Legge regionale n. 31 del 11 agosto 1994  ( Versione vigente )
"Calendario venatorio regionale 1994/95."
(B.U. 17 agosto 1994, n. 33)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)
1. 
L'esercizio venatorio, per la stagione 1994/95, è consentito nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 18 "Specie cacciabili e periodi di attività venatoria" della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , limitatamente alle seguenti specie e periodi: Periodi di caccia e specie cacciabili:
a) 
specie cacciabili dalla terza domenica di settembre all'11 dicembre:
 
lepre comune (Lepus europaeus);
 
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
 
minilepre (Silvilagus floridamus);
b) 
specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
 
quaglia (Coturnix coturnix);
 
tortora (Streptopeia turtur);
 
beccaccia (Scolopax rusticola);
 
beccaccino (Gallinago gallinago);
c) 
specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti e approvati dalle Amministrazioni provinciali, salvo quanto disposto dall' articolo 72 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e successive modificazioni:
 
starna (Perdix perdix);
 
pernice rossa (Alectoris rufa);
d) 
specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 30 gennaio:
 
fagiano (Phasianus colchicus);
 
tordo bottaccio (Turdus philomelos);
 
tordo sassello (Turdus iliacus);
 
germano reale (Anas platyrhyncohos);
 
gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
 
alzavola (Anas crecca);
 
colombaccio (Columba palumbus);
 
cesena (Turdus pilaris);
 
folaga (Fulica atra);
 
pavoncella (Vanellus vanellus);
 
volpe (Vulpes vulpes);
e) 
specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:
 
pernice bianca (Lagopus mutus);
 
fagiano di monte (Tetrao tetrix);
 
coturnice (Alectoris graeca);
 
lepre bianca (Lepus timidus);
f) 
specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre in base ai piani di prelievo numerici e selettivi basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e composizione delle popolazioni:
 
camoscio (Rupicapra rupicapra);
 
capriolo (Capreolus capreolus);
 
cervo (Cervus elaphus);
 
daino (Dama dama);
 
muflone (Ovis musimon);
g) 
specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre nella zona faunistica delle Alpi e dal 2 novembre al 30 gennaio nella zona faunistica di pianura:
 
cinghiale (Sus scrofa);
h) 
specie cacciabili in regime di deroga previsto dall' articolo 9 della direttiva 79/409/CEE :

- dalla terza domenica di settembre al 30 gennaio 1995:
 
storno (Sturnus vulgaris);
 
cornacchia nera (Corvus corone);
 
cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
 
gazza (Pica pica);

- dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre 1994:
 
colino della Virginia (Colinus virginianus).
2. 
La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale di cui all' articolo 15 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e successive modificazioni e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, adotta con proprio provvedimento, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente comma 1, per la stagione venatoria 1994/95, il nuovo calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale, provvedendo altresì alla sua pubblicazione.
3. 
Il calendario venatorio detta disciplina in ordine alle seguenti materie:
a) 
specie cacciabili e periodi di caccia;
b) 
regime di deroga previsto dall' articolo 9 della direttiva 79/409/CEE e successive modificazioni;
c) 
giornate e orari di caccia;
d) 
carniere giornaliero e stagionale;
e) 
ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;
f) 
periodi per l'addestramento, allenamento dei cani;
g) 
aziende faunistico venatorie;
h) 
mezzi per l'esercizio all'attività venatoria;
i) 
tesserino regionale.
Art. 2. 
(Sanzioni)
1. 
Fermo restando quanto disposto agli articoli 30 e 31 della legge n. 157/92 , per le violazioni non espressamente sanzionate dalla medesima legge si applica la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila. La medesima sanzione è altresì applicabile ai casi di violazione al disposto di cui all' articolo 49 l.r. n. 60/79 .
Art. 3. 
(Norma finale)
1. 
Sono abrogati gli articoli 38, 40, 41, 42, 66, 67 e 68 della l.r. n. 60/79 e successive modificazioni, ed ogni altra disposizione della medesima legge incompatibile con i precetti della presente.
2. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45, comma sesto, dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 agosto 1994
p. Gian Paolo Brizio Il Vice Presidente Luciano Marengo