La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'art. 1 della l.r. 42/1995 sospende l'applicazione delle seguenti disposizioni della presente legge regionale: articolo 28 comma 2, articolo 37 e articolo 38 lettera a); fino all'entrata in vigore della legge regionale recante norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale.
[2] Nel comma 1 dell'articolo 18 le parole "La decadenza non opera per le deliberazioni di approvazione del bilancio, del conto consuntivo e per altre, correlate a tali documenti contabili, invididuate con provvedimento della Giunta Regionale." sono state spppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 55 del 1996.
[3] Il comma 2 bis dell'articolo 18 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 55 del 1996.
[4] Nel comma 4 dell'articolo 18 le parole "Alla copia dell'atto trasmessa per fax dovrà far seguito copia autenticata dell'atto secondo le modalità previste dalla legge." sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 55 del 1996.
[5] Il comma 6 dell'articolo 18 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 55 del 1996.
[6] Il comma 5 dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 55 del 1996.
[7] L'articolo 26 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 55 del 1996.
[8] Nel comma 7 dell'articolo 28 le parole "anche a mezzo di timbro e data apposto da lui o da un suo delegato" sono state sostituite dalle parole "anche a mezzo di timbro a data apposto da lui o da un suo delegato" ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 55 del 1996.