"Modifica agli articoli 9 e 11 della L.R. 22 marzo 1990, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di aree protette."
(B.U. 29 giugno 1994, n. 26)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Il
comma 29 dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , è sostituito dal seguente: "
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rinominati. I membri del Consiglio Direttivo eletti in rappresentanza dei Comuni e delle Comunità Montane possono essere scelti tra persone che non facciano parte dei Consigli degli Enti medesimi. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito. I poteri dei Consigli Direttivi scaduti sono prorogati nei termini stabiliti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia. ".
29.
Art. 2.
1.
La
lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , è sostituita dalla seguente: "
un membro eletto dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 8 Consiglieri; due membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 9 a 14 Consiglieri; tre membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 15 a 21 Consiglieri; cinque membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 22 a 38 Consiglieri; sette membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da più di 38 Consiglieri ".
c)
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , è inserito il seguente nuovo comma 1 bis: "
In seno alla Giunta esecutiva degli Enti che gestiscono più aree protette deve essere garantita la rappresentanza di ognuna di esse. A questo fine, non sono considerabili, comunque siano classificate, le aree protette ricomprese all'interno dei confini di altre aree protette. ".
1 bis.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 giugno 1994
Gian Paolo Brizio