Legge regionale n. 20 del 21 giugno 1994  ( Versione vigente )
"Modifica agli articoli 9 e 11 della L.R. 22 marzo 1990, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di aree protette."
(B.U. 29 giugno 1994, n. 26)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 29 dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , è sostituito dal seguente: "
29.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rinominati. I membri del Consiglio Direttivo eletti in rappresentanza dei Comuni e delle Comunità Montane possono essere scelti tra persone che non facciano parte dei Consigli degli Enti medesimi. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito. I poteri dei Consigli Direttivi scaduti sono prorogati nei termini stabiliti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.
".
Art. 2. 
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , è sostituita dalla seguente: "
c)
un membro eletto dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 8 Consiglieri; due membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 9 a 14 Consiglieri; tre membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 15 a 21 Consiglieri; cinque membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 22 a 38 Consiglieri; sette membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da più di 38 Consiglieri
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , è inserito il seguente nuovo comma 1 bis: "
1 bis.
In seno alla Giunta esecutiva degli Enti che gestiscono più aree protette deve essere garantita la rappresentanza di ognuna di esse. A questo fine, non sono considerabili, comunque siano classificate, le aree protette ricomprese all'interno dei confini di altre aree protette.
".
Art. 3. 
1. 
I Consigli Direttivi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano i poteri loro attribuiti fino alla scadenza del mandato del Consiglio Regionale in carica alla stessa data.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 giugno 1994
Gian Paolo Brizio