Art. 10.
(Istituzione del Fondo Investimenti Piemonte (F.I.P.))
1.
È istituito il Fondo Investimenti Piemonte (F.I.P.) quale strumento finanziario direttamente finalizzato all'attuazione degli investimenti previsti dal Programma regionale di sviluppo.
2.
Il sostegno finanziario del FIP si esplica nei confronti di progetti degli Enti locali o di altri soggetti pubblici e privati, ricadenti nei campi d'intervento allo scopo individuati dal Programma regionale di sviluppo o dai suoi aggiornamenti anche parziali.
Art. 11.
(Caratteristiche del F.I.P.)
1.
L'intervento finanziario del FIP consiste nell'erogazione di contributi in conto capitale, da rimborsare in un massimo di dieci anni con eventuali interessi, in ogni caso non maggiori del tasso d'inflazione.
2.
Le procedure di restituzione dei contributi saranno disciplinate da apposito Regolamento, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3.
Possono essere assegnati contributi in conto capitale a fondo perduto, il cui importo complessivo non può superare il 25 per cento delle risorse annuali del Fondo.
[1]
4.
Le disponibilità del F.I.P. vengono quantificate in sede di predisposizione del bilancio annuale di previsione.
[2]
Art. 12.
(Schede guida)
1.
Con deliberazioni successive all'approvazione del PRS o dei suoi aggiornamenti la Giunta Regionale, coadiuvata dai membri del Coordinamento programmazione competenti per materia, definisce, per ogni campo d'intervento, di cui all'art. 5, comma 2, una scheda guida per la presentazione dei progetti.
2.
La scheda dà indicazioni circa:
a)
obiettivo ed indicatori di efficacia;
b)
dotazione finanziaria;
c)
tipo ed entità del contributo concedibile e periodo di rimborso;
d)
condizioni di ammissibilità al finanziamento dei progetti con riferimento ai soggetti beneficiari, alle caratteristiche ed all'importo minimo delle opere o degli interventi, alla fattibilità ed ai tempi di realizzazione, alla documentazione richiesta e alle modalità di presentazione della domanda;
e)
criteri di valutazione e di selezione delle domande da ammettere al finanziamento;
f)
modalità di erogazione dei contributi;
g)
scadenza per la presentazione delle domande;
h)
Settore presso cui presentare le domande e Assessore delegato.
3.
Le deliberazioni della Giunta Regionale e le relative schede sono pubblicate integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 14.
(Esame delle domande)
1.
Le domande di finanziamento sono presentate, secondo le modalità di cui all'art. 12, al Settore incaricato per ciascun campo d'intervento. Il Settore ne verifica l'ammissibilità, anche avvalendosi, se del caso, dei membri del Coordinamento programmazione competenti per materia.
2.
Il Settore provvede all'acquisizione, sui progetti ritenuti ammissibili, degli eventuali pareri ed autorizzazioni tecniche (ove previste da leggi regionali) dei competenti organi regionali, che sono tenuti a emanare il provvedimento entro quaranta giorni dalla richiesta.
3.
Il Settore rassegna all'Assessore delegato, entro settanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, una relazione motivata indicante la graduatoria dei progetti ritenuti da finanziare, applicando i criteri di selezione stabiliti per ogni campo d'intervento dalla relativa scheda e, in caso di parità di punteggio, quelli desunti dagli atti della programmazione regionale.
4.
La Giunta Regionale, sulla base della relazione del settore, di cui al comma 3, delibera l'assegnazione dei finanziamenti per ciascun campo di intervento entro cento giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, determinando l'ammontare complessivo del contributo regionale per ciascun progetto, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate, i termini per la presentazione del progetto esecutivo, se necessario, e l'esercizio finanziario a cui imputare il relativo impegno.
[3]
5.
Con la stessa deliberazione la Giunta Regionale stabilisce altresì i termini di utilizzo della graduatoria relativa a ciascuna scheda.
6.
Le deliberazioni di cui al comma 4 hanno valore di concessione dei contributi in esse previsti. Se si richiede progetto esecutivo la formale concessione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale che costituisce anche approvazione del progetto esecutivo, nonchè dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere relative. L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresì il termine di ultimazione degli stessi in conformità alle previsioni del progetto esecutivo
[4]
7.
Il Presidente della Giunta Regionale e gli Assessori competenti assicurano il coordinamento e la coerenza, rispetto agli obiettivi perseguiti con l'iniziativa stessa, degli interventi effettuati in base ad altre leggi statali e regionali di spesa.
8.
Se il contributo assegnato copre solo parzialmente l'importo del progetto, la concessione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario contestualmente al progetto, nei termini di cui al comma 4, di documentazione comprovante, con atti formali, la disponibilità effettiva delle somme residue. In caso contrario, il contributo è revocato secondo la procedura di cui all'articolo 15, comma 4.
[5]
Art. 15.
(Erogazione dei contributi e revoche)
1.
Ciascun contributo, comprensivo anche dell'eventuale quota a fondo perduto, viene erogato previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla presente legge e di quelle stabilite con l'atto di concessione del contributo.
[6]
2.
Il certificato di inizio dei lavori è presentato al settore competente entro 90 giorni dal termine per l'inizio dei lavori previsto nell'atto di concessione del contributo.
[7]
3.
Il mancato rispetto delle condizioni stabilite dai commi 1 e 2 comporta la decadenza del diritto al contributo concesso, salvo proroga che può essere autorizzata, su richiesta dell'interessato per motivi non dipendenti dalla di lui volontà, con decreto del Presidente della Giunta Regionale per un periodo complessivo non superiore a nove mesi per ciascun intervento.
[8]
4.
Il Presidente della Giunta Regionale pronuncia con proprio decreto la decadenza dal contributo e dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate e corrispondenti alle opere o alle parti di opera non ancora realizzate.
Art. 16.
(Condizioni generali per la concessione di contributi in capitale a rimborso)
1.
I singoli provvedimenti di concessione di contributi in capitale indicano:
a)
l'ammontare dell'assegnazione in proporzione alla spesa ritenuta ammissibile;
b)
il termine massimo per il rimborso, mediante quote annuali costanti, comprensive degli eventuali interessi, in ogni caso non superiore a dieci anni nè inferiore a cinque.
3.
Il rimborso avviene, entro il 30 giugno di ciascun anno, per quote annuali costanti stabilite in relazione all'importo complessivo assegnato e al numero di anni entro cui il contributo deve essere rimborsato, a partire dal secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la prima erogazione.
4.
Il beneficiario può anticipare il rimborso delle quote stabilite versando un importo pari al valore attuale delle rimanenti quote capitalizzate al tasso ufficiale di sconto.
5.
Il mancato versamento anche di una sola quota entro il termine stabilito può comportare la revoca dell'intero contributo e il divieto, per un quinquennio, di concedere altri contributi anche di spese correnti, a favore dello stesso soggetto.
Art. 17.
(Bilancio e contabilità)
1.
I finanziamenti relativi al FIP vengono imputati a specifici capitoli di spesa istituiti sulla base della deliberazione del Consiglio Regionale di individuazione dei campi d'intervento.
2.
Lo stanziamento di tali capitoli è stabilito mediante prelievo dal "fondo", di cui all'art. 10, con provvedimento amministrativo in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale di contabilità n. 55/81.
3.
In deroga alla legge regionale di contabilità sono altresì autorizzate, con atto amministrativo, variazioni compensative tra i capitoli, di cui al comma 2.
4.
Nel bilancio annuale sono iscritti in apposito capitolo i rimborsi sui contributi del FIP erogati negli anni precedenti, nonchè i recuperi verificatisi a seguito della revoca di contributi, ai sensi degli artt. 15 e 16.
5.
Le somme non impegnate vengono utilizzate per incrementare lo stanziamento del Fondo dell'anno successivo.
6.
Nell'ambito degli obiettivi generali espressi dal Programma regionale di sviluppo, con la legge di bilancio o di variazione dello stesso possono essere stabiliti nuovi campi d'intervento finanziati con il FIP e definite o modificate le schede guida; può anche essere disposta la cancellazione di un campo d'intervento, che in tal caso non è più oggetto di rifinanziamento. Le variazioni di cui sopra costituiscono aggiornamento del Programma regionale di sviluppo.
7.
Le schede finanziarie relative a ciascun campo d'intervento, compilate dai Settori, costituiscono un apposito allegato al bilancio pluriennale ed evidenziano altresì, con riferimento a ciascun esercizio, le risorse finanziarie disponibili non ancora impegnate, nonchè le nuove risorse previste nell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego del Fondo.
Art. 18.
(Monitoraggio e valutazione)
1.
I progetti finanziati con il FIP sono soggetti a monitoraggio annuale da parte del Settore incaricato, che fornisce annualmente alla Giunta Regionale una relazione di valutazione.
2.
La Giunta Regionale predispone inoltre uno studio triennale di valutazione degli effetti del FIP, anche avvalendosi degli Enti strumentali regionali.
3.
La Giunta, avvalendosi dei risultati dello studio, di cui al comma 2, presenta quindi al Consiglio Regionale il rapporto di gestione del FIP.