Legge regionale n. 23 del 12 luglio 1994  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni della L. R. 25 marzo 1985, n. 21 : Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore - L.R. n. 47/75 , L.R. n. 30/84 , L.R. n. 27/87 , L.R. n. 38/87 , L.R. n. 55/87 , L.R. n. 52/91 .".
(B.U. 20 luglio 1994, n. 29)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
All'articolo 1, comma 2, punto e) della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 vengono aggiunte le parole: "
ed il loro diritto ad essere rappresentati ed ascoltati.
".
Art. 2. 
1. 
Dopo l' articolo 1 della L.R. n. 21/85 viene aggiunto un nuovo articolo 1 bis: "
Art. 1 bis.
(Piano di attività)
1.
Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, la quale si avvale del parere della Consulta Regionale per la difesa e tutela del consumatore, approva, ogni tre anni, un Piano di attività per dare attuazione agli obiettivi della presente legge.
2.
Il Piano di attività definisce gli indirizzi di attuazione, i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare, le priorità d'intervento. Può essere soggetto ad aggiornamenti annuali approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta.
3.
Il Piano di attività ed il suo aggiornamento devono essere proposti dalla Giunta Regionale ed approvati dal Consiglio Regionale entro la fine di ottobre dell'anno precedente al periodo cui si riferiscono.
".
Art. 3. 
1. 
All' articolo 3, comma 2, della L.R. n. 21/85 il punto d) è abrogato e così sostituito: "
d)
esprimere parere sulla proposta della Giunta Regionale riguardante il Piano di attività triennale e l'eventuale aggiornamento previsto dalla presente legge.
".
Art. 4. 
1. 
I commi 1 e 2 dell' articolo 4 della L.R. n. 21/85 sono abrogati e così sostituiti: "
Sono ammesse alla Consulta le Associazioni locali e regionali e le Sezioni di Associazioni nazionali che hanno come scopo preminente, nello Statuto e nelle attività che svolgono, lo sviluppo della difesa e tutela del consumatore.
Le Associazioni e le Sezioni di cui al comma 1 debbono avere almeno duecento soci, un'effettiva e valida rappresentatività nella vita sociale e politica ed operare da almeno due anni in Piemonte.
".
Art. 5. 
1. 
È abrogato il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 21/85 e sostituito dal seguente: "
La Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale
".
2. 
I punti "
b
", "
d
" e "
f
" del comma 2 dell'articolo 5 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "
b)
dieci rappresentanti delle Associazioni dei consumatori designati dalle Associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 9 bis della presente legge, tenuto conto della loro diffusione sul territorio regionale e delle loro diverse caratteristiche culturali;
d)
sei rappresentanti dell'Università di Torino designati rispettivamente dalle Facoltà di Medicina, Farmacia, Agraria, Economia e Commercio, Giurisprudenza e Veterinaria;
f)
tre rappresentanti designati dalla Giunta dell'Unione delle Camere di Commercio.
".
3. 
Dopo il punto f) vengono aggiunti i seguenti punti: "
g)
un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia A.N.C.I. designati dall'Ente stesso;
h)
un rappresentante dell'Unione Regionale Province Piemontesi U.R.P.P. designato dall'Ente stesso.
".
4. 
Il comma 4 dell'articolo 5 della L.R. n. 21/85 è abrogato e sostituito dal seguente: "
La nomina dei rappresentanti delle Associazioni dei consumatori è subordinata al parere favorevole della Commissione nomine ai sensi della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.
".
Art. 6. 
1. 
All' articolo 7 della L.R. n. 21/85 sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6: "
Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
I componenti assenti per più di tre sedute consecutive senza adeguata giustificazione vengono sostituiti in base alle modalità previste dall'articolo 5.
".
Art. 7. 
1. 
Dopo l' articolo 9 della L.R. n. 21/85 viene aggiunto un nuovo articolo 9 bis che recita: "
Art. 9 bis.
(Istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni dei consumatori)
1.
È istituito l'Albo regionale delle Associazioni dei consumatori al quale sono iscritte le Associazioni di cui all'articolo 4.
2.
Il Presidente della Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla richiesta formulata dalle Associazioni, completa dei documenti necessari - Statuto , bilancio, elenco dei soci - dispone con proprio decreto l'iscrizione all'Albo.
3.
La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione, specificati all'articolo 4, comporta la cancellazione dall'Albo.
".
Art. 8. 
1. 
L' articolo 10 della L.R. n. 21/85 è abrogato è sostituito dal seguente: "
Art. 10.
(Contributi alle Associazioni ed agli Enti locali territoriali)
1.
Le Associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 9 della presente legge e gli Enti locali territoriali possono presentare alla Giunta Regionale richieste di contributo per programmi di attività ed iniziative per la difesa e tutela del consumatore. Le richieste devono pervenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello del periodo di svolgimento dei programmi e delle iniziative.
2.
La Giunta Regionale, tenuto conto del Piano di attività triennale di cui all'articolo 1 bis, delibera i contributi entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione.
".
Art. 9. 
1. 
La legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è così modificata:

all'articolo 13, comma 1, viene aggiunto un punto che recita: "
i)
da un rappresentante dei consumatori designato dalle Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo istituito con l. r. 21/85 e successive modificazioni.
".
Art. 10. 
1. 
La legge Regionale 4 luglio 1984, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è così modificata:

All'articolo 4 dopo il comma 3 viene aggiunto un nuovo comma che recita: "
Tra i membri del Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza deve essere previsto un rappresentante dei consumatori designato dalle Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo istituito con l. r. 21/85 e successive modificazioni.
".
Art. 11. 
1. 
La legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 è così modificata:

All'articolo 6, comma 1, viene aggiunta una alinea che recita: "
- un rappresentante dei consumatori designato dalle Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo istituito con l. r. 21/85 e successive modificazioni.
".
Art. 12.[1] 
(...)
Art. 13. 
1. 
La legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 , è così modificata:

All'articolo 18, comma 2, al termine vengono aggiunte le parole: "
da un rappresentante dei consumatori designato dalle Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo istituito con l. r. 21/85 e successive modificazioni.
".
Art. 14. 
1. 
La legge regionale 23 ottobre 1991, n. 52 , è così modificata:

All'articolo 5, comma 4, viene aggiunto un punto che recita: "
p)
Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo istituito con l. r. 21/85 e successive modificazioni.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 luglio 1994
Gian Paolo Brizio .

Note: