Legge regionale n. 39 del 22 settembre 1994  ( Versione vigente )
"Individuazione delle Aziende Sanitarie regionali."
(B.U. 28 settembre 1994, n. 39)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
UNITÀ SANITARIE LOCALI
Art. 1. 
(Individuazione delle Unità Sanitarie Locali)
1. 
La Regione, in attuazione di quanto previsto dal D. Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 502, provvede con la legge al riordino del Servizio Sanitario regionale mediante la individuazione delle Unità Sanitarie Locali (U.S.L.), aziende regionali dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, definendone gli ambiti territoriali.
Art. 2. 
(Ambiti territoriali)
1. 
Gli ambiti territoriali delle U.S.L. aziende regionali di cui all'articolo 1 della legge sono definiti nell'allegato A che fa parte integrante della medesima.
2. 
La sede legale di ciascuna U.S.L. è determinata in via definitiva, con deliberazione della Giunta Regionale su proposta del direttore generale, il quale, a tal fine, acquisisce il parere obbligatorio della Conferenza prevista dal comma 14 dell'articolo 3 del D. Leg.vo n. 502/92, parere che deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta.
3. 
Con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, ovvero su iniziativa degli enti locali, può essere disposto l'accorpamento di due o più ambiti territoriali al fine di un ulteriore miglioramento della funzionalità dei servizi, a tale fine la Giunta Regionale acquisisce il parere delle Province interessate, nonchè della Conferenza delle U.S.L. di cui si propone l'accorpamento.
4. 
Con la medesima procedura di cui al comma 3 e sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, il cui parere è obbligatorio e deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta, può essere disposto lo spostamento di singoli Comuni da uno ad altro ambito territoriale.
5. 
Si prescinde dai pareri previsti dai commi 2, 3, 4 qualora gli stessi non siano resi entro i termini stabiliti.
Art. 3. 
(Costituzione)
1. 
Le U.S.L. di cui all'Allegato A sono costituite in aziende con decreto del Presidente della Giunta Regionale da emanarsi entro il termine stabilito nella legge regionale con la quale verranno definite le modalità organizzative e di funzionamento delle U.S.L. stesse.
Art. 4. 
(Articolazione territoriale e funzionale delle Unità Sanitarie Locali)
1. 
Il distretto di base, dotato di autonomia organizzativa è l'articolazione territoriale e funzionale dell'U.S.L. per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie di base e socio-assistenziali di base, nonchè per l'esercizio di ogni altra funzione che sarà successivamente individuata con la legge regionale sull'organizzazione e funzionamento delle U.S.L.. Al fine di attuare in modo efficace la suddetta erogazione il responsabile del distretto, previsto al successivo comma 3, provvede ad organizzare l'attività del complesso dei servizi nell'ambito delle direttive generali impartite dal direttore generale.
2. 
Ai distretti socio-sanitari di base S.S.B. è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio della U.S.L., disciplinata dalla normativa regionale concernente la gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle U.S.L..
3. 
Il distretto, attraverso anche i medici e i pediatri di medicina territoriale, assicura un efficace filtro della domanda socio-sanitaria e orienta la stessa, garantendo la continuità terapeutica indipendentemente dai diversi luoghi di trattamento. Il distretto indirizza e coordina in particolare il ricorso all'assistenza ospedaliera, assistenza specialistica e assistenza protesica e termale, fungendo da centro ordinatore per le relative prestazioni erogate, in parte, dalle proprie unità operative ovvero dalle aziende e dagli istituti ed Enti di cui all'articolo 4 del D. Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni, dalle istituzioni sanitarie pubbliche o private, sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, e dai professionisti convenzionati.
4. 
Ad ogni distretto è preposto un responsabile, in possesso dei requisiti e con le funzioni da individuarsi con la legge regionale di cui al comma 1, la quale definisce altresì i livelli e le forme di autonomia organizzativa per l'esercizio delle seguenti attività:
a) 
l'informazione, la prenotazione e l'assistenza amministrativa ai cittadini per l'utilizzazione dei vari servizi sanitari e sociali;
b) 
l'educazione sanitaria e sociale;
c) 
l'assistenza di medicina generale, specialistica pediatrica, ambulatoriale e domiciliare;
d) 
l'assistenza domiciliare integrata;
e) 
l'assistenza consultoriale familiare;
f) 
interventi residenziali e semiresidenziali;
g) 
l'assistenza specialistica poliambulatoriale;
h) 
interventi integrativi e sostitutivi della famiglia;
i) 
interventi per l'età evolutiva;
l) 
interventi per l'handicap;
m) 
altre attività sociali delegate dai Comuni;
n) 
attività territoriali psichiatriche e per le tossicodipendenze.
5. 
A livello distrettuale sono altresì svolte attività di competenza del dipartimento di prevenzione, in raccordo con l'agenzia di protezione ambientale regionale di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 61 .
6. 
L'ambito territoriale di ciascun distretto è definito secondo i seguenti criteri:
a) 
ciascun distretto di norma deve coincidere con uno o più Comuni, ovvero con una o più circoscrizioni in cui il territorio del Comune sia suddiviso;
b) 
di norma ciascun distretto deve comprendere una popolazione fra i ventimila e sessantamila abitanti e nelle aree urbane una popolazione non inferiore a quarantamila abitanti;
c) 
ciascun distretto che insiste su aree Montane o particolarmente disagiate può comprendere una popolazione anche inferiore a ventimila abitanti e di regola non inferiore a quello della popolazione delle Comunità Montane il cui territorio, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, coincideva con una U.S.S.L. e deve essere dotato degli stessi servizi e svolgere le stesse funzioni dei restanti distretti dell'U.S.L..
7. 
Le funzioni di indirizzo e di verifica sull'attività del Distretto possono essere esercitate, su delega della Conferenza dei Sindaci o dei Presidenti di Circoscrizione, dal Sindaco o dai Sindaci ovvero dai Presidenti di Circoscrizione dell'ambito territoriale di riferimento del distretto costituiti in Comitato.
7. bis. 
Qualora l'ambito territoriale del distretto coincida con quelli di una Comunità Montana, la delega di cui al comma 7 deve essere conferita al Presidente delle Comunità.
[1]
8. 
Il direttore generale di ciascuna U.S.L., sentiti preventivamente il Sindaco o la rappresentanza della Conferenza, di cui al D. Leg.vo n. 502/92, e successive modificazioni, predispone la proposta di articolazione territoriale in distretti; sottopone la proposta per il parere definitivo al Sindaco o alla rappresentanza della Conferenza di cui al D. Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni che devono renderlo entro trenta giorni. Si prescinde dal parere ove questo non sia reso entro il predetto termine.
9. 
Il direttore generale definisce, entro i successivi trenta giorni, l'articolazione in distretti, valutato il parere eventualmente reso, e la trasmette, per l'approvazione, alla Giunta Regionale.
Titolo II. 
AZIENDE OSPEDALIERE
Art. 5. 
(Costituzione)
1. 
Con decreto del Presidente della Giunta Regionale sono costituiti in azienda ospedaliera con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica i presidi ospedalieri individuati nell'Allegato B che fa parte integrante della legge.
2. 
Il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 1 verrà emanato entro il termine stabilito nella legge regionale con la quale verranno definite le modalità organizzative e di funzionamento delle aziende ospedaliere.
Art. 6. 
(Presidi delle Unità Sanitarie Locali)
1. 
Gli stabilimenti ospedalieri non previsti nell'Allegato B alla legge costituiscono presidi dell'U.S.L. nel cui ambito territoriale sono situati.
Art. 7. 
(Individuazione di ulteriori aziende ospedaliere)
1. 
La Giunta Regionale verifica periodicamente con cadenza almeno annuale, la funzionalità degli stabilimenti ospedalieri presidi delle U.S.L. al fine di valutare il possesso dei requisiti richiesti per la costituzione in azienda ospedaliera.
2. 
Alla individuazione in azienda di ulteriori ospedali si procede con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, che acquisisce preventivamente il parere del direttore generale e della Conferenza dei Sindaci dell'U.S.L. cui afferisce il presidio ospedaliero.
3. 
La Giunta Regionale verifica altresì, con periodicità almeno annuale, la permanenza dei requisiti richiesti da parte delle aziende ospedaliere.
Titolo III. 
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 8. 
(Monitoraggio del nuovo assetto istituzionale)
1. 
Al fine di verificare l'impatto del nuovo assetto istituzionale sul Servizio Sanitario Regionale, la Giunta Regionale, nell'ambito della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale di cui all' articolo 7 della L.R. 23 aprile 1990, n. 37 , analizza:
a) 
gli effetti dell'accorpamento dell'ampliamento territoriale delle U.S.L. in termini di livello quali-quantitativo dei servizi di controllo della spesa sanitaria;
b) 
l'attuazione dell'organizzazione distrettuale dei servizi sanitari;
c) 
il coordinamento dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali;
d) 
l'organizzazione dell'assistenza sanitaria specialistica, con l'analisi comparata degli ospedali azienda e presidio di U.S.L., con specifico riferimento alla funzionalità dei servizi, al collegamento dei servizi degenziali con quelli ambulatoriali e distrettuali, al nuovo sistema di finanziamento;
e) 
l'organizzazione dei dipartimenti di prevenzione, con specifico riferimento alla legge regionale che disciplina l'agenzia di protezione ambientale regionale di cui alla legge n. 61/94 ;
f) 
gli aspetti del nuovo sistema di finanziamento delle aziende sanitarie, con specifico riferimento ai livelli assistenziali da garantire ed alla responsabilizzazione delle aziende.
Art. 9. 
(Commissari regionali)
1. 
La Giunta Regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente, procede alla nomina di Commissari regionali, che durano in carica fino alla nomina dei direttori generali. Con il medesimo provvedimento sono confermati i Collegi dei Revisori delle U.S.S.L. con le stesse funzioni precedentemente esercitate.
2. 
A ciascun Commissario è affidata la gestione delle U.S.S.L. comprese negli ambiti territoriali di cui all'Allegato A alla legge, le quali mantengono comunque la loro individualità. Fino alla data che sarà definita dalla legge regionale di riordino dei servizi socio-assistenziali e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, le funzioni socio-assistenziali attualmente delegate alle U.S.S.L. sono esercitate dai Commissari regionali, che si avvalgono dei Coordinatori socio-assistenziali in carica alla data di entrata in vigore della legge.
3. 
I Commissari regionali di cui al comma 1 dovranno altresì provvedere per ogni singola U.S.S.L.:
a) 
alla ricognizione delle dotazioni organiche del personale, suddivise in relazione al servizio o unità operativa di appartenenza;
b) 
alla ricognizione degli inventari dei beni mobili, suddivisi per sede o presidio di assegnazione, e immobili, con precisazione dei titoli di provenienza;
c) 
ad ogni altro atto o adempimento richiesto dalla Giunta Regionale e propedeutico all'unificazione delle U.S.S.L. ed alla trasformazione delle stesse in aziende.
4. 
I Commissari regionali cui è affidata la gestione di U.S.S.L., nel cui territorio insistono ospedali compresi nell'allegato B, possono essere affiancati da Commissari, per la gestione di detti ospedali, nominati dalla Giunta Regionale, che provvede altresì ad indicarne l'ambito di attività e le competenze.
5. 
Le indennità dei Commissari regionali e degli eventuali Commissari di cui al comma 4 sono fissate dalla Giunta Regionale, sulla base delle disposizioni e dei criteri stabiliti per gli Amministratori e i Commissari straordinari delle U.S.S.L..
Art. 10. 
(Norme transitorie per la gestione amministrativo contabile)
1. 
Per l'anno 1994 la gestione del bilancio delle U.S.S.L. non è innovata ed avviene ai sensi della L.R. 13 gennaio 1981, n. 2 e successive modificazioni. I legali rappresentanti delle U.S.S.L., entro il 30 novembre 1994, predispongono il Bilancio di previsione per l'anno 1995 in termini di competenza e cassa, sulla base delle indicazioni regionali.
2. 
Entro i termini fissati con provvedimento della Giunta Regionale, i legali rappresentanti delle U.S.S.L. provvedono alla revisione ed aggiornamento del Registro Inventario dei beni immobili e del Registro Inventario dei beni mobili, attribuendo a tutti i beni inventariati il relativo valore:
a) 
ai beni immobili deve essere attribuito il valore catastale utilizzato ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), ovvero, in mancanza di attribuzione di rendita catastale, deve essere indicato in inventario il valore individuato ai fini assicurativi;
b) 
ai beni mobili deve essere attribuito il valore nei modi indicati nell'Allegato 1, punto 11 della L.R. n. 37/90 .
Art. 11. 
(Gestione dell'attività pendente della disciolta Unità Socio Sanitaria Locale 1/23 di Torino)
1. 
Con decorrenza dalla costituzione delle aziende sanitarie di cui all'articolo 3 della legge, cessa la gestione commissariale dell'attività pendente della disciolta U.S.S. L. 1/23 di Torino, prevista dalla L.R. 23 gennaio 1989, n. 11 .
2. 
All'atto della cessazione il Commissario provvede all'assegnazione degli atti ancora in corso di trattazione alle aziende sanitarie di riferimento.
3. 
La Giunta Regionale stabilirà, con propria deliberazione da adottarsi entro il termine di costituzione delle aziende sanitarie regionali, a quale azienda attribuire la definizione degli atti e dei procedimenti non assegnabili ad una specifica azienda.
Art. 12. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, B.U.R., ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 dello Statuto regionale .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 settembre 1994
Gian Paolo Brizio

Allegato A 

(USL AZIENDE REGIONALI E AMBITI TERRITORIALI)

Aziende regionali USL Ambiti territoriali delle aziende regionali USL coincidenti con gli ambiti territoriali di una o più USSL ex art. 2, L.R. 21 gennaio 1980, n. 3

1 USSL: TO-I TO-VIII TO-IX TO-X

2 USSL: TO-II TO-III

3 USSL: TO-IV TO-V

4 USSL: TO-VI TO-VII

5 USSL: 24 Collegno 25 Rivoli 34 Orbassano 35 Giaveno 36 Susa

6 USSL: 26 Venaria 27 Ciriè

37 Lanzo Torinese

7 USSL: 28 Settimo Torinese 29 Gassino Torinese 39 Chivasso

8 USSL: 30 Chieri 31 Carmagnola 32 Moncalieri 33 Nichelino

9 USSL: 38 Cuorgnè

40 Ivrea 41 Caluso

10 USSL: 42 Villar Perosa 43 Torre Pellice 44 Pinerolo

11 USSL: 45 Vercelli 46 Santhià

49 Borgosesia 50 Gattinara

12 USSL: 47 Biella 48 Cossato

13 USSL: 51 Novara 52 Galliate 53 Arona 54 Borgomanero

14 USSL: 55 Verbania 56 Domodossola 57 Omegna

15 USSL: 58 Cuneo 59 Dronero 60 Borgo S.Dalmazzo

16 USSL: 66 Mondovì

67 Ceva

17 USSL: 61 Savigliano 62 Fossano 63 Saluzzo

18 USSL: 64 Bra 65 Alba

19 USSL: 68 Asti 69 Nizza Monferrato

20 USSL: 70 Alessandria 72 Tortona

21 USSL: 71 Valenza 76 Casale Monf.to

22 USSL: 73 Novi Ligure 74 Ovada 75 Acqui Terme.

Allegato B 

(AZIENDE OSPEDALIERE)

Aziende ospedaliere Sedi ospedaliere che costituiscono le aziende ospedaliere

TORINO: TORINO:

S. Giovanni Battista - S. GiovanniBattista, - Molinette - Dermatologico San Lazzaro - San Vito

TORINO: TORINO:

C.T.O./C.R.F. - C.T.O.

Maria Adelaide - C.R.F.

- Istituto Ortopedico Regina - Maria Adelaide

TORINO: TORINO:

O.I.R.M./S. Anna - O.I.R.M.

- S. Anna

ORBASSANO: ORBASSANO:

S. Luigi - S. Luigi

NOVARA: - NOVARA:

Maggiore della Carità - Maggiore della Carità

CUNEO: CUNEO:

S. Croce e Carle - S. Croce - Carle

ALESSANDRIA: ALESSANDRIA:

SS. Antonio e Biagio - SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo - Infantile C. Arrigo.


Note:

[1] Il comma 7 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 10 del 1995.