".
2. 
Il numero 2) del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "
2)
le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, e comunque non inferiore a 1:250000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui al quarto comma dell'articolo 5.
".
Art. 7. 
1. 
L' articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "
Art. 7.
(Formazione e approvazione dei Piani Territoriali)
1.
La Giunta Regionale, sentite le Province e la Città Metropolitana, adotta il Piano Territoriale Regionale e lo trasmette alle Province ed alla Città Metropolitana. Entro i successivi quarantacinque giorni, le Province e la Città Metropolitana esprimono con deliberazione consiliare, e trasmettono alla Regione, il loro parere; contestualmente alla trasmissione alle Province ed alla Città Metropolitana, viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni. Decorsi i termini predetti, la Giunta Regionale, esaminati i pareri e le osservazioni ed acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato entro trenta giorni dalla richiesta, assume le determinazioni al riguardo e procede, con provvedimento motivato, alla predisposizione degli elaborati definitivi; conseguentemente il Piano è sottoposto al Consiglio Regionale per l'approvazione.
2.
La Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana predispone, con il concorso dei Comuni attuato secondo le modalità dell'articolo 9 ter, il Piano Territoriale Provinciale o il Piano Territoriale Metropolitano che viene trasmesso alle Comunità Montane ed ai Comuni interessati. Entro sessanta giorni dalla ricezione, le Comunità Montane ed i Comuni esprimono con deliberazione consiliare il loro parere e lo trasmettono alla Provincia od alla Città Metropolitana. Della redazione del Piano viene altresì data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di presentare, nei successivi sessanta giorni, eventuali motivate osservazioni. Decorsi i termini predetti, la Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana, esaminati i pareri e le osservazioni ed assunte le determinazioni al riguardo predispone, con provvedimento motivato, gli elaborati definitivi e li invia al Consiglio Provinciale o al Consiglio Metropolitano per l'adozione. Il Piano adottato è inviato, corredato dai pareri espressi dagli Enti locali, alla Giunta Regionale. La Giunta Regionale entro novanta giorni, e previo parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato entro trenta giorni dalla richiesta, predispone una relazione sulla conformità del Piano al Piano Territoriale Regionale o, se non ancora approvato, con gli indirizzi di pianificazione regionale, generali o settoriali, già operanti ed esprime, con atto deliberativo, una propria proposta al Consiglio Regionale il quale, entro i successivi novanta giorni dall'invio, approva il Piano.
".
Art. 8. 
1. 
L' articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "
Art. 8.
(Efficacia dei Piani Territoriali)
1.
I Piani Territoriali sono pubblicati, a seguito della loro approvazione, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e da tale data entrano in vigore ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.
2.
Dalla data di adozione dei Piani Territoriali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 esclusivamente alle norme specificatamente individuate, a pena di inefficacia delle stesse, dalla Giunta Regionale nell'atto di adozione.
3.
Ove i Piani di cui al comma 1 comportino la revisione degli strumenti urbanistici generali di livello comunale, o l'introduzione di varianti agli stessi, si applicano le disposizioni del titolo III.
4.
I Piani Territoriali possono contenere disposizioni cogenti per i Piani Regolatori Generali, nonchè disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati; l'esistenza delle prescrizioni e disposizioni predette deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di approvazione del Piano.
5.
Nelle aree normate dai Piani Paesistici, redatti ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 , e nelle aree protette normate dai Piani di area di cui all' articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , così come modificato dall' articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 , a partire dalla data della loro adozione, è fatto divieto di rilasciare ogni concessione od autorizzazione concernente interventi in contrasto con le prescrizioni individuate dai Piani stessi come immediatamente prevalenti.
6.
I Progetti Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici approvati costituiscono, a tutti gli effetti, variante al Piano Territoriale Regionale e ai relativi Piani Territoriali Provinciali o Piano Territoriale Metropolitano.
".
Art. 9. 
1. 
L' articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , è sostituito dal seguente: "
Art. 8 bis.
(Attuazione dei Piani territoriali)
1.
I Piani Territoriali si attuano mediante l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali, mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo regionale o provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.
2.
I Piani settoriali qualora contengano indicazioni di carattere territoriale, incidenti direttamente sull'uso del suolo, sono approvati secondo le procedure della presente legge e, di conseguenza, costituiscono variante ai Piani Territoriali.
3.
I Piani Territoriali possono, altresì, essere attuati attraverso l'emanazione, da parte del Consiglio Regionale, di specifiche direttive di indirizzo - settoriali o per ambiti territoriali - rivolte alle Province ed ai Comuni ai fini della redazione o della gestione dei Piani di loro competenza.
".
Art. 10. 
1. 
L' articolo 8 ter della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , è sostituito dal seguente: "
Art. 8 ter.
(Progetto Territoriale Operativo)
1.
Il Progetto Territoriale Operativo è strumento di specificazione o di attuazione del Piano Territoriale Regionale, del Piano Territoriale Provinciale e del Piano Territoriale Metropolitano; può essere inteso anche come stralcio, eventualmente in variante, degli stessi e riguarda politiche o aree ad alta complessità.
2.
Il Progetto Territoriale Operativo è formato nei casi e con riferimento alle aree o ai progetti indicati dal Piano Territoriale Regionale o dal Piano Territoriale Provinciale o dal Piano Territoriale Metropolitano.
3.
Il Progetto Territoriale Operativo contiene di norma:
a)
la specificazione e l'approfondimento delle definizioni ed individuazioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a), b), c), d), nonchè, ove necessario, dei criteri, indirizzi, discipline e prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 5;
b)
l'individuazione anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle infrastrutture di diretta competenza della Regione e di altri soggetti pubblici, con riferimento ai relativi progetti;
c)
la verifica dei contenuti normativi, già definiti dal Piano Territoriale da osservarsi nella pianificazione comunale;
d)
le prescrizioni e le norme immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
e)
la valutazione dei costi e dei tempi di realizzazione degli interventi; l'individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie; l'indicazione dei soggetti, delle modalità e degli strumenti per la realizzazione, nonchè la disciplina per il coordinamento di programmi pubblici e privati.
4.
I Progetti Territoriali Operativi valutano la compatibilità ambientale degli interventi previsti e delimitano gli ambiti di operatività diretta e di influenza indiretta.
".
Art. 11. 
1. 
Il numero 1) del primo comma dell'articolo 8 quater della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , è sostituito dal seguente: "
1)
la Relazione, che contiene: l'illustrazione delle finalità dei criteri e delle scelte, in riferimento allo stato di fatto, al Programma Regionale di Sviluppo ed alle eventuali analisi socio-economiche disponibili, ai Piani Territoriali ed agli strumenti urbanistici locali; l'individuazione degli effetti indotti, del territorio di operatività diretta e dell'ambito di influenza indiretta
".
2. 
Il numero 4) del primo comma dell'articolo 8 quater della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , è sostituito dal seguente: "
4)
l'Analisi di Compatibilità Ambientale per la valutazione delle scelte proposte
".
Art. 12. 
1. 
L' articolo 8 quinquies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , è sostituito dal seguente: "
Art. 8 quinquies.
(Formazione e approvazione del Progetto Territoriale Operativo e del Piano Paesistico)
1.
I Progetti Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici sono formati rispettivamente dalla Giunta Regionale o dalla Giunta Provinciale o dalla Giunta Metropolitana a seconda del Piano Territoriale approvato che li determina.
2.
La Giunta Regionale, nei casi di propria competenza, adotta il Progetto Territoriale Operativo o il Piano Paesistico successivamente ai pareri, espressi dalle Province, dalla Città Metropolitana, dai Comuni e dalle Comunità Montane interessate. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta Regionale; trascorso tale termine, la Giunta Regionale può, in ogni caso, procedere all'adozione.
3.
La Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana predispone, nei casi di propria competenza, il Progetto Territoriale Operativo o il Piano Paesistico e, acquisito il parere dei Comuni e delle Comunità Montane interessate, lo adotta. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta Provinciale o dalla Giunta Metropolitana; trascorso tale termine, la Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana può, in ogni caso, procedere all'adozione. Il Piano adottato è inviato alla Giunta Regionale.
4.
La Giunta Regionale dà notizia dell'adozione dei Piani di cui ai commi 2 e 3 sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati; entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale chiunque può far pervenire alla Giunta Regionale, alla Giunta Provinciale o alla Giunta Metropolitana le proprie motivate osservazioni.
5.
La Giunta Regionale, esaminate le osservazioni pervenute ed acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato nel termine di trenta giorni dalla richiesta, procede, per quanto riguarda i Piani da essa adottati, alla predisposizione, con motivato provvedimento, degli elaborati definitivi che vengono trasmessi al Consiglio Regionale per l'approvazione.
6.
Per quanto attiene ai Piani adottati dalle Province o dalla Città Metropolitana le stesse provvedono, dopo l'esame delle osservazioni pervenute, alla redazione degli elaborati definitivi.
7.
I Piani di competenza provinciale o metropolitana, acquisito il parere di conformità con il Piano Territoriale Regionale espresso dalla Giunta Regionale nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, sono trasmessi ai rispettivi Consigli per l'approvazione.
".
Art. 13. 
1. 
L' articolo 8 sexies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , è sostituito dal seguente: "
Art. 8 sexies.
(Validità ed efficacia del Progetto Territoriale Operativo)
1.
Il Progetto Territoriale Operativo ha la validità determinata dal Consiglio Regionale in relazione alla complessità e alle caratteristiche degli interventi previsti, nei limiti della legislazione statale.
2.
Le norme e le altre prescrizioni del Progetto Territoriale Operativo, qualora dichiarate immediatamente prevalenti, hanno immediata applicazione anche in variante alla disciplina urbanistica comunale.
3.
I Comuni interessati provvedono ai necessari adempimenti; qualora i Comuni non provvedano entro tre mesi, la Giunta Regionale esercita i poteri sostitutivi.
4.
Le varianti agli strumenti urbanistici locali di cui al presente articolo, sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale previo parere della Commissione Tecnica Urbanistica la quale si esprime nella prima seduta successiva al ricevimento degli atti e comunque non oltre trenta giorni.
".
Art. 14. 
1. 
Dopo l' articolo 9 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , è inserito il seguente nuovo articolo: "
Art. 9 ter.
(Concorso dei Comuni e delle Comunità Montane alla formazione dei Piani Territoriali di competenza provinciale e metropolitana)
1.
La Provincia e la Città Metropolitana, rispetto alle finalità della presente legge, assicurano il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane interessati nell'ambito dell'elaborazione del Piano Territoriale Provinciale, del Piano Territoriale Metropolitano, dei Progetti Territoriali Operativi e dei Piani Paesistici di loro competenza od a loro affidati.
2.
Ai fini della realizzazione del concorso, di cui al comma 1, le Province e la Città Metropolitana, in sede di elaborazione dei Piani:
a)
attivano periodiche riunioni di Sindaci e dei Presidenti delle Comunità Montane;
b)
raccolgono gli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali esistenti, o in itinere, anche al fine di realizzare una eventuale mosaicatura di sintesi degli stessi;
c)
prendono atto, laddove esistenti, delle indicazioni urbanistiche contenute nei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità Montane.
3.
Le Province e la Città Metropolitana predispongono obbligatoriamente, con atto consiliare, un regolamento relativo allo svolgimento delle riunioni di cui al punto a) del comma 2.
4.
La Giunta Provinciale e la Giunta Metropolitana, nel predisporre il Piano, tengono conto delle risultanze emerse dalle azioni di cui al comma 2.
5.
Dell'avvenuto concorso dei Comuni e delle Comunità Montane i Consigli Provinciali ed il Consiglio Metropolitano devono dare riscontro documentato in sede di adozione dei singoli Piani Territoriali.
".
Art. 15. 
1. 
L' articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "
Art. 10.
(Varianti ai Piani Territoriali)
1.
I Piani Territoriali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), sono variati, anche per integrazioni od aggiornamenti, con le procedure previste dagli articoli 7 e 8 quinquies, anche in base alla verifica dello stato di attuazione della pianificazione territoriale, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.
2.
I Piani Territoriali sono variati in conseguenza dell'approvazione dei piani di settore qualora questi ultimi siano stati approvati secondo le procedure dell'articolo 7 e possono altresì essere variati in conseguenza dell'approvazione di accordi di programma, di progetti di rilievo regionale, attuativi di normative speciali dello Stato del Programma Regionale di sviluppo, in quanto incidenti sull'assetto del territorio.
3.
Le previsioni e le prescrizioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, nei Piani Territoriali Provinciali e nel Piano Territoriale Metropolitano devono essere adeguate almeno ogni dieci anni e comunque in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche.
".
Art. 16. 
1. 
Dopo l' articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , è inserito il seguente nuovo articolo: "
Art. 10 bis.
(Stato di attuazione del processo di pianificazione)
1.
La Giunta Regionale, le Giunte Provinciali e la Giunta Metropolitana attivano iniziative per favorire la diffusa conoscenza degli strumenti di pianificazione territoriale, promuovono ed assicurano l'aggiornamento del processo di pianificazione del territorio predisponendo, a tal fine, relazioni biennali sullo stato di attuazione del processo di pianificazione.
".
Art. 17. 
1. 
Il primo comma dell'articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "
Dalla data di adozione dei Piani Territoriali e dei Progetti Territoriali Operativi, e fino alla loro approvazione, i Sindaci dei Comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute negli stessi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8
".
2. 
Il settimo comma dell'articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "
I provvedimenti sospensivi del primo, secondo e quinto comma si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni non potranno comunque essere protratte oltre i tre anni dalla data di adozione dei Piani Territoriali o del Progetto Territoriale Operativo, nonchè degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e dei progetti preliminari.
".
Art. 18. 
1. 
Il primo comma dell'articolo 77 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "
La Commissione Tecnica Urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali sono convocate in seduta congiunta dal Presidente della Commissione Tecnica Urbanistica per esprimere un unico parere obbligatorio, non vincolante, su:
a)
il Piano Territoriale Regionale;
b)
i Piani Territoriali Provinciali ed il Piano Territoriale Metropolitano;
c)
i Progetti Territoriali Operativi;
d)
i Piani Paesistici;
e)
i Piani di Area dei Parchi e delle altre aree protette.
".
Art. 19. 
1. 
Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 5. dicembre 1977, n. 56, sono abrogate le seguenti parole: "
e delle sue articolazioni sub-comprensoriali ed intercomunali
".
2. 
Al secondo comma dell'articolo 37 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate le seguenti parole: "
e al Comprensorio
".
3. 
Al quinto comma dell'articolo 41 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate le seguenti parole: "
dei Comitati Comprensoriali
".
4. 
Al primo comma dell'articolo 67 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , sono abrogate le seguenti parole: "
o su proposta del Comitato Comprensoriale competente per territorio
".
5. 
Il terzo comma dell'articolo 74 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
Art. 20. 
1. 
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile1989, n. 20 , le parole: "
di cui all'articolo 9, comma 4
" sono sostituite dalle seguenti: "
a norma
".
Art. 21. 
1. 
L' articolo 4 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 , è sostituito dal seguente: "
Art. 4.
(Pianificazione paesistica)
1.
Laddove siano presenti beni ambientali, la cui valorizzazione e tutela esigano uno specifico ed organico intervento di livello regionale, la Regione, nell'esercizio della podestà trasferita dallo Stato con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 , anche per il tramite delle Province e della Città Metropolitana e nei limiti di cui all' articolo 8 quinquies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 come da ultimo modificato, redige Piani Paesistici. Tali Piani sono redatti, comunque, con riferimento in tutto o in parte alle seguenti aree:
a)
nelle località incluse negli elenchi di cui all'articolo 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 integrati come previsto dall' articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
b)
nelle aree e località comprese nelle categorie di cui all' articolo 82, quinto comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 ;
c)
nelle aree individuate dal Piano Territoriale Regionale, dai Piani Territoriali Provinciali e dal Piano Territoriale Metropolitano come parti del territorio nelle quali la tutela e la valorizzazione dei beni storici, artistici ed ambientali esigono un'approfondita e specifica analisi e disciplina.
".
Art. 22. 
1. 
Per effetto della presente legge e dalla data della sua entrata in vigore, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) 
gli articoli 80, 80 bis e 82 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
b) 
il secondo comma dell'articolo 2 e il titolo II della legge regionale 16 marzo 1989, n. 16 ;
c) 
gli articoli 3 e 7 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 novembre 1994
Gian Paolo Brizio