La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 3 dell'articolo 1 le parole "Uno dei membri è nominato dalla Giunta su designazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale." sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 23 del 2008.
[2] Nel comma 4 dell'articolo 1 le parole "Uno dei membri è nominato dalla Giunta su designazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale." sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 23 del 2008.
[3] Il comma 2 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera q del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 51 del 1997.