La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera b del comma 2 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 del 1997.
[2] La lettera e del comma 2 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 del 1997.
[3] Il comma 3 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 del 1997.
[4] La lettera c del comma 2 dell'articolo 13 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 del 1997.
[5] La lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 25 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 del 1997.
[6] La lettera b ter) del comma 2 dell'articolo 25 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 del 1997.