Legge regionale n. 42 del 03 ottobre 1994  ( Versione vigente )
"Interventi per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'industria termale in Piemonte."
(B.U. 12 ottobre 1994, n. 41)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, sulla base degli obiettivi di programmazione sociale, economica e sanitaria, promuove e disciplina:
a) 
lo sviluppo ed il miglioramento delle attività termali ed idropiniche, delle strutture ricettive, alberghiere e del tempo libero collegate alle stazioni termali, degli impianti e delle attrezzature complementari al termalismo;
b) 
la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse idriche minerali e termali;
c) 
la tutela dell'assetto ambientale dei territori termali;
d) 
l'utilizzazione delle risorse idriche minerarie e termali per il teleriscaldamento;
e) 
l'attività di ricerca, di coltivazione e di utilizzazione delle acque minerali e termali;
f) 
il termalismo terapeutico.
Art. 2.[1] 
(Programmazione degli interventi)
1. 
La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, sentito il parere della commissione consiliare competente, definisce il programma annuale degli interventi da finanziare ai sensi dell'articolo 5.
2. 
Il programma di cui al comma 1 individua:
a) 
i soggetti beneficiari;
b) 
gli obiettivi di sviluppo dell'offerta turistica termale;
c) 
le priorità di intervento per tipologia strutturale e aree territoriali, con particolare riferimento ai programmi che consentono la piena attuazione delle finalità di tutela ambientale in applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.
Art. 3. 
(Iniziative ammissibili)
1. 
Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1 la Regione sostiene i seguenti interventi:
a) 
ricerche e studi idrogeologici per il rinvenimento di falde acquifere mineralizzate atte all'impiego termale, nell'ambito delle disposizioni regionali e statali vigenti in materia;
b) 
costruzioni di nuove captazioni, razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle opere esistenti di presa di acque minerali e termali e di fanghi, realizzazione di nuovi impianti di adduzione, canalizzazione e sollevamento dei fanghi nonchè quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti per uso termale;
c) 
costituzione di centri di documentazione e ricerca, in collaborazione con le Università ed il C.N.R., sulla base di progetti scientifici finalizzati a valorizzare ed approfondire i diversi aspetti del termalismo terapeutico, anche al fine di promuovere la diffusione della pratica termale a scopo preventivo e riabilitativo;
d) 
costruzione e miglioramento di stabilimenti termali, compresi quelli dotati di strutture paratermali quali le fisiochinesiterapiche, pneumoterapiche, talassoterapiche e relative attrezzature;
e) 
costruzione e miglioramento di strutture ricettive a servizio degli stabilimenti termali, ubicate nell'area termale;
f) 
costruzione e miglioramento di strutture per l'impiego del tempo libero, compresi gli impianti sportivi e ricreativi, le aree verdi attrezzate e le strutture congressuali, ubicate nelle aree termali;
g) 
iniziative per la commercializzazione dell'offerta termale e per la promozione, atte a far conoscere le località termali insieme al patrimonio naturalistico, storico, artistico e culturale della zona;
h) 
corsi di formazione e riqualificazione professionale per il personale addetto alle cure termali;
i) 
migliore utilizzo delle fonti termali ai fini del risparmio energetico;
l) 
eliminazione delle barriere architettoniche in base a quanto stabilito dalle leggi regionali e nazionali in materia.
Art. 4. 
(Soggetti beneficiari)
1. 
Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge i Comuni, le Comunità Montane, i Consorzi fra detti Enti, le Aziende e società termali, gli imprenditori privati che gestiscono direttamente impianti termali ed idropinici.
2. 
A parità di condizioni tecnico economiche sono finanziati prioritariamente gli interventi promossi da Enti pubblici e da società termali a prevalente partecipazione pubblica.
Art. 5.[2] 
(Contributi)
1. 
Nell'ambito del fondo regionale di cui all' articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) è istituita un'apposita sezione denominata 'Termalismò per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica termale, finalizzata al sostegno degli interventi di cui all'articolo 2. Detta sezione può avvalersi di risorse disponibili appartenenti al fondo regionale medesimo.
2. 
Gli interventi di cui all'articolo 2 sono finanziati mediante contributi in conto interessi e in conto capitale, secondo i criteri di cui all' articolo 7 della l.r. 18/1999 , come modificato dall' articolo 8 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14.
Art. 6.[3] 
(Aiuti di Stato e divieto di cumulo)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea.
2. 
Fermo restando il divieto di cumulo previsto dalle disposizioni comunitarie, non è consentito il cumulo tra le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle erogate in virtù di altre leggi regionali o da altre amministrazioni pubbliche per gli stessi costi ammissibili, fatte salve particolari ragioni di urgenza per le quali la Giunta regionale abbia riscontrato l'opportunità dell'erogazione del contributo ai fini di garantire la realizzazione dell'iniziativa, facendone specifica previsione nel provvedimento di concessione del contributo o con atto successivo.
Art. 7. 
(Vincolo di destinazione)
1. 
I beneficiari delle agevolazioni accordate ai sensi della presente legge per l'effettuazione delle opere previste all'articolo 3 devono obbligarsi, mediante apposito vincolo da trascrivere presso la Conservatoria dei registri immobiliari, a mantenere la continuità della destinazione d'uso dell'immobile per la durata di 15 anni.
2. 
Gli Enti pubblici possono assumere il vincolo di cui al comma 1 attraverso apposito atto deliberativo assunto dai rispettivi Consigli o Assemblee.
3. 
La non ottemperanza alle norme di cui al presente articolo comporta la decadenza dei contributi concessi e la restituzione alla Regione di quelli già incassati, maggiorati degli interessi al tasso legale.
Art. 8. 
(Modalità di presentazione ed istruttoria delle domande)
1. 
Le domande di concessione del contributo devono essere presentate in carta legale alla Regione Piemonte entro il 30 novembre di ciascun anno, corredate della documentazione di cui all'articolo 9.
2. 
L'eventuale ammissione al contributo è disposta dalla Giunta regionale, sulla base delle direttive di cui all'articolo 2, entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Contestualmente è fissato il termine per l'ultimazione delle iniziative, prorogabile, solo per motivi non imputabili ai richiedenti, con Decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. 
La prima annualità dei contributi di cui all'articolo 5, comma 1 e 2 è liquidata a fine lavori previo accertamento della rispondente realizzazione dell'iniziativa finanziata. I contributi per le iniziative di cui all'articolo 3, punti g) e h) della presente legge vengono erogati sulla base del disposto dell'articolo 5, comma 3.
Art. 9. 
(Documentazione a corredo della domanda)
1. 
Le domande per la concessione di contributi, presentate entro i termini e secondo le modalità di cui all'articolo 8 devono essere corredate della documentazione di seguito elencata e, ove necessario ai sensi di legge, dell'autorizzazione ovvero della concessione edilizia rilasciata dal Comune nel cui territorio si intende realizzare l'opera e/o dal permesso rilasciato ai sensi della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerche e coltivazione delle acque minerali e termali):
a) 
progetto di massima delle opere o piano di ricerche e/o di studi;
b) 
relazione tecnico descrittiva, con planimetria ed idonea documentazione;
c) 
computo metrico estimativo;
d) 
preventivo costi, con indicazione dei tempi delle fasi di realizzazione dell'intervento;
e) 
piano finanziario, con l'indicazione delle risorse utilizzabili per quanto attiene alla parte non coperta da contributo regionale richiesto;
f) 
relazione tecnico economica, che illustri l'interesse sociale dell'iniziativa e gli eventuali effetti occupazionali indotti;
g) 
dichiarazione del Sindaco di inizio lavori, qualora risultino già iniziati all'atto della presentazione della domanda di contributo;
h) 
impegno, sottoscritto dal legale rappresentante, a realizzare le opere immobiliari ammesse a contributo, sino al completo ammortamento del mutuo acceso e comunque per almeno 10 anni, e la destinazione dei beni strumentali per almeno 5 anni;
i) 
dichiarazione del legale rappresentante attestante quali altri contributi o provvidenze siano stati richiesti allo Stato, alla Regione e ad altri Enti pubblici e locali, ai fini del rispetto del dispositivo di cui all'articolo 6;
l) 
presentazione della relazione economica di gestione relativa all'ultimo triennio, unitamente ai relativi bilanci consuntivi;
m) 
copie degli atti amministrativi da cui risulti il diritto del richiedente all'utilizzo del bene patrimoniale indisponibile regionale.
2. 
Le domande riferite ad interventi che, ammessi dal precedente articolo 3, non comportino opere strutturali e non incidano in alcun modo sull'uso del suolo debbono essere corredate dei seguenti documenti:
a) 
relazione tecnico illustrativa sulle finalità dell'iniziativa;
b) 
dettagliato preventivo di spesa.
Art. 10.[4] 
(...)
Art. 11. 
(Valorizzazione sanitaria del termalismo)
1. 
Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, emana direttive alle strutture sanitarie per la funzionale utilizzazione degli stabilimenti pubblici e privati, in particolare nel settore della riabilitazione delle patologie invalidanti, nei casi in cui la terapia termale risulti validamente sostitutiva o coadiuvante di trattamenti farmacologici e di ricovero di tipo ospedaliero.
2. 
Ferma restando la competenza prevista dall'articolo 6, punto t) della legge 22 dicembre 1978, n. 833 , in materia di riconoscimento delle proprietà termali e minerali delle acque, nell'ambito delle indicazioni di cui al comma 1, la Regione fornisce ai presidi e servizi delle U.S.S.L. l'informazione necessaria alla corretta fruizione dell'assistenza termale e all'integrazione delle prestazioni termali con le altre prestazioni sanitarie.
Art. 12. 
(Formazione professionale)
1. 
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fatte salve le competenze amministrative dello Stato determinate dalla legge 22 dicembre 1978, n. 833 , articolo 6, definisce i parametri ed i requisiti di formazione professionale del personale addetto agli stabilimenti termali.
2. 
I corsi di formazione professionale del personale addetto agli stabilimenti sono programmati dalla Regione, che può gestirli direttamente o a mezzo di altri Enti, con riferimento alle esigenze occupazionali degli stabilimenti stessi.
3. 
La Regione promuove inoltre corsi di riqualificazione e aggiornamento del personale con qualifica di operatore termale.
Art. 13. 
(Norma transitoria)
1. 
In fase di prima applicazione della legge le domande di cui all'articolo 8, corredate della documentazione prevista all'articolo 9, devono essere presentate entro i novanta giorni successivi all'approvazione delle direttive di cui all'articolo 2.
Art. 14. 
(Articolo finanziario)
1. 
Per le iniziative di cui alla presente legge sono istituiti nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa i seguenti appositi capitoli, recanti la denominazione:
a) 
"Contributi in conto interesse per interventi finalizzati alla tutela, valorizzazione e sviluppo dell'industria termale in Piemonte";
b) 
"Contributi in conto capitale per interventi nell'industria termale in Piemonte".
2. 
Agli oneri di dotazione dei capitoli per l'esercizio 1994, si provvederà in sede di variazione al bilancio di previsione per l'anno 1994. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 
Con legge di approvazione dei rispettivi bilanci, vengono determinati gli stanziamenti relativi agli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 ottobre 1994
Gian Paolo Brizio

Note: