"Finanziamento relativo al funzionamento e alle attività del Consiglio regionale del volontariato" con la dotazione di lire 10 milioni;
"Contributi a favore delle organizzazioni di volontariato a titolo di sostegno di specifici progetti" con la dotazione di lire 600 milioni.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 1 del 2004.
[2] Il comma 1 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 1 del 2004.
[3] Nel comma 2 dell'articolo 4 il secondo periodo è stato abrogato ad opera del comma 3 dell'articolo 62 della legge regionale 1 del 2004.
[4] Il comma 3 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 62 della legge regionale 1 del 2004.
[5] Il comma 4 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 62 della legge regionale 1 del 2004.
[6] Il comma 1 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 62 della legge regionale 1 del 2004.
[7] Il comma 2 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 7 dell'articolo 62 della legge regionale 1 del 2004.
[8] Il comma 3 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 8 dell'articolo 62 della legge regionale 1 del 2004.
[9] Il comma 6 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 9 dell'articolo 62 della legge regionale 1 del 2004.
[10] Il comma 2 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 10 dell'articolo 62 della legge regionale 1 del 2004.
[11] Il comma 1 dell'articolo 13 è stato sostituito dal comma 11 dell'articolo 62 della legge regionale 1 del 2004.
[12] Il comma 2 dell'articolo 13 è stato sostituito dal comma 11 dell'articolo 62 della legge regionale 1 del 2004.
[13] L'articolo 14 è stato sostituito dal comma 12 dell'articolo 62 della legge regionale 1 del 2004.